(1) Un disegno di legge respinto dal Consiglio non può essere ripresentato se non dopo sei mesi. Ciò vale anche per disegni di legge dallo stesso contenuto lievemente modificati.
(2) In deroga al disposto del comma 1, dietro richiesta scritta del presentatore/della presentatrice, il Consiglio può tuttavia ammettere il disegno di legge a maggioranza dei due terzi dei presenti. Ai fini dell’esposizione dei rispettivi punti di vista, il/la Presidente concede al/alla richiedente e a un eventuale oppositore/a una eventuale oppositrice di intervenire per una durata massima di cinque minuti ciascuno. 98)