(1) I disegni di legge vanno indirizzati al/alla Presidente del Consiglio provinciale. Essi vengono immediatamente contrassegnati con un numero d’ordine progressivo e trasmessi alla commissione competente di cui all’articolo 22 e a tutti i consiglieri/a tutte le consigliere.
(2) Il/La Presidente ne dà comunicazione nella successiva seduta del Consiglio ai sensi dell’articolo 59, comma 6.
(3) Nel corso della medesima seduta la Giunta o il consigliere/la consigliera proponente possono richiedere la trattazione urgente del disegno di legge. Il/La Presidente concede al/alla richiedente e a un eventuale oppositore/a una eventuale oppositrice di intervenire per un tempo massimo di cinque minuti ciascuno/ciascuna allo scopo di illustrare le rispettive posizioni. Il Consiglio delibera immediatamente sulla richiesta. Qualora essa venga accolta, i termini per la trattazione dei disegni di legge di cui all’articolo 43 vengono ridotti della metà.
(4) Qualora un disegno di legge riguardi materie non contemplate espressamente fra quelle indicate nelle sfere di competenza delle commissioni legislative, il/la Presidente del Consiglio ne deferisce l’esame alla commissione che si occupa di materie analoghe o affini.
(5) Qualora un disegno di legge riguardi materie di competenza di più commissioni, il/la Presidente del Consiglio ne deferisce l’esame alla commissione che risulterà prevalentemente competente, salvo quanto previsto all’articolo 87 bis, comma 1, per l’assegnazione di disegni di legge di modifica di leggi provinciali in diversi settori. 96)