(1) Salvo diversamente disposto, la composizione delle commissioni deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici e, per quanto possibile, a quella dei gruppi consiliari quali sono rappresentati in Consiglio. Resta salva la rappresentanza del gruppo linguistico ladino in una delle commissioni legislative. 35)
(2) Le frazioni di almeno il cinquanta per cento di una unità sono computate come unità intera a favore dei gruppi non rappresentati nella Giunta.
(3) Salvo diversamente disposto, le commissioni sono nominate dal Consiglio con votazione per alzata di mano, su proposta del/della Presidente del Consiglio, previa intesa con i/le capigruppo consiliari. In mancanza di un’intesa, il Consiglio delibera mediante votazione per scrutinio segreto.
(4) La procedura di cui al comma 3 si applica anche in caso di sostituzione di singoli/singole componenti della commissione.
(5) Alle commissioni di cui agli articoli precedenti si applica, in quanto possibile, la disciplina sul funzionamento delle commissioni legislative, contenuta al capo IV del presente regolamento.