(1) Il Consiglio può procedere alla nomina di commissioni speciali per l’esame di determinati argomenti, disegni e proposte di legge attinenti a materie di particolare interesse provinciale.
(2) L’iniziativa circa le proposte di nomina delle commissioni previste dal presente articolo spetta ai consiglieri/ alle consigliere e alla Giunta.
(3) Il numero dei/delle componenti di una commissione speciale corrisponde a quello fissato dal Consiglio per le commissioni legislative. Ove possibile, per quanto riguarda la nomina e il funzionamento della commissione speciale si applicano le disposizioni stabilite per le commissioni legislative. Le commissioni speciali deliberano a maggioranza dei/delle componenti. 33)