(1) Nella seduta successiva a quella dell'elezione dei/delle componenti della Giunta e a ogni cambio della presidenza nel corso della legislatura nella seduta successiva a quella della sua elezione, il/la Presidente comunica al Consiglio i nomi dei consiglieri/delle consigliere che fanno parte della commissione per il regolamento interno. Questa commissione è composta dal/dalla Presidente in carica del Consiglio, che la presiede, e da cinque consiglieri/consigliere. Due componenti della commissione, compreso eventualmente il/la Presidente, devono appartenere alla minoranza politica. I cinque consiglieri/consigliere chiamati/chiamate a far parte della commissione sono designati, rispettivamente, dalla maggioranza politica ovvero dall'opposizione nel rispetto delle indicazioni fornite dal/dalla Presidente del Consiglio in merito all'appartenenza linguistica. Se entro il termine fissato non ci si accorda sulle nomine, i consiglieri/le consigliere che compongono la commissione per il regolamento interno sono designati dal/dalla Presidente del Consiglio. È facoltà dei/delle componenti della commissione farsi sostituire da un consigliere/una consigliera dello stesso gruppo linguistico dandone comunicazione al/alla Presidente della commissione. 29)
(2) Alle sedute della commissione sono invitati/invitate altresì tutti/tutte i/le capigruppo dei gruppi non rappresentati in seno alla commissione nonché i/le Vicepresidenti; essi/esse hanno diritto di parola ma non di voto, ad eccezione del/della Vicepresidente di cui all’articolo 15, comma 2, qualora sostituisca il/la Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso/della stessa.
(3) Alla commissione spetta l’esame preventivo di ogni proposta di modifica del regolamento interno. Le proposte di modifica possono essere presentate da ciascun consigliere/ciascuna consigliera, mentre la facoltà di presentare emendamenti alle proposte di modifica è riservata ai/alle componenti della commissione. 30)
(4) La trattazione delle proposte di modifica in commissione avviene, per quanto possibile, secondo la procedura prevista dal presente regolamento per l'esame dei disegni di legge in commissione legislativa. 31)
(5) Le conclusioni della commissione sono sottoposte all’approvazione del Consiglio, il quale delibera a maggioranza assoluta dei suoi/delle sue componenti. Le disposizioni approvate all’unanimità dalla commissione sono deliberate dal Consiglio senza discussione.
(6) Dopo la loro approvazione, le modifiche al regolamento interno sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione.
L'art. 23 è stato prima modificato dall'art. 12 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 7 maggio 2003, n. 5 e poi dall'art. 12 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 9 marzo 2012, n. 2, e dagli articoli 3 e 4 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.
L'art. 23, comma 1, è stato prima modificato dall'art. 12 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3, e poi dall'art. 3 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.
L'art. 23, comma 3, è stato così modificato dall'art. 4 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.
L'art. 29 comma 4 è stato così modificato dall'art. 4 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.