(1) L’iniziativa di proposta di modificazione dello Statuto di autonomia prevista dall’articolo 103, comma 2, dello Statuto di autonomia spetta a ciascun consigliere/ciascuna consigliera e alla Giunta.
(2) Per proposta di modificazione dello Statuto di autonomia si intende un testo redatto in articoli e corredato da una relazione accompagnatoria.
(3) La proposta di modificazione dello Statuto di autonomia viene assegnata a una commissione speciale composta da tutti/tutte i/le capigruppo o loro delegati/delegate, istituita all’inizio di ogni legislatura. In tutte le votazioni ogni componente della commissione dispone di tanti voti quanti sono i/le componenti del gruppo consiliare cui appartiene (voto ponderato).
(4) L’esame della proposta di modificazione dello Statuto di autonomia avviene sia in commissione che in Consiglio secondo la procedura prevista per la trattazione dei disegni di legge.
(5) In caso di approvazione della proposta da parte del Consiglio, il/la Presidente del Consiglio invia la deliberazione consiliare al/alla Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento e al/alla Presidente del Consiglio regionale per l’ulteriore iter previsto dallo Statuto di autonomia.
(6) La deliberazione consiliare è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.