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In vigore al: 19/04/2016

c) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 12 maggio 1993, n. 41)
Regolamento interno del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano

1)
Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.

CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 (Prima seduta del Consiglio provinciale) 2)

(1) Il Consiglio si riunisce per la prima volta dopo le elezioni entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti/delle elette.

(2) L'avviso di convocazione è inviato dal/dalla Presidente della Provincia in carica a tutti i consiglieri eletti/a tutte le consigliere elette, con lettera raccomandata, e deve indicare, all'ordine del giorno, i seguenti adempimenti:

  1. costituzione della presidenza provvisoria del Consiglio;
  2. giuramento del Presidente provvisorio/della Presidente provvisoria e dei consiglieri/delle consigliere;
  3. elezione del/della Presidente del Consiglio;
  4. elezione dei/delle due Vicepresidenti del Consiglio;
  5. elezione dei segretari questori/delle segretarie questore.
2)
L'art. 1 è stato così sostituito dall'art. 1 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 17 settembre 2013, n. 6.

Art. 2 (Presidenza provvisoria)

(1) Nella prima seduta la presidenza del Consiglio è assunta, fino all’avvenuta elezione del/della Presidente, dal consigliere più anziano/dalla consigliera più anziana di età.3)

(2) Svolgono le funzioni di segretari/segretarie i due consiglieri/le due consigliere più giovani, scelti/scelte fra gruppi linguistici diversi.

3)
L'art. 2, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.

Art. 3 (Appello e giuramento dei consiglieri/delle consigliere) 4)

(1) Costituita la presidenza provvisoria, il Presidente provvisorio/la Presidente provvisoria, dopo aver effettuato l'appello nominale dei consiglieri proclamati eletti/delle consigliere proclamate elette, presta giuramento pronunciando le parole: ”Giuro di essere fedele alla Costituzione.”

(2) Il Presidente provvisorio/La Presidente provvisoria invita quindi i consiglieri/le consigliere presenti a prestare il medesimo giuramento. A tale scopo effettua in ordine alfabetico l’appello dei consiglieri/delle consigliere, i/le quali uno/una alla volta rispondono: ”Giuro”.

(3) Se per giustificato impedimento un consigliere/una consigliera non ha giurato, il giuramento viene prestato in seguito, in occasione della sua prima partecipazione ai lavori del Consiglio.

4)
L'art. 3 è stato così sostituito dall'art. 2 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 4 (Assunzione della carica di consigliere/consigliera provinciale)

(1) L’esercizio delle funzioni di consigliere/consigliera è condizionato alla prestazione del giuramento.

(2) Il consigliere/La consigliera rappresenta l’intera provincia e non può essere chiamato/chiamata a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell’esercizio delle sue funzioni.

Art. 5 (Appartenenza al gruppo linguistico) 5)

(1) Prima di procedere alle operazioni di elezione del/della Presidente del Consiglio, il Presidente provvisorio/la Presidente provvisoria comunica al Consiglio a quale gruppo linguistico i consiglieri/le consigliere appartengono o siano aggregati, in base alla dichiarazione resa ai sensi della normativa vigente in materia di elezione del Consiglio provinciale. Questa dichiarazione vale per tutta la durata della legislatura.

5)
L'art. 5 è stato sostituito dall'art. 2 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 7 maggio 2003, n. 5, e poi modificato dall'art. 2 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.

Art. 6 (Elezione del/della Presidente del Consiglio provinciale) 6)

(1) Prestato il giuramento, il Consiglio elegge fra i suoi/le sue componenti il/la Presidente, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 48/ter, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato con legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, in seguito denominato ”Statuto di autonomia”. L’assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri/delle consigliere del gruppo linguistico tedesco o italiano all’elezione di un consigliere/ una consigliera appartenente al gruppo linguistico ladino deve risultare da apposita dichiarazione scritta, da consegnare al Presidente provvisorio/alla Presidente provvisoria prima dell’indizione dello scrutinio segreto.

(2)7)

(3) Il/La Presidente del Consiglio è eletto/eletta con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei/ delle componenti del Consiglio.

(4) Se dopo due votazioni nessun candidato/nessuna candidata ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei/delle componenti del Consiglio, si procede al ballottaggio tra i due candidati/le due candidate che nella seconda votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto/eletta chi ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il consigliere/eletta la consigliera che nelle ultime elezioni provinciali ha ottenuto il maggior numero di preferenze. 8)

(4/bis) Nel caso non risulti possibile effettuare alcun ballottaggio ai sensi del comma 4 - per mancanza di più consiglieri/consigliere appartenenti allo stesso gruppo linguistico o perché nel secondo scrutinio un unico consigliere/un’unica consigliera ha ottenuto voti, pur non raggiungendo la maggioranza assoluta - la proclamazione dell’eletto/dell’eletta avviene sulla base delle risultanze del secondo scrutinio.

(5) Il Presidente provvisorio/La Presidente provvisoria della seduta procede alla proclamazione dell’eletto/dell’eletta, il/la quale assume immediatamente la presidenza del Consiglio.

6)
L'art. 6 è stato prima modificato dall'art. 4 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 7 maggio 2003, n. 5, e poi dagli articoli 3 e 4 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.
7)
L'art. 6, comma 2, è stato abrogato dall'art. 3, comma 1, dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.
8)
L'art. 6, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 4 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.

Art. 7 (Elezione dei/delle Vicepresidenti e dei segretari questori/delle segretarie questore) 9)

(1) Dopo l’elezione del/della Presidente il Consiglio elegge, fra i suoi componenti, i/le due Vicepresidenti. Questi/ queste devono appartenere ai due gruppi linguistici diversi da quello del/ della Presidente. Il Consiglio elegge i/le due Vicepresidenti separatamente per ciascuno dei gruppi linguistici interessati, secondo la disciplina stabilita dall'articolo 6, commi 3, 4 e 4/bis. Ove nessun consigliere/nessuna consigliera di un gruppo linguistico interessato risulti disponibile all’elezione, si procede alla stessa non appena tale indisponibilità sia venuta meno; l’elezione così effettuata è valida fino alla scadenza del periodo di trenta mesi in corso. 10)

(2) Dopo l’elezione dei/delle Vicepresidenti, il Consiglio elegge fra i suoi componenti tre segretari questori/segretarie questore. Un segretario questore/Una segretaria questore appartiene all’opposizione, a meno che l’opposizione non sia già rappresentata nell’Ufficio di Presidenza nelle cariche, rispettivamente, di Presidente e Vicepresidente del Consiglio provinciale ovvero in entrambe le cariche di Vicepresidente. Esso/essa viene proposto/proposta da consiglieri/consigliere dell’opposizione. I restanti segretari questori/le restanti segretarie questore appartengono alla maggioranza e vengono proposti/proposte da consiglieri/consigliere della maggioranza. 11)

(3) Per l’elezione del segretario questore/della segretaria questora dell’opposizione si procede a votazione separata a scrutinio segreto e ogni consigliere/a può esprimere un solo voto di preferenza. Per l’elezione dei/delle restanti due segretari questori/segretarie questore si procede a un’unica votazione a scrutinio segreto e ogni consigliere può esprimere fino a due voti di preferenza. Sono eletti/elette i consiglieri/le consigliere che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto/eletta il consigliere più anziano di età/la consigliera più anziana di età. 12)

9)
L'art. 7 è stato prima modificato dall'art. 5 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale del 7 maggio 2003, n. 5, e poi dagli articoli 3, 5 e 6 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale del 4 maggio 2011, n. 3.
10)
L'art. 7, comma 1 è stato così modificato dall'art. 3 comma 2, dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.
11)
L'art. 7, comma 2, è stato così sostituito dell'art. 5 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.
12)
L'art. 7, comma 3, è stato così modificato dall'art. 6 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.

Art. 8 (Elezioni suppletive)

(1) In caso di dimissioni, decadenza, decesso o revoca di uno dei/una delle componenti dell’Ufficio di presidenza, il Consiglio procede alla sostituzione nella prima seduta successiva, secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 7, scegliendo il nuovo/la nuova componente fra i consiglieri/le consigliere del gruppo linguistico al quale il/la componente da sostituire apparteneva.

(2) Le dimissioni di uno dei componenti/una delle componenti dell’Ufficio di presidenza sono irrevocabili; le elezioni suppletive sono poste all’ordine del giorno della prima seduta successiva. 13)

(3)14)

13)
L'art. 8, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 6 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 7 maggio 2003, n. 5, e poi dall'art. 7, comma 1 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.
14)
L'art. 8, comma 3, è stato abrogato dall'art. 7, comma 2, dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.

Art. 9 (Elezione del/della Presidente della Provincia) 15)

(1) Per l'elezione del/della Presidente della Provincia, i partiti o raggruppamenti politici presentano, tramite i rispettivi gruppi consiliari, una dichiarazione di governo, che viene inviata dai rispettivi capigruppo al/alla Presidente del Consiglio.

(2) Ricevuta la dichiarazione di governo, il/la Presidente del Consiglio provvede a convocare il Consiglio, entro i successivi 15 giorni, per l’elezione del/della Presidente della Provincia, allegando all’avviso di convocazione la dichiarazione di governo.

(3)  Nel corso dell’eventuale dibattito che precede l’elezione del/della Presidente della Provincia ogni consigliere/a può intervenire due volte per complessivi 10 minuti. Prima dell’elezione il/la Presidente della Provincia proposto/a ha a disposizione 10 minuti per la sua presa di posizione sugli interventi dei consiglieri.

(4) Il/La Presidente della Provincia è eletto/eletta dal Consiglio fra i suoi/le sue componenti con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei/delle componenti del Consiglio.

(5) Se alla prima votazione nessun consigliere/nessuna consigliera ha ottenuto la prescritta maggioranza assoluta dei voti, nella stessa seduta o in sedute successive, che il/la Presidente del Consiglio convoca a intervalli non superiori a 10 giorni, vengono effettuate ulteriori votazioni fintanto che un consigliere/una consigliera non ottiene la prescritta maggioranza assoluta dei voti.

(6) Il/La Presidente del Consiglio procede alla proclamazione dell’eletto/dell’eletta.

(7) Fino alla nomina degli assessori/delle assessore il/la neoeletto/a Presidente della Provincia adotta gli atti di competenza della Giunta provinciale che abbiano carattere di urgenza e indifferibilità."

15)
L'art. 9 è stato così sostituito dall'art. 2 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 17 settembre 2013, n. 6.

Art. 10 (Elezione degli assessori/delle assessore e dei/delle Vicepresidenti della Provincia) 16)

(1) Entro il decimo giorno successivo alla proclamazione della sua elezione, il/la Presidente della Provincia invia al/alla Presidente del Consiglio il programma di governo e la proposta di composizione della Giunta provinciale.

(2) Ricevuti il programma di governo e la proposta di composizione della Giunta provinciale, il/la Presidente del Consiglio provinciale provvede a convocare il Consiglio, entro i successivi 15 giorni, per procedere all'elezione dei componenti della Giunta provinciale, allegando all'avviso di convocazione il programma di governo e la proposta di composizione della Giunta provinciale.

(3) La Giunta provinciale è composta da un massimo di otto componenti oltre al/alla Presidente della Provincia. Essa esercita collegialmente le proprie funzioni e, nel rispetto delle prerogative statutarie dei gruppi linguistici, delibera collegialmente a maggioranza dei voti. La composizione della Giunta provinciale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati in Consiglio, fatte salve le garanzie per il gruppo linguistico ladino di cui all'articolo 50, comma 3, dello Statuto di autonomia.

(4) Non è rieleggibile alla carica di assessore/ assessora, se non dopo che siano trascorsi 48 mesi dalla cessazione dall'ultimo periodo di carica, colui/ colei che ha ricoperto tale carica consecutivamente per tre legislature o ininterrottamente per 15 anni.

(5) La Giunta provinciale rispecchia nella sua composizione la proporzione dei due generi esistente nel Consiglio provinciale al momento della sua costituzione. Qualora nella composizione del Consiglio provinciale uno dei due generi sia percentualmente minoritario, nella composizione della Giunta la presenza di detto genere non può essere inferiore a quello stesso valore percentuale, con arrotondamento all'unità più prossima.

(6) Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 50 dello Statuto di autonomia, la proposta di cui al comma 1 indica i consiglieri/le consigliere o le persone che non appartengono al Consiglio chiamati/chiamate a comporre la Giunta, le rispettive competenze e, tra questi/queste, coloro che sono chiamati/chiamate alla carica di primo/prima e di secondo/seconda Vicepresidente, i quali/le quali devono appartenere uno/una al gruppo linguistico tedesco e l'altro/l'altra al gruppo linguistico italiano.

(7)  Nel corso dell'eventuale dibattito che precede l'elezione dei/delle componenti della Giunta provinciale ogni consigliere/a può intervenire due volte per complessivi 15 minuti. Prima dell'elezione il/la Presidente della Provincia ha a disposizione 15 minuti per la sua presa di posizione sugli interventi dei consiglieri.

(8) Su proposta del/della Presidente della Provincia, il Consiglio elegge gli assessori/ le assessore con votazione unica, a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei suoi/delle sue componenti.

(9) Qualora una o più persone proposte non dovessero far parte del Consiglio, queste sono invece elette in una votazione separata con le modalità previste dall'articolo 50 dello Statuto di autonomia. Tale votazione precede quella degli altri componenti appartenenti al Consiglio.

(10) Il/La Presidente del Consiglio procede alla proclamazione degli eletti/delle elette.

16)
L'art. 10 è stato così sostituito dall'art. 3 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 17 settembre 2013, n. 6.

Art. 11 17)

17)
L'art. 11 è stato abrogato dall'art. 4 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 17 settembre 2013, n. 6.

Art. 12 (Pubblicazione dell’esito dell’elezione della Giunta)

(1) Dell’elezione dei/delle componenti della Giunta è data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con apposito comunicato del/della Presidente del Consiglio.

Art. 13 (Elezioni suppletive) 18)

(1) Qualora per dimissioni, decadenza, impedimento permanente, morte, revoca o altra causa occorra procedere alla sostituzione di uno/una o più componenti della Giunta, il Consiglio si riunisce entro 15 giorni per procedere alle elezioni suppletive, scegliendo i nuovi/le nuove componenti fra i gruppi linguistici ai quali appartenevano i/le componenti da sostituire.

(2) Le elezioni suppletive del/della Presidente della Provincia si svolgono secondo la disciplina dell'articolo 9.

(3) Per le elezioni suppletive di uno/una o più componenti della Giunta provinciale si applica la disciplina di cui all'articolo 10.

(4) Le dimissioni del/della Presidente della Provincia e degli assessori/delle assessore sono indirizzate al/alla Presidente del Consiglio, che ne dà immediata comunicazione ai consiglieri/alle consigliere.

(5) Il Consiglio, accettate le dimissioni, procede alle elezioni suppletive.

18)
L'art. 13 è stato così sostituito dall'art. 5 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 17 settembre 2013, n. 6.

Art. 13/bis (Dimissioni di un consigliere/una consigliera provinciale e surroga) 19)

(1) Le dimissioni di un consigliere/una consigliera provinciale devono essere accettate dal Consiglio provinciale; la relativa comunicazione irrevocabile e l’eventuale surroga vengono iscritte all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare. Ogni consigliere/consigliera può intervenire per non più di cinque minuti. Il Consiglio vota sull'accettazione delle dimissioni a scrutinio segreto ai sensi dell'articolo 75, comma 1.

(2) Le dimissioni hanno effetto a partire dalla loro accettazione da parte del Consiglio.

(3) Negli altri casi di cessazione anticipata dal mandato di consigliere/consigliera il Consiglio si riunisce entro quindici giorni per adempiere agli eventuali oneri susseguenti e per procedere al giuramento del consigliere/della consigliera subentrante.

19)
L'art. 13/bis è stato inserito dall'art. 9 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.

CAPO II
GLI ORGANI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 14 (Presidente del Consiglio provinciale)

(1) Il/La Presidente rappresenta il Consiglio e ne tutela la dignità e i diritti. Egli/Ella lo convoca e ne presiede le sedute; dirige e riassume, all’occorrenza, le discussioni. Mantiene l’ordine e impone il rispetto del regolamento; concede la facoltà di parola e sottopone al Consiglio le questioni sulle quali esso deve deliberare; proclama il risultato delle votazioni. Sovraintende all’espletamento delle funzioni attribuite ai segretari questori/alle segretarie questore e provvede al buon andamento dei lavori del Consiglio.

(2) Al/Alla Presidente compete, inoltre, curare i rapporti con le altre assemblee legislative in Italia e all’estero, che ritenga opportuni al fine di un utile scambio di informazioni ed esperienze.

(3) Il/La Presidente pubblica annualmente una dettagliata e analitica relazione sull’attività del Consiglio. 20)

20)
L'art. 13, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 10 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.

Art. 15 (Vicepresidenti del Consiglio provinciale) 21)

(1) I/Le Vicepresidenti coadiuvano il/la Presidente, in particolare modo per quanto riguarda la direzione dei lavori in aula.

(2) Il/La Presidente designa il/la Vicepresidente chiamato/chiamata a sostituirlo/sostituirla in caso di assenza o impedimento.

21)
L'art. 15 è stato così sostituito dall'art. 9 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 16 (Segretari questori/Segretarie questore)

(1) I segretari questori/Le segretarie questore sovraintendono alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redigono quello delle sedute riservate; fanno l’appello nominale; danno lettura dei processi verbali, delle proposte e dei documenti; tengono nota dei consiglieri iscritti/delle consigliere iscritte a parlare, ove ciò non avvenga elettronicamente; tengono nota delle deliberazioni; accertano il risultato delle votazioni e assistono in generale il/la Presidente nel garantire il regolare andamento dei lavori del Consiglio. Il/La Presidente può affidare loro altri incarichi.

(2) All'accertamento del risultato delle votazioni a scrutinio segreto devono in ogni caso partecipare un segretario questore/una segretaria questora appartenente alla maggioranza e uno/una appartenente all’opposizione. In caso di assenza di questi segretari questori/di queste segretarie questore, il/la Presidente assegna tale compito a un consigliere/una consigliera della maggioranza politica ovvero dell’opposizione. 22)

22)
L'art. 16, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 7 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 10 luglio 2012, n. 10.

Art. 17 (Ufficio di presidenza) 23)

(1) L'Ufficio di presidenza del Consiglio è composto dal/dalla Presidente, dai/dalle Vicepresidenti e da tre segretari questori/segretarie questore.

(2) Nell’Ufficio di presidenza deve essere rappresentata l’opposizione.

(3) In caso di elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale, l'Ufficio di presidenza continua nell'esercizio delle proprie funzioni fino all'elezione di quello nuovo.

23)
L'art. 17 è stato così modificato dall'art. 10 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 18 (Convocazione, attribuzioni e deliberazioni dell’Ufficio di presidenza)

(1) L’Ufficio di presidenza è convocato e presieduto dal/dalla Presidente del Consiglio, che fissa l’ordine del giorno delle sedute.

(2) L’Ufficio di presidenza:

  1. emana i provvedimenti riguardanti il personale del Consiglio secondo quanto previsto dal regolamento organico del personale del Consiglio e dalla relativa pianta organica;
  2. assicura il rispetto del regolamento interno e ne determina la corretta interpretazione, semprechè non si tratti di decisioni riservate al/alla Presidente del Consiglio;
  3. approva, a norma del regolamento interno di amministrazione e di contabilità, i progetti del bilancio di previsione e del conto consuntivo del Consiglio predisposti dal/dalla Presidente. I progetti del bilancio di previsione e del conto consuntivo vengono quindi sottoposti all’approvazione del Consiglio;
  4. dispone le variazioni e gli storni di bilancio;
  5. formula proposte, sottoponendole all’approvazione del Consiglio, in ordine alla modifica o integrazione del regolamento organico del personale del Consiglio e della relativa pianta organica, del regolamento interno di amministrazione e contabilità, del regolamento delle indennità, compensi, trattamento di missione e contributi ai gruppi consiliari nonché in ordine all’emanazione di eventuali nuovi regolamenti;
  6. approva il processo verbale dell’ultima seduta del Consiglio della legislatura e comunque tutti i processi verbali ancora da approvare;
  7. delibera su tutte le altre questioni deferitegli dal/dalla Presidente;
  8. discute ed esamina, su richiesta di un suo/una sua componente, anche altri argomenti, fatto salvo il potere decisionale del/della Presidente.

(3) L’Ufficio di presidenza è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi/delle sue componenti, compreso tra questi/queste il/la Presidente o il/la Vicepresidente di cui all’articolo 15, comma 2. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei/delle componenti. In caso di parità di voti decide il voto del Presidente/della Presidente. 24)

24)
L'art. 18 comma 3, è stato prima sostituito dall'art. 11 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 7 maggio 2003, n. 5, e poi dall'art. 11 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.

Art. 19 (Incompatibilità)

(1) I/Le componenti della Giunta provinciale non possono fare parte dell’Ufficio di presidenza.

Art. 20 (Gruppi consiliari)

(1) Entro cinque giorni dalla prima seduta dopo le elezioni, i consiglieri/le consigliere sono tenuti/tenute a dichiarare al/alla Presidente del Consiglio, per iscritto, a quale gruppo consiliare appartengono o a quale desiderano aggregarsi. I consiglieri/Le consigliere subentranti nel corso della legislatura sono tenuti/tenute a presentare la dichiarazione entro cinque giorni dalla seduta in cui hanno prestato giuramento.

(2) I consiglieri/Le consigliere che entro tale termine non abbiano dichiarato la loro appartenenza o la loro aggregazione a un gruppo consiliare faranno parte di un unico gruppo misto. Un eventuale cambio di gruppo o la costituzione di un nuovo gruppo vanno comunicati per iscritto al/alla Presidente del Consiglio e acquistano efficacia a partire dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione.

(3) Entro dieci giorni dalla prima seduta dopo le elezioni, ogni gruppo consiliare comunica per iscritto al/alla Presidente del Consiglio il nominativo del/della capogruppo. La comunicazione deve essere sottoscritta da tutti i componenti/da tutte le componenti del gruppo. Eventuali sostituzioni che si verifichino nel corso della legislatura devono essere immediatamente comunicate al/alla Presidente del Consiglio secondo le stesse modalità.

(4) Dell’avvenuta nomina del/della capogruppo sarà data comunicazione nella seduta del Consiglio immediatamente successiva.

(4/bis) Un/Una componente di un gruppo consiliare può essere escluso/esclusa dal gruppo mediante una dichiarazione, rivolta al/alla Presidente del Consiglio, firmata dalla maggioranza dei/delle componenti del gruppo consiliare. Entro cinque giorni il consigliere escluso/la consigliera esclusa comunica la creazione di un nuovo gruppo consiliare oppure la sua appartenenza a un nuovo gruppo, fermo restando che il/la capogruppo di questo gruppo consiliare dia il suo assenso entro lo stesso termine mediante dichiarazione al/alla presidente. In mancanza di questo assenso la dichiarazione del consigliere/della consigliera in merito all'adesione non ha valore. Trascorso il termine, il consigliere/la consigliera escluso/esclusa dal gruppo consiliare viene aggregato/aggregata al gruppo misto. 25)

(5) Il/La Presidente del Consiglio provvede a mettere a disposizione dei gruppi, per l’esplicazione delle loro funzioni, locali e attrezzature adeguati e assegna loro i contributi deliberati dal Consiglio a carico del bilancio del Consiglio.

25)
L'art. 20, comma 4/bis, è stato inserito dall'art. 2 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 9 marzo 2012, n. 2.

Art. 21 (Collegio dei/delle capigruppo consiliari)

(1) Il collegio dei/delle capigruppo è costituito dai/dalle capigruppo consiliari e dai/dalle componenti dell’Ufficio di presidenza, questi ultimi/queste ultime senza diritto di voto, a eccezione del/della Presidente. Esso è presieduto dal/dalla Presidente del Consiglio, che di norma lo convoca di propria iniziativa fissando l’ordine del giorno delle sedute. Il collegio dei/delle capigruppo può essere altresì convocato dal/dalla Presidente su richiesta di un singolo/ una singola capogruppo, e deve essere convocato, al di fuori dell'orario di seduta del Consiglio, ove lo richiedano almeno tre capigruppo. La richiesta deve contenere l’indicazione degli argomenti da trattare. 26)

(2) Il/La Presidente può invitare alla seduta del collegio dei/delle capigruppo il/la Presidente della Provincia o un suo delegato/una sua delegata componente della Giunta e i/le presidenti delle commissioni legislative; essi/esse non hanno tuttavia diritto di voto.

(3) Il collegio dei/delle capigruppo è validamente costituito con la presenza del/della Presidente e della maggioranza assoluta dei/delle capigruppo. Le decisioni assunte all’unanimità dal collegio dei/delle capigruppo in ordine agli argomenti di cui al comma 4 sono vincolanti per il Consiglio; in difetto di unanimità decide il Consiglio.

(4) Il/La Presidente convoca il collegio dei capigruppo/delle capigruppo per concordare il programma dei lavori del Consiglio e per chiarire tutte le questioni concernenti l’andamento delle sedute del Consiglio e delle commissioni legislative. 27)

(5) Il/La Presidente può inoltre sentire il parere del collegio dei/delle capigruppo su qualsiasi altro problema attinente l’attività consiliare.

26)
L'art. 21, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.
27)
L'art. 21, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 2 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.

Art. 22 (Le commissioni legislative)

(1) Il Consiglio fissa il numero delle commissioni legislative, la sfera di competenza e il numero dei/delle componenti delle stesse. La relativa deliberazione consiliare costituisce un allegato del presente regolamento.

(2) Nessun consigliere/Nessuna consigliera può essere nominato/nominata componente di più di due commissioni legislative.

(3) Il/La Presidente del Consiglio e i/le componenti della Giunta non possono far parte delle commissioni legislative. I/Le componenti della Giunta possono intervenire ai lavori delle stesse nei limiti delle rispettive competenze o in rappresentanza della Giunta.

Art. 23 (Commissione per il regolamento interno) 28)

(1) Nella seduta successiva a quella dell'elezione dei/delle componenti della Giunta e a ogni cambio della presidenza nel corso della legislatura nella seduta successiva a quella della sua elezione, il/la Presidente comunica al Consiglio i nomi dei consiglieri/delle consigliere che fanno parte della commissione per il regolamento interno. Questa commissione è composta dal/dalla Presidente in carica del Consiglio, che la presiede, e da cinque consiglieri/consigliere. Due componenti della commissione, compreso eventualmente il/la Presidente, devono appartenere alla minoranza politica. I cinque consiglieri/consigliere chiamati/chiamate a far parte della commissione sono designati, rispettivamente, dalla maggioranza politica ovvero dall'opposizione nel rispetto delle indicazioni fornite dal/dalla Presidente del Consiglio in merito all'appartenenza linguistica. Se entro il termine fissato non ci si accorda sulle nomine, i consiglieri/le consigliere che compongono la commissione per il regolamento interno sono designati dal/dalla Presidente del Consiglio. È facoltà dei/delle componenti della commissione farsi sostituire da un consigliere/una consigliera dello stesso gruppo linguistico dandone comunicazione al/alla Presidente della commissione. 29)

(2) Alle sedute della commissione sono invitati/invitate altresì tutti/tutte i/le capigruppo dei gruppi non rappresentati in seno alla commissione nonché i/le Vicepresidenti; essi/esse hanno diritto di parola ma non di voto, ad eccezione del/della Vicepresidente di cui all’articolo 15, comma 2, qualora sostituisca il/la Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso/della stessa.

(3) Alla commissione spetta l’esame preventivo di ogni proposta di modifica del regolamento interno. Le proposte di modifica possono essere presentate da ciascun consigliere/ciascuna consigliera, mentre la facoltà di presentare emendamenti alle proposte di modifica è riservata ai/alle componenti della commissione. 30)

(4) La trattazione delle proposte di modifica in commissione avviene, per quanto possibile, secondo la procedura prevista dal presente regolamento per l'esame dei disegni di legge in commissione legislativa. 31)

(5) Le conclusioni della commissione sono sottoposte all’approvazione del Consiglio, il quale delibera a maggioranza assoluta dei suoi/delle sue componenti. Le disposizioni approvate all’unanimità dalla commissione sono deliberate dal Consiglio senza discussione.

(6) Dopo la loro approvazione, le modifiche al regolamento interno sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione.

28)
L'art. 23 è stato prima modificato dall'art. 12 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 7 maggio 2003, n. 5 e poi dall'art. 12 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 9 marzo 2012, n. 2, e dagli articoli 3 e 4 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.
29)
L'art. 23, comma 1, è stato prima modificato dall'art. 12 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3, e poi dall'art. 3 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.
30)
L'art. 23, comma 3, è stato così modificato dall'art. 4 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.
31)
L'art. 29 comma 4 è stato così modificato dall'art. 4 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.

Art. 23/bis (Commissione di convalida) 32)

(1) Entro quindici giorni dalla prima seduta del Consiglio il/la Presidente del Consiglio nomina, sentiti i capigruppo/ sentite le capigruppo, la commissione di convalida.

(2) La commissione di convalida è formata, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 26, comma 1, da sette consiglieri/consigliere, i/le quali non possono rifiutare la nomina, né dare le loro dimissioni, né farsi sostituire. La nomina è fatta in ragione delle competenze necessarie a svolgere le funzioni di componente della commissione.

(3) Alla commissione di convalida spettano ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1, commi 1 e 4, della legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4, recante ”Disposizioni sull’elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno 2003”, esclusivamente gli accertamenti e le istruttorie sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri e delle consigliere, comprese quelle sopravvenute nel corso della legislatura. Gli accertamenti riguardano anche i/le subentranti ai consiglieri e alle consigliere comunque cessati/cessate dalla carica. La commissione esercita le sue funzioni sulla base della disciplina contenuta nel capo IIIbis.

32)
L'art. 23/bis è stato inserito dall'art. 13 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 24 (Commissioni speciali)

(1) Il Consiglio può procedere alla nomina di commissioni speciali per l’esame di determinati argomenti, disegni e proposte di legge attinenti a materie di particolare interesse provinciale.

(2) L’iniziativa circa le proposte di nomina delle commissioni previste dal presente articolo spetta ai consiglieri/ alle consigliere e alla Giunta.

(3) Il numero dei/delle componenti di una commissione speciale corrisponde a quello fissato dal Consiglio per le commissioni legislative. Ove possibile, per quanto riguarda la nomina e il funzionamento della commissione speciale si applicano le disposizioni stabilite per le commissioni legislative. Le commissioni speciali deliberano a maggioranza dei/delle componenti. 33)

33)
L'art. 24, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 13 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.

Art. 25 (Commissioni di inchiesta) 34)

(1) Su richiesta motivata di almeno un quarto dei/delle componenti del Consiglio, salvo quanto disposto dall'articolo 68, il/la Presidente del Consiglio nomina una commissione di inchiesta, costituita da un/una componente per ogni gruppo consiliare, designato/designata dallo stesso. Nella richiesta di nomina deve essere specificato l'oggetto dell’inchiesta.

(2) In caso di votazione i singoli/le singole componenti della commissione dispongono di tanti voti quanti sono i/le componenti del gruppo consiliare cui appartengono.

(3) La commissione è presieduta da un rappresentante dell'opposizione.

(4) La commissione acquisisce notizie, informazioni e documenti relativi al tema dell'inchiesta e al termine dei propri lavori riferisce al Consiglio con apposito documento le proprie acquisizioni e conclusioni. Ove lo ritenga opportuno, avanza proposte.

34)
L'art. 25 è stato così sostituito dall'art. 6 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 18 aprile 2012, n. 6.

Art. 26 (Composizione, nomina e funzionamento delle commissioni)

(1) Salvo diversamente disposto, la composizione delle commissioni deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici e, per quanto possibile, a quella dei gruppi consiliari quali sono rappresentati in Consiglio. Resta salva la rappresentanza del gruppo linguistico ladino in una delle commissioni legislative. 35)

(2) Le frazioni di almeno il cinquanta per cento di una unità sono computate come unità intera a favore dei gruppi non rappresentati nella Giunta.

(3) Salvo diversamente disposto, le commissioni sono nominate dal Consiglio con votazione per alzata di mano, su proposta del/della Presidente del Consiglio, previa intesa con i/le capigruppo consiliari. In mancanza di un’intesa, il Consiglio delibera mediante votazione per scrutinio segreto.

(4) La procedura di cui al comma 3 si applica anche in caso di sostituzione di singoli/singole componenti della commissione.

(5) Alle commissioni di cui agli articoli precedenti si applica, in quanto possibile, la disciplina sul funzionamento delle commissioni legislative, contenuta al capo IV del presente regolamento.

35)
L'art. 26, comma 1, è stato così modificato dall'art. 14 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 27 (Commissioni consiliari interregionali)

(1) La nomina di commissioni consiliari interregionali avviene conformemente alle norme previste dai regolamenti interni delle commissioni interregionali stesse.

(2) Il/La Presidente del Consiglio appartiene di diritto alle suddette commissioni.

Art. 28 (Delegazioni)

(1) Il/La Presidente del Consiglio compone le delegazioni ufficiali del Consiglio di norma in modo tale che siano rappresentati tutti i gruppi consiliari. Lo stesso criterio deve essere seguito anche in occasione di incontri ufficiali organizzati dall’Ufficio di presidenza del Consiglio.

(2) Le delegazioni ufficiali sono presiedute dal/dalla Presidente del Consiglio ovvero, fatte salve le prerogative del/della Vicepresidente di cui all’articolo 15, comma 2, da uno dei/delle Vicepresidenti. In caso di assenza sia del/della Presidente sia dei/delle due Vicepresidenti, la delegazione è presieduta dal consigliere più anziano di età/dalla consigliera più anziana di età fra i/le componenti la delegazione. 36)

36)
L'art. 28, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 15 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 7 maggio 2003, n. 5.

CAPO III
IL BILANCIO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 29 (Gestione del bilancio)

(1) Al/Alla Presidente del Consiglio compete l’amministrazione e la gestione dei fondi a disposizione del Consiglio, secondo la disciplina del regolamento interno di amministrazione e di contabilità.

Art. 30 (Approvazione del bilancio)

(1) Il bilancio preventivo nonché il conto consuntivo del Consiglio, esaminati e deliberati in conformità all’articolo 18, sono sottoposti all’approvazione del Consiglio.

(2) Storni di bilancio effettuati ai sensi del vigente regolamento interno di amministrazione e di contabilità vengono comunicati al Consiglio.

CAPO III/BIS
DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONVALIDA E DECADENZA

Art. 30/bis (Insediamento e funzionamento della commissione di convalida) 37)

(1) La commissione di convalida di cui all’articolo 23/bis è convocata per la prima seduta dal/dalla Presidente del Consiglio, entro tre giorni dalla nomina, per eleggere il/la presidente, il/la vicepresidente e il segretario/la segretaria, secondo la disciplina prevista dall’articolo 31.

(2) Insediata la commissione, il/la presidente della commissione assegna ai/ alle componenti, mediante sorteggio, i nominativi dei consiglieri/delle consigliere per i/le quali devono effettuare l’istruttoria per la verifica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e presentare quindi alla commissione le proprie conclusioni.

(3) Per il funzionamento della commissione si applica, per quanto possibile, la disciplina sul funzionamento delle commissioni legislative, di cui al capo IV. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei/delle presenti, con votazioni per alzata di mano. In caso di parità si intende adottata la decisione più favorevole all’eletto/eletta.

37)
L'art. 30/bis è stato inserito dall'art. 16 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 30/ter (Documentazione e poteri della commissione di convalida) 38)

(1) Ai fini del procedimento di convalida, l’ufficio elettorale centrale trasmette alla commissione di convalida copia del processo verbale delle operazioni elettorali compiute.

(2) I consiglieri eletti/le consigliere elette, entro quindici giorni dalla loro proclamazione, devono far pervenire alla segreteria del Consiglio una dichiarazione dalla quale risultino le cariche, gli incarichi e gli uffici di ogni genere che ricoprivano alla data dell’ultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature e quelli che ricoprono in enti pubblici o privati, nonché le funzioni e le attività imprenditoriali o professionali comunque svolte e che potrebbero costituire causa di ineleggibilità o di incompatibilità. Nel caso di consiglieri/consigliere subentranti il termine è di cinque giorni e decorre dalla data della seduta in cui hanno prestato giuramento.

(3) La commissione, quando lo ritenga opportuno o necessario, sente gli interessati/le interessate, assume informazioni, chiede e riceve i documenti relativi all’oggetto dei suoi accertamenti.

(4) La commissione può avvalersi della collaborazione di esperti esterni/esperte esterne.

38)
L'art. 30/ter è stato inserito dall'art. 17 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 30/quater (Procedura in commissione in caso di configurazione di cause di ineleggibilità o incompatibilità) 39)

(1) Quando la commissione ritiene configurarsi l’esistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, comunica per iscritto le contestazioni al consigliere interessato/alla consigliera interessata, il/la quale ha facoltà, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, di presentare per iscritto le proprie controdeduzioni o di eliminare la causa di incompatibilità contestata.

(2) Decorso tale termine la commissione stabilisce, ove ritenuto necessario, la data della discussione, dandone comunicazione al consigliere interessato/alla consigliera interessata con almeno dieci giorni di preavviso. Di fronte alla commissione il consigliere interessato/la consigliera interessata può farsi assistere da persona di fiducia.

(3) Espletata la procedura di cui ai commi 1 e 2, la commissione, se ritiene comunque esistere cause di ineleggibilità o di incompatibilità, riferisce al Consiglio e propone quanto previsto all’articolo 30/quinquies, comma 1, rispettivamente lettere b) o c).

39)
L'art. 30/quater è stato inserito dall'art. 18 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 30/quinquies (Relazione e proposte della commissione al Consiglio) 40)

(1) Al termine dei propri lavori di istruttoria, entro sei mesi dal giorno della sua nomina, la commissione presenta al Consiglio una relazione conclusiva e una proposta di deliberazione motivata per:

  1. la convalida dell’elezione dei consiglieri/delle consigliere per i/le quali non ha riscontrato l’esistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità;
  2. l’accertamento di cause di ineleggibilità con conseguente annullamento dell’elezione di singoli consiglieri/singole consigliere e la dichiarazione di decadenza dal mandato;
  3. l’accertamento di cause di incompatibilità e, in caso di mancata opzione per il mandato consiliare, la dichiarazione di decadenza dal mandato.

(2) Il Consiglio esamina la relazione nonché la proposta di deliberazione della commissione nella prima sessione successiva alla loro presentazione e delibera in base alla disciplina prevista dall’articolo 30/octies.

(3) Nel caso di consiglieri/consigliere subentranti nella carica, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data della seduta di prestazione del giuramento.

(4) Per le cause di ineleggibilità e di incompatibilità sopravvenute, la commissione riferisce al Consiglio entro due mesi dal giorno in cui ne sia venuta a conoscenza.

40)
L'art. 30/quinquies è stato inserito dall'art. 19 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 30/sexies (Accertamento in Consiglio dell’ineleggibilità - annullamento dell’elezione e decadenza) 41)

(1) Quando il Consiglio accerta l’esistenza di cause di ineleggibilità, come proposto ai sensi dell’articolo 3/quinquies, comma 1, lettera b), delibera l’annullamento dell’elezione e la decadenza del consigliere/della consigliera dal mandato.

(2) La decisione del Consiglio è comunicata entro cinque giorni all’interessato/interessata e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

41)
L'art. 30/sexies è stato inserito dall'art. 20 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 30/septies (Accertamento in Consiglio di cause di incompatibilità - opzioni ed eventuale decadenza) 42)

(1) Quando il Consiglio accerta l’esistenza di una causa di incompatibilità, come proposto ai sensi dell’articolo 30/quinquies, comma 1, lettera c), il/la Presidente del Consiglio invita per iscritto il consigliere interessato/la consigliera interessata a optare entro venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione, tra il mandato consiliare e la carica ricoperta che costituisce causa di incompatibilità.

(2) Se il consigliere/la consigliera non esercita l’opzione entro il termine di cui al comma 1, nella prima sessione successiva il Consiglio delibera la decadenza del consigliere/della consigliera dal mandato. L’opzione tardiva è inefficace ai fini della deliberazione di decadenza.

(3) La deliberazione di decadenza è comunicata entro cinque giorni all’interessato/interessata e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(4) Se il consigliere/la consigliera opta per la carica che costituisce causa di incompatibilità, nella prima sessione successiva il/la Presidente ne dà comunicazione al Consiglio, che ne delibera la decadenza. La deliberazione di decadenza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(5)  Se il consigliere/la consigliera opta per la carica di consigliere/consigliera, il Consiglio delibera la convalida dell’elezione. L’opzione non è efficace se non è accompagnata dalle dimissioni dalla carica o dall’ufficio ovvero dalla rinuncia all’incarico incompatibile. A tal fine il consigliere/la consigliera trasmette alla segreteria del Consiglio un documento da cui risulti l’accettazione o la presa d’atto delle dimissioni ovvero, quando la natura dell’attività svolta non preveda dimissioni, una dichiarazione di effettiva astensione dalle funzioni e la rinuncia a ogni eventuale emolumento o beneficio.

42)
L'art. 30/septies è stato inserito dall'art. 21 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 30/octies (Disposizioni procedurali per l’esame in Consiglio) 43)

(1) Ogni deliberazione assunta dal Consiglio in materia di verifica dei poteri è assunta con votazione per alzata di mano.

(2) In caso di parità di voti, si intende adottata la decisione più favorevole all'eletto/eletta.

(3) Nella discussione ciascun consigliere/ciascuna consigliera ha diritto a un intervento di cinque minuti. I consiglieri/Le consigliere nei cui confronti sono state evidenziate cause di ineleggibilità o incompatibilità possono intervenire per 15 minuti. 44)

(4) Qualora il Consiglio respinga una proposta, presentata dalla commissione, di accertamento di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, si intende che abbia deliberato la convalida dell’elezione.

(5) Qualora il Consiglio respinga una proposta, presentata dalla commissione, di convalida dell’elezione, la deliberazione si intende come rimessione degli atti alla commissione per un nuovo esame ai sensi dell’articolo 30/quater, commi 1 e 2. Qualora la procedura di cui all’articolo 30/quater, commi 1 e 2, sia già stata espletata, la deliberazione del Consiglio equivale o ad accertamento di una causa di ineleggibilità, con conseguente annullamento dell’elezione e dichiarazione di decadenza, o ad accertamento di una causa di incompatibilità, con conseguente instaurazione della procedura di cui all’articolo 30/septies.

(6) Una volta espletata la procedura di cui all’articolo 30/quater, commi 1 e 2, la pronuncia del Consiglio è definitiva.

43)
L'art. 30/octies è stato inserito dall'art. 22 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 7 maggio 2003, n. 5, e poi così modificato dall'art. 14 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.
44)
L'art. 30/octies, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 14 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.

Art. 30/novies (Modalità di trasmissione delle comunicazioni e delle deliberazioni) 45)

(1) Le comunicazioni e le deliberazioni di cui agli articoli 30/quater, 30/sexies e 30/septies sono trasmesse ai consiglieri/alle consigliere al loro domicilio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

45)
L'art. 30/novies è stato inserito dall'art. 23 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 30/decies (Cause d'ineleggibilità o incompatibilità sopravvenute) 46)

(1) Se, successivamente alle elezioni, un consigliere/una consigliera viene a trovarsi in una delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità o si verifica per esso/essa una delle cause di incompatibilità, è tenuto/tenuta a comunicare alla segreteria del Consiglio, entro quindici giorni dal verificarsi della causa, le variazioni inerenti la dichiarazione prevista dall’articolo 30/ter, comma 2. In tale caso si procede a norma del presente capo.

46)
L'art. 30/decies è stato inserito dall'art. 24 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 7 maggio 2003, n. 5.

CAPO IV
LE COMMISSIONI LEGISLATIVE

Art. 31 (Elezione del/della presidente, del/della vicepresidente e del segretario/della segretaria di ciascuna commissione)

(1) Le commissioni sono convocate separatamente, per la prima volta, dal/dalla Presidente del Consiglio per procedere a scrutinio segreto all’elezione del/della presidente, del/della vicepresidente e del segretario/della segretaria.

(2) Nella loro prima seduta le commissioni sono presiedute dal consigliere più anziano/dalla consigliera più anziana di età.

(3) Se nel corso dell’elezione del/della presidente, del/della vicepresidente e del segretario/della segretaria nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, si procede, nella stessa seduta, al ballottaggio fra i due consiglieri/le due consigliere che abbiano ottenuto il maggior numero di voti; risultano eletti/elette coloro che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto/eletta il consigliera/la consigliera che nelle elezioni provinciali ha ottenuto il maggior numero di preferenze. Svolge le funzioni di segretario sostituto/segretaria sostituta il/la componente più giovane di età fra coloro che non ricoprono una delle cariche sopra citate. 47)

(4) Il presidente eletto/La presidente eletta comunica tempestivamente per iscritto l’esito delle elezioni al/alla Presidente del Consiglio.

(5) In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un/una componente di commissione che riveste la carica di presidente, vicepresidente o segretario/segretaria, la commissione procede secondo le modalità stabilite dai commi precedenti al rinnovo della carica rimasta scoperta. Il rinnovo deve avvenire entro quindici giorni dalla data in cui il/la componente deceduto/deceduta, dimissionario/dimissionaria o decaduto/decaduta è stato sostituito/ sostituita.

47)
L'art. 31, comma 3, è stato così modificato dall'art. 15 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.

Art. 32 (Convocazione delle commissioni) 48)

(1) Le commissioni sono convocate dai/ dalle loro presidenti per mezzo dell'ufficio affari legislativi e legali del Consiglio, previa intesa con il/la Presidente del Consiglio e possibilmente in base a un calendario delle sedute a lungo termine. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno deve essere recapitato di norma almeno cinque giorni prima, per consentire di intervenire alle sedute. L'avviso va inviato anche al proponente primo firmatario/alla proponente prima firmataria del disegno di legge e/o al/alla componente di Giunta competente per materia e viene affisso all'albo del Consiglio. L'avviso di convocazione viene inoltre inviato, per conoscenza, ai consiglieri indicati/alle consigliere indicate all'articolo 97/sexies, comma 1, per gli effetti di cui alla medesima disposizione.

(2) Di norma il/la presidente della commissione convoca la commissione entro dieci giorni dall’assegnazione di un disegno di legge.

(3) In caso di urgenza è facoltà del/della presidente della commissione convocare la stessa per mezzo di telegramma o, comunque per iscritto, con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

(4) Con il consenso di tutti/tutte i/le componenti della commissione è possibile prescindere dalle procedure e dai tempi di cui sopra.

(5) La Giunta può chiedere al/alla Presidente del Consiglio che determinate commissioni siano convocate per comunicazioni o chiarimenti che essa intende fornire.

(6) Se la maggioranza dei/delle componenti di una commissione ne richiede la convocazione per discutere determinati argomenti, il/la presidente della commissione provvederà a che essa sia convocata entro dieci giorni dalla data in cui gli/le è pervenuta la relativa richiesta.

48)
L'art. 32 è stato così modificato dall'art. 25 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 7 maggio 2011, n. 5.

Art. 33 (Ordine del giorno delle commissioni)

(1) I disegni di legge e le eventuali questioni riguardanti le materie di competenza delle commissioni sono iscritti all'ordine del giorno di ciascuna commissione a cura del rispettivo/della rispettiva presidente, secondo l’ordine cronologico e nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 32. Per i disegni di legge rinviati dal Consiglio ai sensi dell'articolo 43, comma 3, si tiene conto, ai fini dell'applicazione del principio della trattazione secondo l'ordine cronologico, della data della deliberazione di rinvio del Consiglio provinciale. 49)

(2) Le commissioni possono discutere e deliberare soltanto sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

(3) Per quanto riguarda l’anticipazione o il rinvio di un punto iscritto all’ordine del giorno nonché l’inserimento di nuovi punti, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60, 61 e 62.

49)
L'art. 33, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 26 del'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 7 maggio 2003, n. 5, e poi così sostituito dall'art. 16 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.

Art. 34 (Assenza)

(1) In caso di impossibilità a intervenire alle sedute il consigliere/la consigliera deve tempestivamente informarne il/la presidente della commissione. Il mancato avviso di assenza, ovvero quando il/la componente di commissione non abbia provveduto alla propria sostituzione, equivale ad assenza ingiustificata.

(2) In caso di prolungata assenza il consigliere/la consigliera deve chiedere preventivamente congedo al/alla Presidente del Consiglio, al fine di essere considerato/considerata assente giustificato/ giustificata. Di tale assenza viene data comunicazione al/alla presidente della rispettiva commissione.

(3) I/Le presidenti delle commissioni comunicano al/alla Presidente del Consiglio i nomi di coloro che sono risultati assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Art. 35 (Decadenza da componente di commissione e dimissioni)

(1) Il consigliere/La consigliera che risulti assente ingiustificato/ingiustificata a tre sedute consecutive decade dalla carica di componente della commissione.

(2) Della decadenza è data comunicazione al Consiglio.

(3) Il consigliere/La consigliera che non intende più partecipare alle sedute della commissione deve rassegnare per iscritto le dimissioni al/alla Presidente del Consiglio e al/alla presidente della commissione.

(4) La decadenza e le dimissioni di cui ai commi 1 e 3 hanno effetto dal momento della loro comunicazione al Consiglio da parte del/della Presidente del Consiglio.

(5) Il consigliere/La consigliera eletto/ eletta componente della Giunta decade dalla carica di componente della commissione.

(6) Il/La Presidente del Consiglio ne propone la sostituzione nella successiva seduta del Consiglio.

(7) Sarà chiamato/chiamata a sostituire il/la componente uscente, salvo rinuncia da parte del gruppo, un altro consigliere/un’altra consigliera dello stesso gruppo consiliare.

Art. 36 (Sostituzione di componenti - partecipazione alle sedute in qualità di osservatore/osservatrice)

(1) Un/Una componente della commissione che non possa intervenire a una seduta o che desideri farsi sostituire, può farsi rappresentare da un consigliere/una consigliera del suo stesso gruppo, dandone comunicazione al/alla presidente della commissione prima dell’inizio della seduta stessa.

(2) Ciascun consigliere/Ciascuna consigliera ha facoltà di partecipare alle sedute delle commissioni legislative e delle commissioni speciali in qualità di osservatore/osservatrice.

Art. 37 (Validità delle sedute)

(1) Le sedute delle commissioni sono valide se è presente la maggioranza dei/delle componenti, purché la stessa comprenda il/la presidente o il/la vicepresidente, e qualora nessun/nessuna componente contesti all’inizio della seduta la validità della stessa per irregolarità nella convocazione.

Art. 38 (Segretezza delle sedute)

(1) Le sedute delle commissioni non sono pubbliche.

(2) Le commissioni possono però tenere, con deliberazione adottata a maggioranza, audizioni e convegni pubblici su disegni di legge. 50)

50)
L'art. 38, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 17 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.

Art. 39 (Deliberazioni delle commissioni diritto propositivo)

(1) Le commissioni deliberano a maggioranza dei presenti. Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo quanto previsto dall’articolo 31, comma 1. In caso di parità di voti decide il voto di chi presiede.

(2) In tutte le commissioni ciascun/ciascuna componente ha, anche singolarmente, pieno diritto propositivo.

Art. 40 (Processi verbali delle sedute)

(1) Dei lavori delle sedute delle commissioni è redatto, a cura dell’impiegato addetto/dell’impiegata addetta e sotto il controllo del segretario/della segretaria, processo verbale di ogni seduta, che di regola viene trasmesso ai/alle componenti della commissione entro trenta giorni e comunque non oltre sessanta giorni; l’approvazione dello stesso viene iscritta all’ordine del giorno della seduta successiva alla trasmissione. Il processo verbale è da considerarsi approvato qualora non venga sollevata obiezione alcuna; in caso contrario la commissione pone in votazione l’obiezione. Tutte le obiezioni devono essere riportate nel processo verbale stesso. Il processo verbale approvato viene sottoscritto dal segretario/dalla segretaria della commissione.

(2) I processi verbali sono atti interni delle commissioni. Ciascun consigliere/Ciascuna consigliera può chiederne copia all’ufficio affari legislativi e legali del Consiglio.

Art. 41 (Esame dei disegni di legge)

(1)  Il/La presidente della commissione può richiedere agli assessori/alle assessore competenti e ai consiglieri/alle consigliere proponenti il disegno di legge informazioni, notizie e documenti; ha inoltre facoltà di richiedere la presenza del/della Presidente della Provincia e di quegli assessori/di quelle assessore che possono fornire chiarimenti sulle materie in discussione. Il/La Presidente della Provincia o l’assessore/l’assessora competente possono farsi sostituire. La commissione discute solo i disegni di legge ai quali siano stati allegati la documentazione necessaria per il relativo esame e, in particolare, i testi di tutte le norme giuridiche alle quali viene fatto riferimento nel disegno di legge. Inoltre deve essere espressamente specificato in quale lingua è stato redatto il testo originale del disegno di legge, al quale va allegata un’esatta traduzione.

(2) Il/La proponente un disegno di legge ha diritto di partecipare senza diritto di voto alle sedute della commissione per illustrare in modo circostanziato il disegno di legge; va sempre invitato l’assessore/l’assessora competente per la materia da trattare. La partecipazione del/della proponente e di un/una componente della Giunta provinciale o di chi lo/la sostituisce o, se la materia è di competenza consiliare, del/della Presidente del Consiglio o di chi lo/la sostituisce, è condizione necessaria alla trattazione di un disegno di legge. 51)

(3) Se il disegno di legge è di iniziativa popolare, il/la presidente della commissione convoca il primo firmatario/la prima firmataria o un suo delegato/una sua delegata per illustrarlo. Qualora il disegno di legge sia stato presentato da più consiglieri/consigliere, il diritto a partecipare alle sedute spetta al primo firmatario/alla prima firmataria e, in caso di impedimento di questo/questa, a uno dei cofirmatari/a una delle cofirmatarie.

(4) Il presentatore/La presentatrice di un disegno di legge può farsi assistere da un esperto/da un’esperta.

(5) I disegni di legge aventi lo stesso oggetto vanno trattati congiuntamente.

51)
L'art. 41, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 18 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.

Art. 42 (Modalità per la discussione dei disegni di legge) 52)

(1) Qualora un/una componente della commissione ne faccia richiesta, viene data lettura della relazione accompagnatoria al disegno di legge; di seguito viene dichiarata aperta la discussione generale.

(2) Alle osservazioni dei componenti/ delle componenti della commissione rispondono un/una proponente o il/la presidente, dopodichè i/le componenti possono intervenire una seconda volta; anche in questo caso rispondono un/una proponente o il/la presidente, dopodiché la discussione generale viene dichiarata chiusa. Il tempo a disposizione di ciascun/ciascuna componente della commissione e del/della proponente del disegno di legge è di complessivi trenta minuti. 53)

(3) Il/La presidente pone quindi in votazione il passaggio alla discussione articolata.

(4) Se il passaggio non viene approvato, non si procede alla discussione articolata e il/la presidente della commissione rimette il disegno di legge al/alla Presidente del Consiglio con una relazione della commissione.

(5) Per la discussione articolata si applica la seguente procedura:

  1. i/le componenti della commissione e della Giunta provinciale nonché i presentatori/le presentatrici del disegno di legge possono presentare emendamenti – inclusi quelli finalizzati all'inserimento di articoli aggiuntivi – e subemendamenti, i quali sono esaminati separatamente nel senso che su ogni singolo emendamento ovvero subemendamento si discute e si vota a parte;
  2. per l'illustrazione dell'emendamento ovvero del relativo subemendamento il presentatore/la presentatrice ha 10 minuti a disposizione. Lo stesso tempo di parola viene concesso a ogni componente della commissione per intervenire in sede di discussione dell'emendamento ovvero del relativo subemendamento nonché alla Giunta provinciale per la sua presa di posizione;
  3. per la presentazione degli emendamenti – inclusi quelli finalizzati all'inserimento di articoli aggiuntivi – e dei subemendamenti si deroga dai termini di cui all'articolo 97/bis. Gli emendamenti e i relativi subemendamenti possono quindi essere presentati anche durante la seduta;
  4. ogni componente della commissione e della Giunta provinciale nonché i presentatori/le presentatrici del disegno di legge hanno a propria disposizione 10 minuti per intervenire nella discussione su un articolo;
  5. i consiglieri/le consigliere appartenenti ai gruppi consiliari non già rappresentati nella commissione possono presentare emendamenti diretti a inserire articoli aggiuntivi entro il termine e secondo le modalità di cui all'articolo 97/sexies, comma 1, e possono illustrare gli stessi nel corso della relativa discussione. 54)
52)
L'art. 42 è stato prima modificato dall'art. 27 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 7 maggio 2003, n. 5, dagli articoli 19 e 20 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3 e dall'art. 25 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.
53)
L'art. 42, comma 2 è stato così modificato dall'art. 19 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.
54)
L'art. 42, comma 5, è stato prima sostituito dall'art. 20 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3, e poi dall'art. 25 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.

Art. 43 (Termini per l’esame dei disegni di legge)

(1) Il/La presidente della commissione trasmette al/alla Presidente del Consiglio le relazioni sui disegni di legge pervenutigli/pervenutile entro novanta giorni dalla data di ricevimento dei medesimi, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 87, comma 3.

(2) È facoltà del/della Presidente del Consiglio concedere una proroga al termine di cui al comma 1 non superiore a sessanta giorni, purché richiesta tempestivamente dal/dalla presidente della commissione. Qualora il/la Presidente del Consiglio non ritenga di concedere tale proroga, e in ogni caso per proroghe oltre sessanta giorni, competente a decidere rimane il Consiglio. Nel corso della relativa discussione possono intervenire il/la richiedente per l’illustrazione e due oratori/oratrici contro e due a favore per una durata massima di cinque minuti ciascuno/ciascuna. 55)

(3) Decorsi il termine di cui al comma 1 e quello eventuale di cui al comma 2 senza che gli/le sia pervenuta la relazione della commissione, il/la presidente iscrive il disegno di legge all'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio, in occasione della quale il/la presidente della commissione relaziona sui lavori della stessa inerenti l'esame del disegno di legge. Su richiesta del/della presidente della commissione o di un altro consigliere/di un'altra consigliera, il Consiglio può deliberare il rinvio del disegno di legge alla commissione fissando un nuovo termine per il suo esame; un disegno di legge può essere rinviato alla commissione una sola volta. Se non vi è alcuna richiesta di rinvio o se la richiesta viene respinta, il disegno di legge rimane iscritto all'ordine del giorno del Consiglio. 56)

55)
L'art. 43, comma 2, è stato così modificato dall'art. 21 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.
56)
L'art. 43, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 22 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.

Art. 44 (Pareri, sopralluoghi e viaggi studio) 57)

(1) Le commissioni hanno la facoltà di sentire il parere di esperti/esperte e/o - anche su richiesta degli interessati - di altre persone, in particolare rappresentanti di enti, associazioni e altri gruppi di interesse. Le commissioni possono anche richiedere al/alla Presidente del Consiglio che sia elaborato un parere scritto su un tema specifico.

(1/bis) Agli esperti/alle esperte invitati/ invitate dalla commissione, qualora non siano dipendenti provinciali o consiglieri/consigliere provinciali, viene corrisposto per il lavoro svolto e per la partecipazione alle sedute della commissione un compenso il cui ammontare è stabilito di volta in volta dal/dalla Presidente del Consiglio nel rispetto dei criteri e degli importi da definirsi mediante deliberazione dell’Ufficio di presidenza. Agli esperti/alle esperte sono altresì rimborsate, dietro presentazione della relativa documentazione, eventuali spese di viaggio nonché di vitto e alloggio ai sensi del regolamento sul trattamento di missione per i/le dipendenti provinciali. Le spese di vitto e alloggio possono essere anche assunte direttamente dal Consiglio.

(1/ter) I compensi e i rimborsi di cui al comma 1/bis non spettano alle persone sentite dalla commissione su loro richiesta.

(2) Per approfondire le proprie conoscenze nelle materie di competenza, le commissioni possono organizzare colloqui ed effettuare sopralluoghi anche fuori sede nonché compiere viaggi di studio, anche all’estero.

(3) Ogni iniziativa che comporti delle spese a carico del bilancio del Consiglio è subordinata al consenso del/della Presidente del Consiglio.

57)
L'art. 44 è stato così sostituito dall'art. 28 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 45 (Pareri di altre commissioni e copertura finanziaria dei disegni di legge)

(1) Qualora la commissione giudichi opportuno sentire il parere di altra commissione, ne fa richiesta scritta al/alla Presidente del Consiglio, che disporrà di conseguenza nel minor tempo possibile.

(2) I pareri richiesti ad altre commissioni dovranno essere da queste forniti alla commissione richiedente entro il termine massimo di venti giorni ed entro il termine di dieci giorni qualora si tratti di un disegno di legge per il quale è stata deliberata la procedura di cui all’articolo 87, comma 3. Tali pareri saranno inclusi nella relazione della commissione che li ha richiesti.

(3) Se il termine fissato dal comma 2 decorre senza risposta, la commissione richiedente può rinunciare al parere; ciò va menzionato nella relazione della commissione. 58)

(4) Per i disegni di legge di iniziativa consiliare o popolare che comportano impegni di natura finanziaria, o qualora la commissione competente dovesse apportare a qualsiasi disegno di legge modifiche comportanti maggiori oneri a carico del bilancio provinciale, sempreché esse non siano state presentate da componenti della Giunta, la commissione, concluso l’esame degli articoli, richiede il parere dell’assessore/dell’assessora alle finanze sulla relativa copertura finanziaria. Ottenuto il parere, la commissione esamina e vota le disposizioni finanziarie e il disegno di legge nel suo complesso. 59)

58)
L'art. 45, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 23 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.
59)
L'art. 45, comma 4, è stato così modificato dall'art. 29 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 7 maggio 2002, n. 5.

Art. 46 (Relazioni delle commissioni)

(1) Le commissioni presentano, sulle materie di loro competenza, le relazioni e le proposte che ritengono opportune o che sono loro state richieste dal Consiglio.

(2) Le commissioni hanno facoltà di formulare, anche in sede di rielaborazione, di coordinamento e di integrazione di più disegni di legge concernenti una stessa materia, un testo proprio da sottoporre al Consiglio.

(3) In Consiglio viene discusso il testo elaborato dalla commissione.

(4) Il/La presidente della commissione stende per il Consiglio una relazione sul disegno di legge trattato; i/le componenti della commissione che non approvano il disegno di legge hanno la facoltà di presentare una propria relazione di minoranza. Dette relazioni di minoranza, le quali devono essere preannunciate in sede di commissione, nonché la relazione del/della presidente della commissione devono pervenire alla segreteria del Consiglio entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori della commissione. Prima della loro presentazione, ovvero prima dello scadere del suddetto termine, il disegno di legge non può essere iscritto all’ordine del giorno del Consiglio.

(5) Su richiesta ovvero con il consenso del presentatore/della presentatrice si rinuncia alla lettura della relazione. 60)

(6) Qualora un disegno di legge sia approvato all’unanimità in tutte le sue disposizioni e senza emendamenti, la commissione può astenersi dal presentare una relazione scritta.

60)
L'art. 46, comma 5, è stato così sostituito dall'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.

Art. 47 (Termini per la distribuzione delle relazioni)

(1) Le relazioni delle commissioni devono pervenire ai consiglieri/alle consigliere almeno cinque giorni prima della discussione in aula.

(2) In caso di integrazioni dell’ordine del giorno per comprovata urgenza, il/la Presidente ha la facoltà di ridurre il suddetto termine a ventiquattro ore.

Art. 48 (Termini per le impugnative)

(1) Alle proposte di impugnativa di cui agli articoli 97 e 98 dello Statuto di autonomia si applicano, in quanto possibile, le disposizioni previste per la trattazione dei disegni di legge.

(2) Qualora l’applicazione dei termini stabiliti nel presente regolamento rendesse impossibile o difficile il rispetto dei termini di ricorso fissati dalla legge sul funzionamento della Corte costituzionale o dallo Statuto di autonomia, il/la Presidente del Consiglio è tenuto/tenuta a prescrivere alle competenti commissioni delle scadenze che consentano al Consiglio di deliberare sull’argomento entro il termine utile per la presentazione delle impugnative.

Art. 49 61)

61)
L'art. 49 è stato abrogato dall'art. 30 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 50 (Procedura in caso di annullamento o abrogazione di leggi provinciali)

(1) Nel caso di annullamento, anche parziale, di una legge provinciale per effetto di una sentenza della Corte costituzionale, ovvero di abrogazione, anche parziale, a seguito di referendum, il/la Presidente del Consiglio informa della questione la commissione competente in materia.

(2) La commissione, ove ritenga che a seguito dell’annullamento o dell’abrogazione debbano essere introdotte nuove disposizioni di legge e non sia stata già assunta al riguardo un’iniziativa legislativa, esprime in un documento il proprio parere, indicando i criteri informativi della nuova disciplina. Il documento è distribuito a tutti i consiglieri/a tutte le consigliere e alla Giunta.

Art. 51 (Rinvio)

(1) Per gli aspetti non disciplinati dal presente capo si rinvia alle disposizioni che regolamentano le sedute del Consiglio, in quanto applicabili.

CAPO V
DISCIPLINA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 52 (Convocazione e ordine del giorno) 62)

(1) Eccezion fatta per i casi previsti dal combinato disposto degli articoli 32, 48 e 49 dello Statuto di autonomia, la convocazione del Consiglio è fatta dal suo/dalla sua Presidente con invito da inviare ai consiglieri/alle consigliere e agli/alle eventuali componenti della Giunta non appartenenti al Consiglio a mezzo lettera raccomandata, al recapito indicato dagli stessi/dalle stesse a questo scopo, almeno cinque giorni lavorativi prima di quello stabilito per l'adunanza. Alla convocazione va allegato l'ordine del giorno.

(2) L’ordine del giorno è redatto dal/dalla Presidente del Consiglio.

(3) Nei casi di richiesta di convocazione straordinaria ai sensi del combinato disposto degli articoli 32, 34 e 49 dello Statuto di autonomia, il Consiglio deve essere convocato entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

(4) Qualora il/la Presidente consideri fondata la richiesta di una convocazione d’urgenza del Consiglio, i termini di convocazione vengono ridotti a quarantotto ore.

(5) La richiesta di convocazione straordinaria di cui al combinato disposto degli articoli 34 e 49 dello Statuto di autonomia deve indicare l'oggetto dell'argomento per il quale si chiede la convocazione e su cui il Consiglio è chiamato a decidere o a deliberare.

62)
L'art. 52 è stato così modificato dall'art. 31 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 52/bis (Programmazione e svolgimento dei lavori) 63)

(1) Nel corso di una sessione sono poste in trattazione, oltre ai punti istituzionali eventualmente iscritti all'ordine del giorno, sia le questioni riconducibili all'iniziativa della maggioranza che quelle di iniziativa dell'opposizione.

(2) Sono considerate questioni di natura istituzionale tutte le materie di cui il Consiglio provinciale deve occuparsi in virtù delle disposizioni dello Statuto di autonomia, delle relative norme di attuazione, del regolamento interno o di disposizioni di altra natura, e che sono iscritte d'ufficio all'ordine del giorno del Consiglio provinciale da parte del/della Presidente del Consiglio stesso.

(3) Il collegio dei capigruppo definisce all'inizio della legislatura le regole per la suddivisione del tempo a disposizione della maggioranza ovvero dell'opposizione in ogni sessione, nonché la programmazione dei lavori e lo svolgimento dell'ordine del giorno. Se il collegio dei capigruppo non si accorda al riguardo, il tempo di una sessione consiliare a disposizione dopo la conclusione dell'esame delle questioni istituzionali viene ripartito tra maggioranza e opposizione in base alla rispettiva consistenza numerica. Salvo diversamente disposto dal collegio dei capigruppo, i temi dell'opposizione verranno trattati prima di quelli della maggioranza.

(4) Il/La Presidente del Consiglio provinciale ordina cronologicamente tutte le questioni sottoposte al Consiglio dai diversi gruppi nonché i disegni di legge provinciale approvati dalle commissioni legislative, dopodiché redige un ordine del giorno provvisorio.

(5) Tra il 14° e il 12° giorno prima dell'inizio della sessione, il collegio dei capigruppo stabilisce quali punti all'ordine del giorno verranno trattati nel tempo riservato rispettivamente alla maggioranza e all'opposizione, tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione. In tale sede ogni gruppo consiliare può indicare una mozione o un voto che, a prescindere dalla sua collocazione cronologica, intende portare in trattazione. I gruppi consiliari composti da più di due consiglieri/consigliere possono indicare due mozioni o voti. 64)

(6) I punti all'ordine del giorno sono esaminati dal Consiglio provinciale nell'ordine stabilito dal collegio dei capigruppo. L'esame dei punti all’ordine del giorno stabiliti ai sensi del comma 5 viene rinviato solo se tutti i suoi presentatori sono assenti giustificati al momento della chiamata in trattazione degli stessi o se l'assessore/a competente e il/la Presidente della Provincia sono assenti e il presentatore/la presentatrice ne chiede il rinvio, altrimenti il punto decade. Dopo l'esame dei punti stabiliti dal collegio dei capigruppo, gli ulteriori punti vengono trattati nel tempo rimanente secondo la loro sequenza sull'ordine del giorno.

(7) Le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 non si applicano alle sessioni dedicate all'esame dei disegni di legge di bilancio e finanziaria o a quelle che si tengono al di fuori del calendario delle sedute.

63)
L'art. 52/bis è stato aggiunto dall'art. 24 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3, e poi così modificato dall'art. 6 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 10 luglio 2012, n. 10.
64)
L'art. 52/bis è stato inserito dall'art. 24 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3, e poi così sostituito dall'art. 6 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 10 luglio 2012, n, 10.

Art. 52/ter (Utilizzo di strumenti elettronici – informatici) 65)

(1) Al fine di semplificare e ottimizzare i lavori del Consiglio provinciale, l'Ufficio di Presidenza emana, anche gradualmente, sentito il collegio dei capigruppo, disposizioni che prevedono forme e metodologie di convocazione del Consiglio provinciale e dei suoi organi, di presentazione di atti politici ed altri documenti nonché, in generale, di ogni tipo di comunicazione interna attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici – informatici in luogo della forma cartacea.

(2) Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1 le eventuali disposizioni contrastanti contenute nel presente regolamento interno cessano di trovare applicazione.

65)
L'art. 52/ter è stato inserito dall'art. 2 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 10 luglio 2012, n. 10.

Art. 53 (Albi del Consiglio provinciale)

(1) A un apposito albo murale, collocato nel palazzo del Consiglio provinciale, sono affissi a cura della segreteria del Consiglio gli avvisi di convocazione del Consiglio e delle commissioni nonché ogni altra comunicazione o notizia ritenuta utile per tenere al corrente i singoli consiglieri/le singole consigliere sull’attività dell’organo legislativo. Gli avvisi di convocazione del Consiglio e il relativo ordine del giorno sono altresì affissi, a cura della segreteria del Consiglio, a un apposito albo murale collocato all’esterno dello stesso palazzo.

Art. 54 (Assenze dei consiglieri/delle consigliere)

(1) In caso di impedimento a intervenire alle sedute il consigliere/la consigliera deve informarne per iscritto il/la Presidente il più tempestivamente possibile.

Art. 55 (Sedute pubbliche e riservate)

(1) Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

(2) Quando si trattino questioni riguardanti singole persone, il Consiglio può tuttavia deliberare, su richiesta scritta e motivata di almeno cinque consiglieri/consigliere, di riunirsi in seduta riservata. Prima della votazione possono parlare due consiglieri/consigliere a favore e due contro, per non più di cinque minuti ciascuno/ciascuna.

Art. 56 (Processo verbale delle sedute)

(1) Di ogni seduta pubblica si redige un processo verbale contenente soltanto gli atti e le deliberazioni del Consiglio, indicando per le discussioni l’oggetto, i nomi di coloro che vi hanno partecipato e l’esito delle votazioni.

(2) Il processo verbale di ogni seduta riservata è redatto da uno dei segretari questori/da una delle segretarie questore nella forma più concisa possibile, senza particolari riguardanti la persona o i fatti di cui si è discusso, tali da recare pregiudizio alle ragioni per cui la seduta non era pubblica. Ogni consigliere/consigliera ha diritto di chiedere che parte delle sue dichiarazioni vengano riportate a verbale. Il processo verbale sarà soggetto ad approvazione in seduta riservata del Consiglio e quindi sigillato e archiviato.

(3) I processi verbali delle sedute sia pubbliche che riservate sono firmati dal/dalla Presidente e dai segretari questori/dalle segretarie questore dopo la loro approvazione e raccolti a cura della segreteria del Consiglio.

Art. 57 (Resoconti integrali)

(1) Di ogni seduta pubblica viene effettuata una registrazione su supporto audio o informatico, in base alla quale viene redatto un resoconto integrale scritto. Il resoconto integrale è pubblicato sul sito Internet del Consiglio. Dietro richiesta, ogni consigliere/consigliera può ottenere una copia, anche a stampa, della registrazione. 66)

(2) Le registrazioni ovvero le trascrizioni vanno conservate presso il Consiglio, corredate dell’indice e del relativo processo verbale. Una copia di esse va data in custodia all’amministrazione provinciale.

66)
L'art. 57, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 25 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.

Art. 58 (Rilascio copie dei resoconti integrali)

(1) Ogni cittadino/Ogni cittadina può ottenere, su richiesta scritta, dall’Ufficio di presidenza copia dei resoconti integrali delle sedute del Consiglio, salvo che si tratti di sedute dichiarate non pubbliche ai sensi del presente regolamento.

(2) Il rilascio di tali copie è subordinato al pagamento della somma, non superiore al costo, stabilita dall’Ufficio di presidenza.

Art. 59 (Apertura e chiusura delle sedute)

(1) Il/La Presidente del Consiglio dichiara aperta e chiusa la seduta.

(2) Il/La Presidente, dichiarata aperta la seduta, chiede che venga effettuato l’appello nominale dei consiglieri/delle consigliere, a conclusione del quale comunica i nomi degli assenti giustificati/delle assenti giustificate.

(3) Il Presidente comunica che è messo a disposizione il processo verbale della giornata precedente e che su di esso possono essere presentate richieste di rettifica, per iscritto, alla Presidenza entro la fine della seduta. Qualora non dovesse pervenire alcuna richiesta di rettifica, il processo verbale si considera approvato senza votazione. 67)

(4) Qualora invece dovessero pervenire richieste di rettifica al processo verbale, il/la Presidente, prima di chiudere la seduta, pone le stesse in discussione. Eventuali interventi non possono superare i tre minuti. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano. 68)

(5) Il/La Presidente comunica quindi al Consiglio le decisioni assunte dal collegio dei/delle capigruppo ai sensi dell’articolo 21 in merito al programma dei lavori nonché ulteriori eventuali informazioni. 69)

(6) All’inizio della sessione viene distribuito ai consiglieri/alle consigliere un elenco dei disegni di legge provinciale, dei progetti di legge di cui agli artt. 35 e 49 dello Statuto di autonomia, delle interrogazioni, delle mozioni e dei voti presentati a partire dalla precedente sessione. 70)

67)
L'art. 59, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 26, comma 1, dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.
68)
L'art. 59, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 26, comma 2, dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.
69)
L'art. 59, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 27, comma 1, dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.
70)
L'art. 59, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 27, comma 2, dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.

Art. 60 (Anticipazione di un punto all’ordine del giorno) 71)

(1) Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 114, comma 4, il Consiglio può su richiesta decidere l’anticipazione di un punto all’ordine del giorno. È consentita la motivazione della richiesta. Possono parlare un consigliere/una consigliera a favore e uno/una contro; ciascun intervento non può superare i cinque minuti.

71)
L'art. 60 è stato così modificato dall'art. 28 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.

Art. 61 (Rinvio di un punto all’ordine del giorno)

(1) Di norma il/la Presidente accoglie la richiesta del presentatore/della presentatrice di rinviare un punto all’ordine del giorno. Ciò vale anche per richieste avanzate da altri consiglieri/da altre consigliere d’intesa con il presentatore/con la presentatrice.

Art. 62 (Inserimento di nuovi punti all’ordine del giorno)

(1) Sulle materie non iscritte all’ordine del giorno, il Consiglio non può né discutere né deliberare, a meno che non lo decida esso stesso a maggioranza dei due terzi dei presenti, previa comunicazione da parte del/della Presidente della materia proposta e con facoltà da parte di uno dei proponenti/di una delle proponenti di illustrare la sua richiesta e da parte di un eventuale oppositore/una eventuale oppositrice di esporre la tesi contraria per la durata di cinque minuti ciascuno/ciascuna. 72)

72)
L'art. 62, comma 1, è stato modificato d'ufficio dal punto 2) della delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.

Art. 63 (Facoltà di parola)

(1) Nessun consigliere/Nessuna consigliera può parlare senza avere prima chiesto e ottenuto la parola dal/dalla Presidente.

(2) Il/La Presidente concede la facoltà di parlare secondo l’ordine delle richieste. I consiglieri/Le consigliere parlano in piedi, rivolti/rivolte al/alla Presidente, mentre i/le componenti della Giunta parlano in piedi, rivolti/rivolte all’assemblea.

(3) Se un consigliere/una consigliera supera il proprio tempo di intervento, il/la Presidente gli/le toglie la parola previo ammonimento. 73)

73)
L'art. 63, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 28 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.

Art. 64 (Interventi)

(1) Sul regolamento interno, sullo svolgimento dell’ordine del giorno, sull’ordine dei lavori, per fatto personale, sulla priorità della votazione nonché in tutti i casi non disciplinati espressamente dal presente regolamento può intervenire un consigliere/una consigliera per gruppo consiliare una sola volta per 3 minuti sul medesimo argomento. 74)

(2) Non è ammesso, neppure con richiamo al fatto personale, ritornare su una discussione chiusa.

(3) Nessun intervento può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione ad altra seduta, se non con il consenso del consigliere/della consigliera che ha la parola.

74)
L'art. 64, comma 1, è stato prima modificato dall'art. 5 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 18 aprile 2012, n. 6, e poi dall'art. 3 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 10 luglio 2012, n. 10.

Art. 65 (Richiamo all’argomento)

(1) Qualora un consigliere/una consigliera divaghi dal tema trattato, il/la Presidente lo/la esorta ad attenervisi. Se il consigliere/la consigliera ignora per due volte tale esortazione, il/la Presidente può togliergli/toglierle la parola su tale argomento.

Art. 66 (Interventi sulla procedura)

(1) Gli interventi riguardanti lo svolgimento dell’ordine del giorno, il regolamento interno, l’ordine dei lavori e la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulla questione principale. Se il Consiglio è chiamato a decidere sulla questione sollevata, nella relativa discussione possono intervenire solo due oratori/oratrici contro e due a favore per una durata massima di tre minuti ciascuno/ciascuna. 75)

(2) Le decisioni riguardanti richieste attinenti la procedura spettano al/alla Presidente. Qualora tuttavia un consigliere/una consigliera esigesse la votazione in Consiglio, questa si svolgerà per voto palese.

75)
L'art. 66, comma 1, è stato così modificato dall'art. 29 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.

Art. 67 (Fatto personale)

(1) Qualora un consigliere/una consigliera subisca un attacco personale o gli/le vengano attribuite opinioni che egli/ella reputa non sue, può avanzare direttamente richiesta motivata di prendere posizione su tale fatto personale con priorità rispetto a eventuali altre richieste di intervento.

(2) Il/La Presidente decide in merito all’ammissibilità dell’intervento. 76)

(3) Gli interventi per fatto personale non possono superare la durata di tre minuti. 77)

76)
L'art. 67, comma 2, è stato così modificato dall'art. 6 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.
77)
L'art. 67, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 7 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.

Art. 68 (Richiesta di nomina di una commissione d’inchiesta)

(1) Qualora nel corso della discussione a un consigliere/a una consigliera venga rimproverata una condotta che egli/ella reputa lesiva della propria onorabilità, questo/questa può chiedere al/alla Presidente di nominare una commissione d’inchiesta ai sensi dell’articolo 25, la quale esamina le imputazioni ed esprime un giudizio in merito.

(2) Il/La Presidente assegna alla commissione un termine per presentare le proprie conclusioni che saranno comunicate al Consiglio nella seduta successiva alla presentazione delle stesse.

Art. 69 (Richiamo)

(1) Non sono ammesse interruzioni all’indirizzo di un oratore/di un’oratrice né conversazioni fra consiglieri/consigliere o altri comportamenti che disturbino il buon andamento dei lavori.

(2) Costituiscono altresì violazioni dell’ordine ogni imputazione che possa ledere l’onorabilità come pure ogni attacco personale.

(3) Se un consigliere/una consigliera turba l’ordine con i comportamenti descritti ai commi 1 e 2, il/la Presidente lo/la richiama nominandolo/nominandola. Al secondo o eventuale successivo richiamo il/la Presidente fa presente quanto è stabilito al comma 1 dell’articolo 70.

(4)78)

78)
L'art. 69, comma 4, è stato prima sostituito dall'art. 1 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 18 aprile 2012, n. 6, e poi abrogato dall'art. 8 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.

Art. 70 (Esclusione dalla seduta e censura)

(1) Qualora dopo un secondo richiamo all’ordine nel corso della stessa seduta un consigliere/una consigliera persista nel turbare l’ordine, il/la Presidente deve disporne l’esclusione dall’aula per tutto il resto della seduta e, in casi particolarmente gravi, infliggergli/infliggerle la censura.

(2) Tali provvedimenti possono essere adottati anche indipendentemente da precedenti richiami, qualora il consigliere/la consigliera provochi tumulti o disordini nell’aula o trascenda a oltraggi o a vie di fatto o compia comunque atti di particolare gravità. Qualora dal resoconto integrale risultino espressioni offensive che vanno chiaramente oltre una normale misura di critica politica, il Presidente/la Presidente può adottare richiami anche a posteriori. 79)

(3) Il/La Presidente deve far presente espressamente al consigliere interessato/alla consigliera interessata quale sanzione disciplinare gli/le stia infliggendo, adducendone nel contempo il motivo.

(4)80)

79)
L'art. 70, comma 2 è stato così modificato dall'art. 1 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 10 luglio 2012, n. 10.
80)
L'art. 70, comma 4, è stato abrogato d'ufficio dal punto 3 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.

Art. 71 (Conseguenze della censura)

(1) La censura comporta il divieto di accedere all’aula consiliare per la seduta successiva e comunque per un numero complessivo di sedute consecutive non superiore a quattro.

(2) Il numero delle sedute dalle quali il consigliere censurato/la consigliera censurata è escluso/esclusa viene proposto dal/dalla Presidente, sentito il collegio dei capigruppo, e deliberato dal Consiglio con votazione per voto palese, senza discussione. La decisione viene immediatamente comunicata all’interessato/all’interessata.

(3) Su richiesta del consigliere interessato/della consigliera interessata, lo stesso/la stessa deve essere sentito/ sentita dal collegio dei capigruppo per la durata massima di cinque minuti, decorsi i quali deve abbandonare la seduta del collegio.

(4) Per ogni seduta a cui un consigliere/una consigliera non può partecipare causa esclusione ovvero censura, viene detratto dalla diaria un importo doppio rispetto a quello previsto per l’assenza ingiustificata dalle sedute consiliari. Fino a quando il Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol provvederà all’erogazione delle indennità in favore dei consiglieri/delle consigliere provinciali, le detrazioni previste dal presente articolo verranno effettuate dal Consiglio regionale sulla base di una comunicazione scritta – inviatagli mensilmente dal/dalla Presidente del Consiglio provinciale – delle detrazioni da effettuare dalla diaria dei consiglieri interessati/delle consigliere interessate ai sensi della disciplina definita nei commi precedenti. Gli importi detratti rimangono nel bilancio del Consiglio regionale. 81)

81)
L'art. 71, comma 4, è stato aggiungto dall'art. 5 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 10 luglio 2012, n. 10.

Art. 72 (Inottemperanza alle sanzioni disciplinari - tumulti)

(1) Se un consigliere/una consigliera si rifiuta di ottemperare all’invito del/della Presidente di lasciare l’aula o tenta di rientrarvi prima che sia trascorso il periodo di interdizione impostogli/impostole, il/la Presidente incarica i segretari questori/le segretarie questore di far eseguire le sue disposizioni.

(2) Qualora i segretari questori/le segretarie questore non fossero in grado di eseguire le disposizioni di cui al comma 1, ovvero qualora sorga un tumulto nel Consiglio e riescano vani i richiami del/della Presidente, questo/questa sospende la seduta per la durata di trenta minuti. Ripresi i lavori, se il tumulto continua, il/la Presidente toglie la seduta e convoca il Consiglio per una seduta da tenersi entro trenta giorni, sempreché non sia già altrimenti convocato entro detto termine.

Art. 73 (Accesso del pubblico)

(1) Durante le sedute l’accesso all’aula consiliare è permesso, oltre che ai consiglieri/alle consigliere, solo al personale del Consiglio addetto e alle persone espressamente autorizzate dal/dalla Presidente.

(2) Il pubblico e i rappresentanti/le rappresentanti degli organi di informazione possono accedere alle tribune dell’aula consiliare durante le sedute. Le modalità di accesso alle tribune ed eventualmente ai vani adiacenti all’aula consiliare sono disciplinate dal/dalla Presidente.

(3) Il/La Presidente ha facoltà di far allontanare dalle tribune o dai vani adiacenti all’aula consiliare coloro che trasgrediscono, incaricando in tal senso gli uscieri/le usciere, ovvero, in caso di assoluta necessità, le forze dell’ordine.

(4) Nell’aula consiliare e sulle tribune non è consentito l’uso di telefoni cellulari.

(5) Le sedute pubbliche del Consiglio sono interamente trasmesse, durante il loro svolgimento, sul sito Internet del Consiglio. L’Ufficio di presidenza può disporre anche la trasmissione delle sedute o di parti di esse, in forma idonea, per televisione e radio o con altri mezzi elettronici. 82)

82)
L'art. 73, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 29 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.

Art. 74 (Comportamento del pubblico)

(1) Durante la seduta le persone ammesse alle tribune devono mantenere un contegno assolutamente corretto e rimanere in silenzio, astenendosi in modo assoluto da ogni segno di approvazione o disapprovazione.

(2) Il/La Presidente può far allontanare immediatamente chi disturba; a tale scopo può richiedere l’intervento degli uscieri/delle usciere, ovvero, in caso di assoluta necessità, delle forze dell’ordine, dopo avere sospeso la seduta.

CAPO VI
VOTAZIONI, NUMERO LEGALE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Art. 75 (Modi di votazione)

(1) I consiglieri/Le consigliere manifestano la propria volontà votando ”sì”, ”no” o astenendosi; le votazioni sono palesi, per appello nominale o a scrutinio segreto; quest’ultima solo se si vota su persone. 83)

(2) Sempreché il presente regolamento non preveda espressamente una diversa modalità, le votazioni sono palesi, a meno che tre consiglieri/consigliere non richiedano la votazione per appello nominale. Questa richiesta può essere fatta per iscritto col numero di firme necessario o verbalmente, con richiesta al/alla Presidente di verificare che la proposta sia appoggiata dal numero di consiglieri/consigliere occorrente. 84)

(3) L’eventuale richiesta di votazione per appello nominale deve essere fatta prima che abbia inizio la votazione. 85)

(4)86)

(5)87)

83)
L'art. 75, comma 1, è stato prima modificato dall'art. 30 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3, e poi dall'art. 20 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.
84)
L'art. 75, comma 2, è stato così modificato d'ufficio dal punto 2 della delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.
85)
L'art. 75, comma 3, è stato così modificato dall'art. 21 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.
86)
L'art. 75, comma 4, è stato abrogato dall'art. 22 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.
87)
L'art. 75, comma 5, è stato abrogato dall'art. 23 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.

Art. 75/bis (Votazione mediante procedimento elettronico) 88)

(1) Di regola tutte le votazioni, ad eccezione di quelle riguardanti l’elezione o la designazione di persone, sono svolte mediante procedimento elettronico.

(2) Il momento in cui viene dato inizio a questo sistema di votazione nonché le modalità per l’uso del procedimento elettronico e le modalità della gestione degli esiti di votazione sono fissate dall’Ufficio di presidenza. La relativa deliberazione disciplina le sanzioni per le assenze nonché tutti gli effetti della decisione di cui al comma 1 sulle disposizioni del regolamento interno, in particolare riguardo alla verifica del numero legale.

(3) Se il ricorso al procedimento elettronico non è possibile per motivi tecnici, la votazione si svolge in forma palese per alzata di mano oppure a norma degli articoli 79 e 80.

88)
L'art. 75/bis è stato aggiunto dall'art. 31 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.

Art. 76 (Inammissibilità di interventi)

(1) Cominciata la votazione, non è più concessa la parola.

Art. 77 (Votazione per parti separate)

(1) È sempre ammessa, su richiesta di un consigliere/di una consigliera, la votazione per parti separate, purché il testo da votare possa essere distinto in più parti ciascuna con una propria completezza. Tale disposizione può essere applicata in occasione di votazioni su relazioni, articoli, ordini del giorno, mozioni ed emendamenti di ogni tipo.

(2) La richiesta può essere fatta verbalmente o per iscritto, ma non comporta il diritto a intervenire.

Art. 78 (Ripetizione delle votazioni)

(1) Qualora sussistano dubbi in merito all’esito della votazione palese, può esserne richiesta la ripetizione immediatamente dopo la proclamazione del risultato.

(2) Ove il/la Presidente dovesse avere dei dubbi anche sul risultato della seconda votazione, si procede alla votazione per appello nominale.

Art. 79 (Votazione per appello nominale)

(1) Per il voto per appello nominale il/la Presidente indica il significato del ”sì” o del ”no” ed estrae a sorte il nome del consigliere/della consigliera dal/dalla quale comincia l’appello, che continua fino all’ultimo nome in ordine alfabetico e riprende nello stesso ordine fino al nome del consigliere/della consigliera che precede quello estratto a sorte.

(2) Esaurito l’appello, si procede a un nuovo appello dei consiglieri/delle consigliere che non hanno risposto al precedente.

Art. 80 (Votazione a scrutinio segreto)

(1) La votazione a scrutinio segreto avviene mediante consegna delle schede. 89)

(2) Il/La Presidente dispone che vengano distribuite le schede a ciascun consigliere/a ciascuna consigliera e che venga effettuato l’appello nominale.

(3) I consiglieri/Le consigliere esprimono il voto deponendo nell’urna la scheda in ordine alfabetico per appello nominale. Esaurito l’appello, si procede a un nuovo appello dei consiglieri/delle consigliere che non hanno risposto al precedente. La deposizione di una scheda bianca equivale all’astensione.

(4) Chiusa la votazione, i/le componenti dell’Ufficio di presidenza contano le schede e redigono il verbale della votazione, e il/la Presidente proclama il risultato.

(5) Nell’ipotesi di irregolarità, e in ogni caso quando il numero dei voti non corrisponda al numero dei votanti, il/la Presidente dichiara nulla la votazione e ne dispone la ripetizione, ammettendo alla votazione i consiglieri/le consigliere presenti allo scrutinio precedente.

(6) Le schede vanno immediatamente distrutte dopo la proclamazione dell’esito della votazione.

(7) Se la votazione ha per oggetto l’elezione di persone, sulla scheda dovranno venire scritti i relativi nominativi.

89)
L'art. 80, comma 1, è stato così modificato dall'art. 32 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.

Art. 81 (Verifica del numero legale)

(1) Salvo quanto previsto dal comma 2, si presume che il Consiglio sia sempre in numero legale per deliberare.

(2) Qualora il Consiglio si appresti a effettuare una votazione palese, ogni consigliere/consigliera può richiedere, dopo che il/la Presidente ha dichiarato chiusa la discussione e prima dell’annuncio della votazione da parte dello stesso/della stessa, la verifica del numero legale.

(3) I/Le richiedenti la verifica del numero legale nonché i/le richiedenti la votazione per appello nominale ai sensi dell’articolo 75, comma 2, sono sempre considerati/considerate presenti ai fini della determinazione del numero legale. 90)

(4) Nelle votazioni per la cui validità è necessaria la constatazione del numero legale, i consiglieri/le consigliere presenti in aula che dichiarano di non partecipare alla votazione sono computati/computate ai soli effetti del numero legale. Della dichiarazione viene tenuta nota nel processo verbale. Sono parimenti computati/computate ai fini della determinazione del numero legale i consiglieri/le consigliere presenti in aula che non partecipano alla votazione senza averlo espressamente dichiarato. Ai fini dell’applicazione del presente comma, nelle votazioni per appello nominale e a scrutinio segreto si considerano presenti i consiglieri/le consigliere in aula al momento della loro seconda chiamata nominale.

(5) In Consiglio il numero legale è dato dalla presenza della maggioranza assoluta dei suoi/delle sue componenti. In caso di mancanza del numero legale, il/la Presidente sospende la seduta fino a un massimo di un’ora o la toglie. La mancanza del numero legale durante una seduta non determina presunzione di mancanza dello stesso alla ripresa della seduta.

(6) Qualora tolga la seduta per mancanza del numero legale, il/la Presidente, previa consultazione dei consiglieri/delle consigliere, stabilisce immediatamente la data della seduta successiva, da tenersi entro otto giorni, sempreché il Consiglio non sia già altrimenti convocato. Detto termine non opera qualora la data della nuova convocazione dovesse cadere nel periodo corrispondente alla pausa estiva dei lavori consiliari secondo il calendario delle sedute precedentemente programmato.

90)
L'art. 81, comma 3,è stato prima sostituito dall'art. 33 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3, e poi così modificato d'ufficio dal punto 2) del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.

Art. 82 (Validità delle deliberazioni)

(1) Ogni deliberazione del Consiglio è valida quando i voti favorevoli prevalgono sui contrari, a eccezione delle materie e dei casi in cui sia prescritta una maggioranza diversa. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

(2) Non sono ammesse proteste sulle deliberazioni del Consiglio; se pronunziate, non sono inserite né nel processo verbale né nel resoconto integrale.

Art. 83 (Comunicazione del risultato della votazione)

(1) Il/La Presidente annuncia il risultato della votazione.

(2) Dopo la votazione finale su un disegno di legge e la comunicazione del risultato, il/la Presidente pronuncia la formula ufficiale: ”Il Consiglio provinciale approva” oppure: ”Il Consiglio provinciale respinge”.

Art. 84 (Ratifiche)

(1) Le ratifiche ai sensi dell’articolo 54, numero 7, dello Statuto di autonomia avvengono secondo la procedura prevista per la trattazione delle mozioni.

Art. 85 (Proposte di deliberazione dell’Ufficio di presidenza Nomine)

(1) Le proposte di deliberazione dell’Ufficio di presidenza vengono di norma trattate secondo la procedura prevista per le mozioni.

(2) In sede di trattazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del Consiglio ciascun consigliere/ciascuna consigliera ha diritto a un intervento della durata di dieci minuti.

(3) In caso di elezioni, designazioni o nomine da parte del Consiglio ciascun consigliere/ciascuna consigliera ha diritto a un intervento di 5 minuti, salvo quanto diversamente disposto in tutti gli altri casi dal presente regolamento. 91)

91)
L'art. 85, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 6 dell'allegato del Consiglio provinciale 17 settembre 2013, n. 6

Art. 85/bis (Voti e progetti di legge di cui agli articoli 35 e 49 dello Statuto di autonomia) 92)

(1) All’emissione dei voti e alla formulazione di progetti di legge rivolti al Parlamento, previsti dal combinato disposto degli articoli 35 e 49 dello Statuto di autonomia, si provvede su iniziativa di almeno due consiglieri/consigliere.

(2) Per voto si intende la richiesta motivata di intervento del Parlamento non corredata da un testo articolato; il progetto di legge invece costituisce esercizio di iniziativa ai sensi dell’articolo 71 della Costituzione.

(3) La trattazione dei voti e dei progetti di legge di cui al comma 1 avviene secondo le procedure stabilite dal presente regolamento per la trattazione rispettivamente delle mozioni e dei disegni di legge.

(4) I progetti di legge sono assegnati dal/dalla Presidente del Consiglio per il loro preventivo esame alla commissione legislativa che si occupa di materie affini a quella oggetto del progetto di legge ovvero, in caso di mancata individuazione di qualsiasi affinità, alla I commissione legislativa.

(5) I voti e i progetti di legge approvati dal Consiglio sono trasmessi dal/dalla Presidente del Consiglio al/alla Presidente della Provincia, che li invia al Governo per la presentazione alle Camere. Essi sono trasmessi altresì, a cura del/della Presidente del Consiglio, in copia, al Commissario/alla Commissaria del Governo.

92)
L'art. 85/bis è stato inserito dall'art. 32 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinicale 7 maggio 2003, n. 5.

CAPO VII
PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE

Art. 86 (Iniziativa legislativa) 93)

(1) L’iniziativa delle leggi appartiene al popolo, ai consiglieri/alle consigliere, alla Giunta provinciale e al Consiglio dei Comuni. Per l’iniziativa popolare e del Consiglio dei Comuni si applicano le leggi provinciali rispettivamente vigenti in materia. 94)

(2) I disegni di legge devono essere composti di una relazione illustrativa e di un testo redatto in articoli.

(3)  L’articolato deve essere redatto nel rispetto di un adeguato standard di tecnica legislativa e di una sempre migliore qualità della legislazione provinciale, in modo tale che sia garantita la massima leggibilità del testo legislativo da parte dei cittadini e delle cittadine. I singoli articoli devono essere pertanto possibilmente brevi ed è quindi da evitare l’inserimento in uno stesso articolo di disposizioni che non siano in rapporto diretto tra loro. Le disposizioni contenute in un articolo devono avere una propria autonomia concettuale, secondo i criteri di una progressione logica degli argomenti trattati.

(4) La verifica della corrispondenza del disegno di legge ai criteri di cui al comma 3 compete all'ufficio affari legislativi e legali del Consiglio, che sottopone eventuali proposte di modifica volte a migliorare i testi di legge al/alla presidente della commissione legislativa ovvero al/alla Presidente del Consiglio. 95)

93)
L'art. 86 è stato prima sostituito dall'art. 1 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 11 dicembre 2001, n. 7, e dall'art. 34 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3, e poi così modificato dall'art. 2 e 7 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 18 aprile 2012, n. 6.
94)
L'art. 86, comma 1, è stato prima modificato dall'art. 34 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3, e poi così modificato dall'art. 7 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 18 aprile 2012, n. 6.
95)
L'art. 86, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 2 dell'allegato alla delibera del Consiglio proviniciale 18 aprile 2012, n. 6.

Art. 87 (Presentazione dei disegni di legge)

(1) I disegni di legge vanno indirizzati al/alla Presidente del Consiglio provinciale. Essi vengono immediatamente contrassegnati con un numero d’ordine progressivo e trasmessi alla commissione competente di cui all’articolo 22 e a tutti i consiglieri/a tutte le consigliere.

(2) Il/La Presidente ne dà comunicazione nella successiva seduta del Consiglio ai sensi dell’articolo 59, comma 6.

(3) Nel corso della medesima seduta la Giunta o il consigliere/la consigliera proponente possono richiedere la trattazione urgente del disegno di legge. Il/La Presidente concede al/alla richiedente e a un eventuale oppositore/a una eventuale oppositrice di intervenire per un tempo massimo di cinque minuti ciascuno/ciascuna allo scopo di illustrare le rispettive posizioni. Il Consiglio delibera immediatamente sulla richiesta. Qualora essa venga accolta, i termini per la trattazione dei disegni di legge di cui all’articolo 43 vengono ridotti della metà.

(4) Qualora un disegno di legge riguardi materie non contemplate espressamente fra quelle indicate nelle sfere di competenza delle commissioni legislative, il/la Presidente del Consiglio ne deferisce l’esame alla commissione che si occupa di materie analoghe o affini.

(5) Qualora un disegno di legge riguardi materie di competenza di più commissioni, il/la Presidente del Consiglio ne deferisce l’esame alla commissione che risulterà prevalentemente competente, salvo quanto previsto all’articolo 87 bis, comma 1, per l’assegnazione di disegni di legge di modifica di leggi provinciali in diversi settori. 96)

96)
L'art. 87, comma 5, è stato così modificato dall'art. 35 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.

Art. 87/bis (Esame nelle commissioni legislative dei disegni di legge provinciale concernenti la modifica di leggi provinciali in diversi settori) 97)

(1) Qualora un disegno di legge, salvo il disegno di legge finanziaria, abbia per oggetto la modifica della vigente legislazione provinciale in settori di competenza della Provincia che rientrano nelle sfere di competenza di più commissioni legislative, determinate ai sensi dell’articolo 22, comma 1, il/la Presidente del Consiglio non assegna il disegno di legge nel suo complesso a una sola commissione ma, per parti (articoli), a più commissioni a seconda delle materie di rispettiva competenza.

(2) In sede di esame nelle rispettive commissioni della parte del disegno di legge ad esse assegnata trovano applicazione tutte le disposizioni del regolamento interno relative all’esame di un disegno di legge, fatto salvo quanto stabilito nei successivi commi.

(3)  Ciascuna commissione deve concludere l’esame della parte del disegno di legge ad essa assegnata entro il termine fissato dal/dalla Presidente del Consiglio, sentiti/sentite i/le presidenti delle commissioni interessate, ai/alle quali è preclusa la facoltà di chiedere la proroga del termine ai sensi dell’articolo 43, comma 2. Le eventuali disposizioni di carattere tecnico-finanziario vengono predisposte e approvate, a conclusione dell’intero procedimento di esame del disegno di legge, dalla commissione legislativa competente in materia di finanze, che a tal fine tiene conto, sulla base dei relativi testi ad essa trasmessi, anche delle decisioni assunte nelle altre commissioni legislative.

(4) Scaduto il termine stabilito per la conclusione dell’esame, da parte delle rispettive commissioni, della parte del disegno di legge ad esse assegnata, il/la Presidente del Consiglio ricompone e coordina il testo del disegno di legge per l’esame in aula, tenendo conto, per quanto riguarda le commissioni che hanno concluso l’esame degli articoli a loro assegnati entro il termine stabilito, dei testi approvati dalle stesse, e riprendendo, per quelle commissioni che non hanno concluso l’esame entro il termine stabilito, il testo originario della parte del disegno di legge assegnata a ciascuna di esse.

(5) Per l’esame in aula, il testo del disegno di legge, ricomposto e coordinato ai sensi del comma 4, è corredato delle relazioni dei/delle presidenti delle commissioni che hanno completato l’esame della parte di propria competenza nonché delle eventuali relazioni di minoranza, per la cui presentazione valgono le disposizioni di cui all’articolo 46, comma 4.

97)
L'art. 87/bis è stato inserito dall'art. 36 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.

Art. 88 (Ripresentazione dei disegni di legge respinti)

(1) Un disegno di legge respinto dal Consiglio non può essere ripresentato se non dopo sei mesi. Ciò vale anche per disegni di legge dallo stesso contenuto lievemente modificati.

(2) In deroga al disposto del comma 1, dietro richiesta scritta del presentatore/della presentatrice, il Consiglio può tuttavia ammettere il disegno di legge a maggioranza dei due terzi dei presenti. Ai fini dell’esposizione dei rispettivi punti di vista, il/la Presidente concede al/alla richiedente e a un eventuale oppositore/a una eventuale oppositrice di intervenire per una durata massima di cinque minuti ciascuno. 98)

98)
L'art. 88, comma 2, è stato modificato d'ufficio dal punto 2 della delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.

Art. 89 (Ritiro dei disegni di legge)

(1) Fintantoché non è stato votato il passaggio alla discussione articolata, è facoltà del/della proponente di ritirare in qualsiasi momento il disegno di legge.

Art. 90 (Lettura delle relazioni) 99)

(1) La discussione di un disegno di legge inizia con la lettura della relazione accompagnatoria, seguita dalla lettura della relazione della commissione legislativa e delle eventuali relazioni di minoranza.

(2) Su richiesta o con il consenso dell’autore/autrice, una o più relazioni sono date per lette.

(3) La relazione accompagnatoria su un disegno di legge, la relazione della commissione e le eventuali relazioni di minoranza sono riprodotte per intero nel resoconto integrale della seduta consiliare che riporta la trattazione del corrispondente disegno di legge.

99)
L'art. 90 è stato così sostituito dall'art. 9 dell'allegato alla delibera 26 giugno 2012, n. 8.

Art. 91 (Apertura e chiusura della discussione generale)

(1) Dopo la chiamata in trattazione del disegno di legge, il/la Presidente dichiara aperta la discussione generale. 100)

(1/bis)  In sede di discussione generale ogni consigliere/consigliera può prendere la parola due volte, e la durata complessiva degli interventi non può superare i 15 minuti. 15 minuti sono altresì a disposizione del presentatore/della presentatrice per la replica. Per il disegno di legge elettorale sono a disposizione 30 minuti. Il collegio dei capigruppo può, secondo le modalità di cui all’articolo 21, comma 3, aumentare il tempo dell’intervento nel dibattito generale per altri disegni di legge. 101)

(2) Dopo che sono intervenuti, nell'ordine, il/la proponente, i consiglieri/le consigliere, nonchè la Giunta ovvero, qualora si tratti di disegni di legge di iniziativa consiliare, nuovamente il/la proponente, il/la Presidente dichiara chiusa la discussione generale. 102)

(3) Prima della conclusione della discussione generale può essere richiesto, da un minimo di cinque consiglieri/consigliere e d’intesa con il presentatore/la presentatrice, il rinvio del disegno di legge alla commissione. La richiesta può essere motivata con un intervento che non superi i cinque minuti.

(4) Fatto salvo il diritto a parlare dei consiglieri già iscritti/delle consigliere già iscritte, la chiusura della discussione generale può tuttavia essere chiesta in qualunque momento da ciascun consigliere/da ciascuna consigliera che non sia ancora intervenuto/intervenuta sull’argomento in discussione. Qualora un consigliere/una consigliera si opponga, il/la Presidente pone in votazione la proposta. 103)

(5) Prima della chiusura della discussione generale ai sensi del comma 4 hanno comunque facoltà di intervenire la Giunta e, qualora si tratti di disegni di legge di iniziativa consiliare, anche il/la proponente. 104)

100)
L'art. 91, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 10 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.
101)
L'art. 91/bis è stato inserito dall'art. 2 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 11 dicembre 2001, n. 7, e poi così sostituito dall'art. 4 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 10 luglio 2012, n. 10.
102)
L'art. 91, comma 2 è stato così sostituito dall'art. 38, comma 1, dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.
103)
L'art. 91, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 39 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.
104)
L'art. 91, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 38, comma 2, dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.

Art. 92 (Ordini del giorno) 105)

(1) Prima della chiusura della discussione generale ogni consigliere/consigliera può presentare fino a tre ordini del giorno concernenti l'orientamento della Giunta provinciale o del Consiglio provinciale relativamente al disegno di legge in trattazione e aventi lunghezza non superiore a quattro pagine.

(2) Non sono ammissibili gli ordini del giorno

  1. formulati con frasi ovvero parole ingiuriose o sconvenienti;
  2. non attinenti all'argomento oggetto del disegno di legge;
  3. ripetitivi di precedenti deliberazioni adottate sull'argomento dal Consiglio negli ultimi 6 mesi in sede di trattazione di mozioni o altri ordini del giorno, sia che questi siano stati approvati sia che siano stati respinti.

(3) Sull'ammissibilità dell'ordine del giorno decide il/la Presidente.

(4) Qualora l'aspetto dell'inammissibilità non coinvolga l'ordine del giorno nella sua interezza ma soltanto una parte di esso, il/la Presidente, prima della decisione, dà al presentatore/alla presentatrice un congruo termine, sospendendo ovvero rinviando la trattazione dell'ordine del giorno, per la riformulazione di detta parte al fine di evitare la declaratoria di inammissibilità.

(5) Qualora sulle tematiche in discussione vi sia già iscritta all'ordine del giorno una mozione, il presentatore/la presentatrice della stessa può richiedere che questa venga trattata contemporaneamente e congiuntamente agli ordini del giorno presentati ai sensi del comma 1.

(6) La discussione di un ordine del giorno è superflua se il/la Presidente della Provincia ovvero l'assessore/l'assessora competente dichiara, dopo che questo è stato chiamato in trattazione, che la Giunta provinciale accetta l'ordine del giorno. Se l'accettazione dell'ordine del giorno è subordinata a una modifica dello stesso, il presentatore/la presentatrice può accettare o rifiutare.

(7) In sede di discussione degli ordini del giorno, oltre al presentatore/alla presentatrice possono intervenire, nell'ordine, solo un consigliere/una consigliera per ciascun gruppo consiliare, un/una componente della Giunta e/o il/la Presidente del Consiglio.

(8) A eccezione del/della proponente, che ha a disposizione dieci minuti, coloro che intervengono non possono parlare per più di cinque minuti. Non è concessa né la replica né una dichiarazione di voto.

(9) Gli ordini del giorno vengono discussi e sottoposti a votazione per voto palese immediatamente dopo la chiusura della discussione generale. Prima della votazione il/la Presidente o un/una componente dell'Ufficio di presidenza dà lettura della versione definitiva della parte dispositiva dell'ordine del giorno su cui il Consiglio è chiamato a votare.

(10) La trattazione degli ordini del giorno avviene secondo l'ordine cronologico della loro presentazione e per essa si applica l'articolo 117.

105)
L'art. 92 è stato prima sostituito dall'art. 3 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinicale 11 dicembre 2001, n. 7, poi dall'art. 3 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 18 aprile 2012, n. 6, e dall'art. 11 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.

Art. 93 (Attuazione degli ordini del giorno)

(1) Il/La Presidente del Consiglio tiene l’evidenza degli ordini del giorno approvati e informa delle eventuali scadenze i soggetti tenuti ad adempiervi.

Art. 94 (Passaggio alla discussione articolata)

(1) Chiusa la discussione generale ed esaurita la trattazione di eventuali ordini del giorno relativi al disegno di legge, il/la Presidente sottopone a votazione per voto palese il passaggio alla discussione articolata.

(2) Se il Consiglio non approva il passaggio alla discussione articolata, il disegno di legge si considera respinto.

Art. 95 (Discussione articolata) 106)

(1) Dopo la votazione sul passaggio alla discussione articolata, il/la Presidente pone in trattazione i singoli articoli nonché gli eventuali emendamenti e subemendamenti ad essi presentati secondo la procedura di cui all'articolo 97/quater.

106)
L'art. 95 è stato così sostituito dall'art. 12 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.

Art. 96 107)

107)
L'art. 96 è stato abrogato dall'art. 4 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 11 dicembre 2001, n. 7.

Art. 97 (Emendamenti) 108)

(1) Ogni consigliere/consigliera può presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi sotto forma di emendamento in numero illimitato, nel rispetto dei modi e dei termini indicati nell’articolo 97/bis.

(2) Per ogni emendamento o subemendamento può essere presentato da un consigliere/da una consigliera un unico emendamento ovvero subemendamento alternativo.

(3) Gli emendamenti della Giunta devono essere presentati in entrambe le lingue, quelli dei consiglieri/delle consigliere possono essere presentati anche in una sola lingua. La traduzione di questi ultimi viene eseguita d’ufficio.

108)
L'art. 97 è stato così sostituito dall'art. 5 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 11 dicembre 2001, n. 7.

Art. 97/bis (Termini per la presentazione di emendamenti e subemendamenti) 109)

(1)  Gli emendamenti a un disegno di legge devono essere presentati entro e non oltre due giorni lavorativi prima della seduta o dell’inizio della sessione sul cui ordine del giorno figura iscritto il relativo disegno di legge. Qualora la discussione del disegno di legge non dovesse iniziare nella seduta o nella sessione in questione, il termine per la presentazione di emendamenti è riaperto fino a due giorni lavorativi prima della successiva seduta ovvero sessione al cui ordine del giorno risulterà iscritto nuovamente il disegno di legge. Copia fotostatica degli emendamenti è trasmessa immediatamente al presentatore/alla presentatrice del disegno di legge ovvero, nel caso della Giunta provinciale, all’assessore o all’assessora provinciale competente e proponente il disegno di legge. Copia degli emendamenti è distribuita infine, in versione bilingue, a tutti i consiglieri/a tutte le consigliere al più tardi all’inizio della trattazione del disegno di legge.

(2) Gli emendamenti a emendamenti proposti (i cosiddetti subemendamenti) possono essere presentati fino a quando non sia iniziata la trattazione dell’articolo al quale si riferiscono i relativi emendamenti.

(3) Oltre i termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere presentati degli emendamenti e dei subemendamenti soltanto qualora questi siano consequenziali a emendamenti o subemendamenti già approvati dal Consiglio ovvero siano comunque in stretta connessione con questi ultimi o altre decisioni adottate dal Consiglio nel corso della trattazione del disegno di legge.

(4) Nel caso in cui un disegno di legge venga aggiunto all’ordine del giorno ai sensi degli articoli 47 o 62, si prescinde dal termine di cui al comma 1 e i relativi emendamenti possono essere presentati fino al termine della discussione generale del disegno di legge. Se il disegno di legge aggiunto all’ordine del giorno non dovesse invece, per qualsiasi motivo, essere trattato nella seduta ovvero sessione prevista, il termine per la presentazione degli emendamenti è riaperto fino a due giorni lavorativi prima della seduta ovvero nuova sessione sul cui ordine del giorno risulterà iscritto nuovamente il disegno di legge in questione. 110)

109)
L'art. 97/bis è stato inserito dall'art. 6 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 11 dicembre 2001, n. 7.
110)
L'art. 97/bis, comma 4, è stato così modificato dall'art. 33 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 97/ter (Inammissibilità di emendamenti e subemendamenti) 111)

(1) Non sono ammissibili gli emendamenti, i subemendamenti e gli articoli aggiuntivi in forma di emendamento che siano:

  1. formulati con frasi ovvero parole ingiuriose o sconvenienti;
  2. non attinenti all’argomento oggetto del disegno di legge;
  3. in contrasto con precedenti deliberazioni del Consiglio adottate sull'argomento nel corso dello stesso procedimento legislativo;
  4. privi di contenuti sostanziali o non corrispondenti ai criteri formali di cui al comma 3 dell'articolo 86.

(2) Sull'ammissibilità dell'emendamento o subemendamento decide, prima della sua traduzione, il/la Presidente, fornendo succinta ma adeguata motivazione. Nel caso che il/la Presidente decida per la non ammissibilità dell'emendamento o subemendamento, esso viene comunque distribuito ai consiglieri/alle consigliere nella sola lingua originale. Se il presentatore/la presentatrice dell'emendamento o subemendamento insiste e il/la Presidente ritenga opportuno consultare il Consiglio o la richiesta del/della proponente sia sostenuta da altri/altre 7 consiglieri/consigliere, il/la Presidente si rimette al Consiglio che decide senza discussione per alzata di mano.

111)
L'art. 97/ter è stato inserito dall'art. 7 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 11 dicembre 2001, n. 7, poi modificato dall'art. 40 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3, ed infine così sostituito dall'art. 4 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 18 aprile 2012, n. 6.

Art. 97/quater (Discussione e votazione degli articoli, emendamenti e subemendamenti) 112)

(1) Su ciascun articolo e su tutti gli emendamenti a esso presentati nonché sui rispettivi subemendamenti si svolge una discussione così articolata:

  1. dopo la chiamata in trattazione dell’articolo e di tutti gli emendamenti e subemendamenti presentati, si apre la discussione sul complesso degli emendamenti e subemendamenti, che ha inizio con l’illustrazione degli emendamenti ovvero subemendamenti da parte dei presentatori/delle presentatrici. Nel corso della discussione ogni consigliere/consigliera può intervenire, anche se proponente di più emendamenti ovvero subemendamenti, per un massimo di 15 minuti. Esauriti questi interventi la Giunta e, se il disegno di legge è di iniziativa consiliare, il presentatore/la presentatrice dello stesso si pronunciano sui singoli emendamenti e subemendamenti intervenendo complessivamente per non più di 15 minuti; 113)
  2. esauriti gli interventi di cui alla lettera a), si procede alla votazione dei singoli emendamenti e subemendamenti, votando questi ultimi prima degli emendamenti ai quali si riferiscono. Gli emendamenti vengono votati secondo l’ordine logicoformale che il/la Presidente reputa opportuno per l’economia dei lavori e per la chiarezza delle votazioni. Qualora a uno stesso testo o parte di testo siano stati presentati più emendamenti, essi sono posti in votazione cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi. Nel caso in cui un emendamento posto formalmente in trattazione venga ritirato dal presentatore/dalla presentatrice prima o anche durante la fase di votazione dei singoli emendamenti, un altro consigliere/un’altra consigliera può chiedere che l’emendamento venga comunque posto in votazione. In questo caso la votazione avviene senza che sia riaperta la discussione;
  3. votati tutti gli emendamenti e subemendamenti ai sensi della lettera b), si apre la discussione sull’articolo eventualmente modificato, nel corso della quale ciascun consigliere/ciascuna consigliera può intervenire per non più di due volte fino a un massimo di 10 minuti. Esauriti gli interventi dei consiglieri/delle consigliere segue l’intervento della Giunta e per ultimo, se il disegno di legge è di iniziativa consiliare, quello del presentatore/della presentatrice dello stesso, dopodiché si passa alla votazione dell’articolo.
112)
L'art. 97/quater è stato inserito dall'art. 8 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 11 dicembre 2001, n. 7, e successivamente così modificato dall'art. 13 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.
113)
La lettera a) dell'art. 97/quater, comma 1, è stato così modificato dall'art. 13 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.

Art. 97/quinquies 114)

114)
L'art. 97/quinquies è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 9 marzo 2012, n. 2.

Art. 97/sexies (Articoli aggiuntivi) 115)

(1) Gli emendamenti tendenti a inserire nel testo del disegno di legge degli articoli aggiuntivi - in seguito chiamati articoli aggiuntivi - sono presentati e trattati, salvo quanto previsto al comma 2, in seno alla competente commissione legislativa. A tal fine articoli aggiuntivi possono essere presentati, in deroga alla disposizione di cui all’articolo 42, comma 5, non solo da componenti della commissione legislativa e della Giunta provinciale, ma anche da consiglieri/da consigliere provinciali appartenenti a gruppi consiliari non rappresentati nella commissione stessa. Gli articoli aggiuntivi presentati da questi ultimi/da queste ultime devono pervenire al/alla presidente della commissione comunque prima dell’inizio della discussione articolata del relativo disegno di legge. A garanzia della facoltà di presentazione in tempo utile di eventuali articoli aggiuntivi, le convocazioni delle commissioni legislative con relativo ordine del giorno sono inviate anche, per conoscenza, a tutti i consiglieri/a tutte le consigliere provinciali appartenenti ai gruppi consiliari non rappresentati nella relativa commissione.

(2)  In sede di trattazione del disegno di legge in aula la presentazione - da parte della Giunta provinciale o di consiglieri/consigliere - e la trattazione di articoli aggiuntivi sono ammesse soltanto qualora questi siano consequenziali o comunque in stretta connessione con il testo del disegno di legge approvato dalla commissione legislativa ovvero con decisioni già adottate dal Consiglio nel corso della discussione in aula e qualora ai sensi dei criteri di cui all’articolo 86, commi 3 e 4, sia opportuno provvedere al necessario adeguamento del testo con un articolo aggiuntivo anziché con un emendamento aggiuntivo all’articolo in riferimento.

(3) Per quanto riguarda i termini per la presentazione di eventuali articoli aggiuntivi ed eventuali emendamenti a essi, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 97/bis, commi 1, 2 e 3, a seconda che gli articoli aggiuntivi siano consequenziali o comunque in stretta connessione con il testo del disegno di legge approvato dalla commissione legislativa ovvero con decisioni adottate dal Consiglio nel corso della discussione in aula.

(4) Sull'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo decide, prima della sua traduzione, il/la Presidente, fornendo succinta ma adeguata motivazione. Nel caso che il/la Presidente decida per la non ammissibilità dell'articolo aggiuntivo, esso viene comunque distribuito ai consiglieri/alle consigliere nella sola lingua originale. Se il presentatore/la presentatrice dell'articolo aggiuntivo insiste e il/la Presidente ritenga opportuno consultare il Consiglio o la richiesta del/della proponente sia sostenuta da altri/altre sette consiglieri/consigliere, il/la Presidente si rimette al Consiglio che decide senza discussione per alzata di mano. 116)

(5) La discussione e votazione degli articoli aggiuntivi e degli eventuali emendamenti e subemendamenti presentati avviene secondo la procedura di cui all’articolo 97/quater. A tale fine l’articolo aggiuntivo è equiparato a un articolo del disegno di legge in trattazione.

115)
L'art. 97/sexies è stato inserito dall'art. 10 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 11 dicembre 2001, n. 7, e poi così sostituito dall'art. 14 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.
116)
L'art. 97/sexies, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 14 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.

Art. 98 117)

117)
L'art. 116 è stato abrogato dall'art. 11 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 11 dicembre 2001, n. 7.

Art. 99 118)

118)
L'art. 117 è stato abrogato dall'art. 12 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 11 dicembre 2001, n. 7.

Art. 100 (Disegni di legge con un unico articolo)

(1) Nella trattazione di disegni di legge con un unico articolo, la discussione generale e quella articolata si svolgono congiuntamente e hanno luogo soltanto le votazioni su eventuali emendamenti nonché la votazione finale. La durata degli interventi è quella prevista per la discussione generale, ferme restando le norme sulla durata degli interventi su eventuali emendamenti.

Art. 101 (Trattazione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio)

(1) Il disegno di legge finanziaria viene trattato prima di quello di bilancio. La discussione generale dei due disegni di legge avviene in forma congiunta; in questo caso i tempi di intervento non possono superare complessivamente la durata di un’ora.

(2) In deroga all'articolo 97/bis, comma 1, gli emendamenti al disegno di legge finanziaria e al disegno di legge di bilancio possono essere presentati entro la fine della discussione generale congiunta. 119)

(3) Gli emendamenti al disegno di legge finanziaria approvati dal Consiglio vengono inseriti d’ufficio nel disegno di legge di bilancio.

(4) Proposte di aumento dello stanziamento di unità previsionali di base sono ammesse solo laddove siano corredate da una proposta per la copertura delle maggiori spese. 120)

(5) La discussione sulle unità previsionali di base del bilancio avviene secondo la seguente procedura:

  1. vengono poste in discussione soltanto quelle unità previsionali di base sulle quali i consiglieri/le consigliere, prima della chiusura della discussione generale, hanno chiesto di intervenire facendo uso degli appositi moduli distribuiti a cura dell'Ufficio di presidenza all'inizio della discussione generale medesima;
  2. intervenendo una sola volta per un massimo di 5 minuti possono partecipare alla trattazione di un'unità previsionale di base tutti i consiglieri/tutte le consigliere e, in chiusura, la Giunta; si passa quindi alla votazione sull’unità previsionale di base discussa, se qualcuno lo ha richiesto durante la discussione su detta unità; altrimenti l’unità previsionale di base si considera approvata; 121)
  3. le unità previsionali di base sulle quali non vi sono state richieste di intervento non sono sottoposte a votazione;
  4. se un consigliere/una consigliera risulta assente dall'aula al momento in cui si discute l'unità previsionale di base sulla quale aveva chiesto la parola, perde il diritto all’intervento richiesto. 122)
119)
L'art. 101, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 41 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3
120)
L'art. 101, comma 4, è stato così modificato dall'art. 34 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 7 maggio 2003, n. 5.
121)
La lettera b) dell'art. 101, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 42 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.
122)
L'art. 101, comma 5, è stato così modificato dall'art. 34 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 102 (Trattazione del disegno di legge sul rendiconto generale) 123)

(1) Nella discussione articolata del disegno di legge sul rendiconto generale trova applicazione la procedura di cui all'articolo 101, comma 5. Le singole unità previsionali di base oggetto di richieste di intervento non vengono tuttavia, al termine degli interventi, sottoposte a votazione.

123)
L'art. 102 è stato così sostituito dall'art. 35 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 103 (Dichiarazioni di voto)

(1) Prima della votazione finale di un disegno di legge ciascun consigliere/ciascuna consigliera può fare una dichiarazione di voto con un intervento non superiore a 5 minuti.

Art. 104 (Votazione finale)

(1) Dopo l'approvazione dei singoli articoli, il disegno di legge viene posto in votazione finale. 124)

124)
L'art. 104, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 24 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.

Art. 105 (Votazione separata per gruppi linguistici)

(1) Nel caso previsto dall’articolo 56 dello Statuto di autonomia, la richiesta di procedere a una votazione separata per gruppi linguistici deve essere sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri/delle consigliere di un gruppo linguistico e deve contenere il riferimento ad almeno una delle disposizioni del disegno di legge che si ritiene lesiva della parità dei diritti fra i cittadini/le cittadine dei diversi gruppi linguistici o delle caratteristiche etniche e culturali dei gruppi stessi.

(2) La richiesta può essere presentata in qualunque momento dopo l’approvazione da parte del Consiglio di una disposizione ritenuta lesiva ai sensi del comma 1. La richiesta viene messa in discussione e in votazione secondo la procedura prevista dall’articolo 92, dopo la chiusura della discussione degli articoli.

(3) Se la richiesta viene approvata, il disegno di legge viene posto in votazione finale, separatamente per gruppi linguistici; al fine di accertare se il disegno di legge sia stato approvato, si sommano i risultati delle singole votazioni. 125)

(4) Nel processo verbale della seduta devono essere indicati comunque, in funzione anche della facoltà di impugnativa di cui all’articolo 56, comma 2, dello Statuto di autonomia, anche i risultati delle votazioni separate.

125)
L'art. 105, comma 3, è stato così modificato d'ufficio dal punto 2 della delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.

Art. 106 (Correzioni linguistiche e formali)

(1) Qualora si rendesse necessario procedere a modifiche linguistiche nel corso del dibattito in Consiglio, il/la Presidente dà lettura delle sole parti linguisticamente modificate nella lingua cui le modifiche si riferiscono. Dopodiché, senza ulteriore discussione, si procede alla votazione palese.

(2) Nell’ambito della redazione finale del testo della legge, l’Ufficio di presidenza può eliminare errori di forma, anche riguardanti la traduzione.

Art. 107 126)

126)
L'art. 107 è stato abrogato dall'art. 36 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 108 (Testi unici)

(1) Gli/Le aventi diritto a presentare un disegno di legge possono accorpare più leggi o parti di leggi unitamente a modifiche di merito in un testo unico e sottoporlo al Consiglio provinciale per la trattazione. La trattazione avviene secondo la procedura fissata per i disegni di legge.

(2) In tal caso la discussione e la votazione degli articoli vertono esclusivamente sugli articoli contenenti una modifica di merito a leggi esistenti.

CAPO VII/BIS
MODIFICAZIONI DELLO STATUTO DI AUTONOMIA

Art. 108/bis (Esame delle proposte di modificazione dello Statuto di autonomia di iniziativa consiliare o giuntale) 127)

(1) L’iniziativa di proposta di modificazione dello Statuto di autonomia prevista dall’articolo 103, comma 2, dello Statuto di autonomia spetta a ciascun consigliere/ciascuna consigliera e alla Giunta.

(2) Per proposta di modificazione dello Statuto di autonomia si intende un testo redatto in articoli e corredato da una relazione accompagnatoria.

(3) La proposta di modificazione dello Statuto di autonomia viene assegnata a una commissione speciale composta da tutti/tutte i/le capigruppo o loro delegati/delegate, istituita all’inizio di ogni legislatura. In tutte le votazioni ogni componente della commissione dispone di tanti voti quanti sono i/le componenti del gruppo consiliare cui appartiene (voto ponderato).

(4) L’esame della proposta di modificazione dello Statuto di autonomia avviene sia in commissione che in Consiglio secondo la procedura prevista per la trattazione dei disegni di legge.

(5) In caso di approvazione della proposta da parte del Consiglio, il/la Presidente del Consiglio invia la deliberazione consiliare al/alla Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento e al/alla Presidente del Consiglio regionale per l’ulteriore iter previsto dallo Statuto di autonomia.

(6) La deliberazione consiliare è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

127)
L'art. 108/bis è stato inserito dall'art. 37 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 7 maggio 2003, 5.

Art. 108/ter (Parere sui progetti di modificazione dello Statuto di autonomia di iniziativa governativa o parlamentare) 128)

(1)  I progetti di modificazione dello Statuto di autonomia di iniziativa governativa o parlamentare previsti dall’articolo 103, comma 3, dello Statuto di autonomia sono assegnati alla commissione speciale istituita ai sensi dell’articolo 108/bis, comma 3, del regolamento interno, la quale riferisce al Consiglio entro venti giorni, proponendo al Consiglio di esprimere: parere favorevole o contrario o favorevole con osservazioni o favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate.

(2) Scaduto il termine di cui al comma 1, il/la Presidente del Consiglio iscrive il progetto di modificazione dello Statuto di autonomia all’ordine del giorno del Consiglio per l’espressione del parere entro il termine previsto dall’articolo 103, comma 3, dello Statuto di autonomia.

(3) La discussione e la votazione in commissione e in aula si svolgono sull’intero testo. Nel corso della discussione ogni consigliere/consigliera può prendere la parola due volte per complessivamente non più di 10 minuti.

128)
L'art. 108/ter è stato inserito dall'art. 38 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 7 maggio 2003, n. 5.

CAPO VII/TER
RELAZIONI E AUDIZIONI

Art. 108/quater (Audizioni in Consiglio) 129)

(1) I/Le componenti della Commissione dei Sei e della Commissione permanente per i problemi della Provincia di Bolzano (misura 137 del Pacchetto) presentano al Consiglio provinciale entro maggio di ogni anno una relazione sulle attività svolte e pianificate. Il/La Presidente del Consiglio si mantiene comunque in contatto con i/le citati/e componenti per informare il collegio dei capigruppo su nuove disposizioni in preparazione nelle commissioni.

(2) Anche i/le responsabili degli organi insediati presso il Consiglio provinciale presentano al Consiglio provinciale entro maggio di ogni anno la relazione sulle proprie attività prevista dalle leggi provinciali in materia.

(3) Su richiesta del/della Presidente del Consiglio provinciale o di uno/una capogruppo, le persone di cui ai commi 1 e 2 possono essere invitate a un’audizione in Consiglio per illustrare più in dettaglio o integrare la relazione oppure per essere sentite su tematiche specifiche. Il collegio dei capigruppo decide in merito alla richiesta ai sensi di quanto disposto dall’articolo 21, comma 3.

(4) L’audizione è iscritta all’ordine del giorno della successiva seduta consiliare. L’audizione non può superare i 60 minuti. Il/La Presidente del Consiglio può – sentito il collegio dei capigruppo – disporre un prolungamento dell’audizione.

(5) Fatta salva la facoltà del collegio dei capigruppo di decidere all’unanimità sulle modalità e lo svolgimento dell’audizione, inclusi i tempi di intervento, le persone di cui ai commi 1 e 2 possono intervenire dapprima per 15 minuti per illustrare le relazioni presentate. Se sono sentite più persone di una commissione o di un’istituzione, la durata degli interventi è aumentata fino a un massimo di 30 minuti complessivi ripartiti fra i/le rappresentanti presenti. Dopodiché viene aperta la discussione, nell’ambito della quale ogni consigliere/a può parlare e porre domande, anche a più riprese, per un massimo di 5 minuti. Segue la replica delle persone sentite, della durata di non più di 3 minuti per ciascuna.

(6) Dopo la replica, il consigliere o la consigliera può porre nuovamente alle persone sentite le domande a cui non ha avuto risposta. Per rispondere a queste domande, le persone sentite hanno a disposizione altri 3 minuti ciascuna.

129)
L'art. 108/quater è stato inserito dall'art. 43 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.

Art. 108/quinquies (Società partecipate) 130)

(1) Entro maggio di ogni anno l’assessore/a competente presenta al Consiglio provinciale una relazione sulle società partecipate dalla Provincia e sulle società da queste controllate.

(2) Il collegio dei capigruppo può deliberare di invitare l’assessore/a competente ad un’audizione in Consiglio provinciale, alla quale l’assessore/a può anche farsi assistere dal/dalla presidente e dai dirigenti delle società con una partecipazione minima della Provincia del 50 per cento. Il collegio dei capigruppo delibera ai sensi dell’articolo 21, comma 3.

(3) L’audizione è iscritta all’ordine del giorno della successiva seduta consiliare. L’audizione non può superare i 75 minuti. Il/La Presidente può – sentito il collegio dei capigruppo – disporre un prolungamento dell’audizione.

(4) Fatta salva la facoltà del collegio dei capigruppo di decidere all’unanimità sulle modalità e lo svolgimento dell’audizione, inclusi i tempi d’intervento, l’assessore/a competente può intervenire dapprima per 10 minuti per illustrare la propria relazione. Dopodiché il/la presidente e i dirigenti possono intervenire per 15 minuti complessivi.

(5) Ogni consigliere/a ha la facoltà al termine della relazione di intervenire e porre domande, anche a più riprese, per un massimo di 3 minuti complessivi. Segue la replica dell’assessore/a competente, della durata di non più di 15 minuti complessivi.

(6) Dopo la replica, il consigliere o la consigliera ha la facoltà di porre nuovamente alle persone sentite le domande a cui non ha avuto risposta. Per rispondere a queste domande, le persone sentite hanno a disposizione altri 3 minuti ciascuna.

130)
L'art. 108/quinquies è stato inserito dall'art. 44 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.

CAPO VIII
FUNZIONI DI CONTROLLO

Art. 109 (Norme generali) 131)

(1) I consiglieri/Le consigliere hanno diritto di presentare interrogazioni a risposta scritta, interrogazioni su temi di attualità nonché mozioni.

(2) I consiglieri/Le consigliere hanno diritto di ottenere tempestivamente dall'amministrazione provinciale, così come dagli organi ed enti o aziende da essa dipendenti, le informazioni utili all'esercizio del loro mandato. La richiesta di informazioni, atti e dati deve essere rivolta rispettivamente al/alla Presidente della Provincia o all'assessore/all’assessora competenti per materia. I/Le componenti della Giunta provinciale sono tenuti/tenute, in caso di rimando a supporti dati digitali, a indicarne chiaramente la denominazione. 132)

131)
L'art. 109 è stato così modificato dall'art. 39 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 7 maggio 2003, n. 5.
132)
L'art. 109, comma 2, è stato così modificato dall'art. 30 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.

Art. 110 (Interrogazioni a risposta scritta) 133)

(1) L'interrogazione a risposta scritta consiste nella semplice domanda per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta alla presidenza del Consiglio o alla Giunta o se sia esatta, se la presidenza del Consiglio o la Giunta abbiano assunto o intendano assumere risoluzioni su determinati oggetti o, comunque, per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività della pubblica amministrazione.

(2) Le interrogazioni sono rivolte per iscritto al/alla Presidente del Consiglio.

(3) L’interrogato/L’interrogata deve trasmettere entro trenta giorni una risposta scritta all’interrogante inviandone al contempo una copia al/alla Presidente del Consiglio.

(4) Il/La Presidente informa il Consiglio dell’avvenuta risposta.

(5)  La Giunta ovvero il/la Presidente del Consiglio hanno l’obbligo di fornire completa e tempestiva risposta alle interrogazioni. Qualora la risposta non sia pervenuta entro 60 giorni, la relativa interrogazione è trattata con precedenza nel successivo spazio riservato alle interrogazioni su temi di attualità. Se in detto spazio devono essere trattate diverse interrogazioni ancora senza riposta, la trattazione avviene nell’ordine di presentazione. In questo caso il tempo riservato alla trattazione delle interrogazioni su temi di attualità è aumentato del tempo necessario per esaminare le interrogazioni ancora senza risposta. Per le interrogazioni trattate con la modalità succitata nello spazio per le interrogazioni su temi di attualità, si applica la stessa procedura prevista dall’articolo 111 per le interrogazioni su temi di attualità. 134)

133)
Il titolo dell'art. 110 e il comma 1, sono stati così modificati dall'art. 40 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 7 maggio 2003, n. 5.
134)
L'art. 110, comma 5, è stato prima sostituito dall'art. 45 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3, e poi così modificato dall'art. 26 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.

Art. 111 (Interrogazioni su temi di attualità) 135)

(1) In ciascuna sessione di sedute del Consiglio, salvo nel caso previsto dall’articolo 111/bis, comma 1, è previsto uno spazio riservato alla trattazione di interrogazioni concernenti temi di attualità, che ciascun consigliere/ciascuna consigliera ha diritto di rivolgere al/alla Presidente del Consiglio, al/alla Presidente della Provincia e agli assessori/alle assessore.

(2) Le interrogazioni devono essere brevi e concise; devono limitarsi alla formulazione oggettiva delle domande e devono riferirsi a un unico fatto che abbia attinenza con la funzione pubblica dell’Ufficio di presidenza o della Giunta provinciale.

(3) Il testo dell’interrogazione deve pervenire alla segreteria del Consiglio dal 1° giorno della settimana successiva alla conclusione della sessione precedente e almeno due giorni lavorativi prima della sessione successiva. Esso viene trasmesso immediatamente ai soli interrogati/alle sole interrogate.

(4) Il tempo riservato alla trattazione delle interrogazioni su temi di attualità non deve essere superiore per ciascuna sessione, salvo nel caso previsto dall’articolo 110, comma 5, a 120 minuti, fermo restando che viene in ogni caso terminata la trattazione di un’interrogazione iniziata prima dello scadere del tempo. Il/La Presidente può predisporre di prolungarne la durata previa consultazione con il collegio dei capigruppo/delle capogruppo.

(5) Durante tale tempo il/la Presidente pone in trattazione le interrogazioni seguendo il criterio della rigorosa alternanza fra i gruppi consiliari, i cui consiglieri/le cui consigliere hanno presentato delle interrogazioni, e il criterio cronologico di presentazione. In assenza dell’interrogante/della interrogante, l’interrogazione decade. Dopo la lettura dell’interrogazione, l’interrogato/l’interrogata dispone di 3 minuti per la risposta e l’interrogante di 2 minuti per la replica.

(6) In alternativa alla replica, l’interrogante/la interrogante può porre una domanda aggiuntiva. La domanda aggiuntiva non può essere suddivisa in sottodomande e deve risultare dalla risposta dell’interrogato/della interrogata. Per porre la domanda aggiuntiva e per la risposta alla stessa spetta, rispettivamente, un minuto di tempo.

(7) L’interrogato/L’interrogata provvede a rispondere per iscritto, entro 10 giorni dalla seduta, alle interrogazioni che non possono essere trattate per giustificato impedimento dell’interrogato/dell’interrogata o dell’interrogante o per motivi di tempo. Se l’interrogato/interrogata non rispetta il suddetto termine, il/la Presidente del Consiglio ne dà comunicazione formale al Consiglio nella successiva seduta consiliare. 136)

(8) Le interrogazioni su temi di attualità eccessivamente lunghe non vengono ammesse dal/dalla Presidente allo spazio a queste riservato, bensì trasmesse agli interessati/alle interessate per la risposta scritta.

(9) Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 110, comma 1, e all’articolo 113.

135)
L'art. 134 è stato prima modificato dall'art. 41 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 7 maggio 2003, n. 5, e poi così sostituito dall'art. 46 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.
136)
L'art. 111, comma 7, è stato così modificato dall'art. 31 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.

Art. 111/bis (Dibattito di attualità) 137)

(1) Il collegio dei capigruppo può decidere, secondo le modalità di cui all’articolo 21, comma 3, di tenere nell'ambito di ciascuna sessione di sedute, tranne in quelle dedicate esclusivamente al bilancio o convocate al di fuori di quelle in calendario, un dibattito di attualità, in alternativa alla trattazione di interrogazioni su temi di attualità di cui all’articolo 111. In questo caso alle interrogazioni su temi di attualità viene fornita risposta scritta.

(2) La richiesta di svolgimento del dibattito di attualità va presentata per iscritto, con l'indicazione del tema prescelto e la firma di un/una capogruppo, almeno 15 giorni lavorativi prima della successiva sessione. Ogni tema può essere trattato solo una volta all'anno. Se un tema di un gruppo richiedente è già stato trattato nell'ambito di un dibattito di attualità, lo stesso gruppo può richiederne la trattazione solo nella legislatura successiva.

(3) Il dibattito viene aperto da un consigliere/una consigliera del gruppo richiedente/dei gruppi richiedenti, il quale/la quale può parlare per 15 minuti al massimo. La durata massima dei successivi interventi è di 150 minuti, nell'ambito dei quali ogni consigliere/consigliera può intervenire in misura proporzionale ai relatori iscritti, il cui numero è comunicato al Presidente/alla Presidente dai rispettivi capigruppo prima dell'inizio del dibattito di attualità, e comunque per non più di 15 minuti. Ogni oratore può intervenire una sola volta. Dopodiché la Giunta provinciale ha a disposizione in totale 15 minuti per la sua presa di posizione. Il dibattito di attualità non può superare i 180 minuti per sessione. 138)

(4) Nell'ambito del dibattito di attualità non vengono presentate mozioni né adottate deliberazioni.

137)
L'art. 111/bis è stato inserito dall'art. 47 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.
138)
L'art. 111/bis, comma 3, è stato così modificato dall'art. 27 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.

Art. 112 (Mozioni)

(1) I consiglieri/Le consigliere hanno facoltà di presentare mozioni intese a promuovere una deliberazione su un determinato oggetto da parte del Consiglio.

(2)139)

139)
L'art. 112, comma 2, è stato abrogato dall'art. 15 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.

Art. 113 (Inammissibilità di interrogazioni e mozioni) 140)

(1) Non sono ammissibili:

  1. le interrogazioni e le mozioni formulate con frasi ovvero parole ingiuriose o sconvenienti;
  2. le interrogazioni e le mozioni che hanno per oggetto questioni che non riguardano direttamente i cittadini/le cittadine dell'Alto Adige;
  3. le mozioni ripetitive di precedenti deliberazioni adottate sull’argomento dal Consiglio negli ultimi sei mesi in sede di trattazione di mozioni oppure ordini del giorno, sia che questi siano stati approvati sia che siano stati respinti.

(2) In merito all'inammissibilità di un’interrogazione per i motivi citati al comma 1, lettere a) e b), e di una mozione per i motivi di cui al comma 1, lettere a) e c), decide il/la Presidente immediatamente dopo che l’interrogazione ovvero la mozione è pervenuta, e in ogni caso prima che si proceda con l'iter delle stesse.

(3) La questione dell'inammissibilità di una mozione per il motivo citato al comma 1, lettera b), può essere sollevata sia dal/dalla Presidente che da qualunque consigliere/consigliera subito dopo la chiamata in trattazione della stessa. Il Consiglio decide in merito con votazione palese. Prima della votazione un consigliere/una consigliera può parlare a favore dell'ammissibilità e un consigliere/una consigliera contro e i rispettivi interventi non devono superare i 3 minuti.

140)
L'art. 113 è stato così sostituito dall'art. 16 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.

Art. 114 (Trattazione e procedura)

(1) La mozione pervenuta almeno 15 giorni prima del primo giorno fissato per la sessione del Consiglio è posta all’ordine del giorno della sessione medesima.

(2) Tuttavia, qualora i presentatori/le presentatrici o uno di essi/una di esse chiedano che una mozione pervenuta dopo la scadenza del suddetto termine venga inclusa nell’ordine del giorno, si applica la procedura prevista dall'articolo 62. 141)

(3) La discussione e la votazione di una mozione iscritta all’ordine del giorno non può essere rinviata se non con il consenso dei firmatari/delle firmatarie della mozione stessa.

(4) Il Consiglio può comunque anticipare, a maggioranza dei due terzi dei presenti, la trattazione dei disegni di legge la cui approvazione urgente è ritenuta di interesse provinciale. 142)

141)
Il testo italiano dell'art. 114, comma 1, è stato modficato dall'art. 42 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 7 maggio 2003, n. 5.
142)
L'art. 114, comma 2, è stato modificato d'ufficio dal punto 2) della delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.

Art. 115 (Interventi e votazioni) 143)

(1) Nell’ambito del dibattito sulle mozioni e su eventuali emendamenti possono intervenire, nell’ordine, il presentatore/la presentatrice, i consiglieri/le consigliere nonché la Giunta provinciale e/o il/la Presidente del Consiglio.

(2) Al presentatore/Alla presentatrice di una mozione sono concessi 10 minuti per la lettura e/o illustrazione della stessa. Per i successivi interventi in sede di discussione ogni consigliere/consigliera diverso/diversa dal presentatore/dalla presentatrice dispone di un tempo massimo di 3 minuti. 144)

(3) Per la replica da parte della Giunta ovvero dell’Ufficio di presidenza è previsto un tempo massimo di 10 minuti.

(4) Al presentatore/Alla presentatrice sono concessi 5 minuti per la replica. Non sono ammessi altri interventi, nemmeno a titolo di dichiarazione di voto.

(5) In caso di presentazione di emendamenti a mozioni, il presentatore/la presentatrice della mozione dichiara, intervenendo per un massimo di 5 minuti, se accetta l’inserimento degli emendamenti nella mozione. In caso di accettazione degli emendamenti, ciascun consigliere/ciascuna consigliera nonché un/una componente di Giunta e/o il/la Presidente del Consiglio hanno diritto a un ulteriore intervento della durata di 3 minuti. Ciò non vale nel caso in cui l’emendamento sia stato presentato prima dell’inizio della trattazione della mozione. Gli emendamenti devono essere presentati in un’unica soluzione e la loro trattazione viene unificata. Prima della votazione il/la Presidente o un/una componente dell'Ufficio di presidenza dà lettura della versione definitiva della parte dispositiva della mozione su cui il Consiglio è chiamato a votare. 145)

(6) Il/La Presidente del Consiglio tiene l’evidenza degli impegni connessi alle mozioni approvate e informa delle eventuali scadenze i soggetti tenuti ad adempiervi.

143)
L'art. 115 è stato prima modificato dall'art. 13 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 11 dicembre 2001, n. 7, e poi dall'art. 18 e 19 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.
144)
L'art. 115, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 18 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.
145)
L'art. 115, comma 5, è stato così modificato dall'art. 19 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.

Art. 115/bis (Mozioni di sfiducia al/alla Presidente della Provincia, alla Giunta o a singoli componenti della Giunta provinciale) 146)

(1) La mozione di sfiducia al/alla Presidente della Provincia, alla Giunta o a singoli/singole componenti della stessa deve essere sottoscritta da almeno un quarto dei consiglieri/delle consigliere e sottoposta a votazione per appello nominale. La mozione di sfiducia deve essere motivata.

(2)  La mozione di sfiducia nei confronti del/della Presidente della Provincia, iscritta quale punto istituzionale all’ordine del giorno del Consiglio, non è posta in votazione se non reca la proposta di una diversa candidatura alla presidenza della Provincia e un nuovo programma di governo, e non può essere discussa dal Consiglio prima che siano trascorsi dieci giorni dalla sua presentazione. Su di essa il Consiglio decide comunque entro i 30 giorni successivi. Nel corso del dibattito ogni consigliere/consigliera può intervenire per un massimo di 10 minuti.

(3) L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del/della presidente della Provincia comporta la decadenza dell'intera Giunta provinciale.

(4) Una mozione di sfiducia presentata nei confronti dell'intera Giunta provinciale o della maggioranza dei/delle componenti della Giunta si considera proposta nei confronti del/della presidente della Provincia. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti di un assessore/un'assessora comporta la decadenza di questo/questa dal mandato.

(5) Per le mozioni di sfiducia non è ammessa la procedura d’urgenza.

146)
L'art. 115/bis è stato inserito dall'art. 7 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 17 settembre 2013, n. 6.

Art. 116 (Mozioni di sfiducia all'Ufficio di presidenza del Consiglio o a singoli/singole componenti) 147)

(1) Le mozioni di sfiducia all'Ufficio di presidenza del Consiglio o a singoli/singole componenti dello stesso deve essere motivata e votata per appello nominale, a meno che non sia richiesta la votazione a scrutinio segreto da almeno cinque consiglieri/consigliere. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno cinque consiglieri/consigliere.

(2) L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti dell'Ufficio di presidenza o di singoli/singole componenti dello stesso comporta la decadenza dell'intero Ufficio di presidenza ovvero la decadenza dalla carica di componente dell'Ufficio di presidenza.

(3) Nel caso decadessero contemporaneamente sia il/la Presidente che il/la Vicepresidente o i/le Vicepresidenti, assume la presidenza provvisoria del Consiglio, al solo fine di procedere all'elezione suppletiva, il consigliere/la consigliera più anziano/anziana che non sia componente della Giunta provinciale.

(4) Per le mozioni di sfiducia non è ammessa la procedura d'urgenza.

147)
L'art. 116 è stato così sostituito dall'art. 8 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 17 settembre 2013, n. 6.

Art. 117 (Trattazione congiunta)

(1) In caso di interrogazioni, mozioni, ordini del giorno o disegni di legge aventi lo stesso tema o riguardanti questioni analoghe, il/la Presidente, previo accordo con i presentatori/le presentatrici, può disporne la trattazione congiunta.

(2) In caso di trattazione congiunta di più di una mozione o di più di un disegno di legge, la durata degli interventi resta invariata. Qualora una o più mozioni e uno o più disegni di legge vengano trattati congiuntamente, per gli interventi è concesso il tempo maggiore tra quelli contemplati. La votazione delle mozioni precede quella per il passaggio alla discussione articolata.

Art. 118 (Pubblicazione e distribuzione delle interrogazioni e mozioni)

(1) Le interrogazioni e le mozioni sono riportate per intero nel resoconto integrale della seduta durante la quale sono state trattate ovvero ne è stata iniziata la trattazione. 148)

(2) Le interrogazioni scritte e le relative risposte nonché le mozioni devono essere distribuite a tutti i consiglieri/a tutte le consigliere.

148)
L'art. 118, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 17 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.

CAPO IX
USO DELLA LINGUA ITALIANA E TEDESCA

Art. 119 (Norme generali)

(1) Nelle adunanze del Consiglio e dei suoi organi collegiali può essere usata la lingua italiana o la lingua tedesca, sia oralmente che per iscritto.

(2) Le proposte sulle quali i consiglieri/le consigliere sono chiamati/chiamate a esprimersi con il voto devono essere tradotte nell’altra lingua, negli altri casi la traduzione avviene su richiesta anche informale.

(3) Per quanto riguarda la parificazione della lingua tedesca alla lingua italiana, presso l’Ufficio di presidenza e presso gli uffici del Consiglio trovano applicazione gli articoli 99 e 100 dello Statuto di autonomia nonché le relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

CAPO X
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 120 (Decadenza di disegni di legge, mozioni e interrogazioni) 149)

(1) Tutti i disegni di legge, salvo quelli di iniziativa popolare, nonché tutte le mozioni la cui trattazione in Consiglio non sia mai iniziata o non si sia comunque conclusa, decadono alla fine della legislatura. Ciò vale anche per le interrogazioni non evase.

149)
L'art. 120 è stato così sostituito dall'art. 43 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 7 maggio 2003, n. 5.

Art. 121 (Abrogazione)

(1) È abrogato il regolamento interno del Consiglio provinciale approvato dal Consiglio il 12 ottobre 1977 e modificato con deliberazione 27 gennaio 1982, n. 2.

Art. 122 (Norma transitoria) 150)

(1) Fino a diversa deliberazione consiliare, prevista dall’articolo 22, comma 1, le materie di competenza delle quattro commissioni legislative attualmente nominate sono quelle indicate nell’elenco allegato.

150)
Per la determinazione delle sfere di competenza (XIV legislatura) vedi la delibera del Consiglio provinciale 14 gennaio 2009, n. 1.

Art. 123 (Rinvio ad altre disposizioni di legge, pubblicazione ed entrata in vigore)

(1) Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento allo Statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione.

(2) Il presente regolamento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua approvazione.

 

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