(1) Su richiesta motivata di almeno un quarto dei/delle componenti del Consiglio, salvo quanto disposto dall'articolo 68, il/la Presidente del Consiglio nomina una commissione di inchiesta, costituita da un/una componente per ogni gruppo consiliare, designato/designata dallo stesso. Nella richiesta di nomina deve essere specificato l'oggetto dell’inchiesta.
(2) In caso di votazione i singoli/le singole componenti della commissione dispongono di tanti voti quanti sono i/le componenti del gruppo consiliare cui appartengono.
(3) La commissione è presieduta da un rappresentante dell'opposizione.
(4) La commissione acquisisce notizie, informazioni e documenti relativi al tema dell'inchiesta e al termine dei propri lavori riferisce al Consiglio con apposito documento le proprie acquisizioni e conclusioni. Ove lo ritenga opportuno, avanza proposte.