(1) La discussione di un disegno di legge inizia con la lettura della relazione accompagnatoria, seguita dalla lettura della relazione della commissione legislativa e delle eventuali relazioni di minoranza.
(2) Su richiesta o con il consenso dell’autore/autrice, una o più relazioni sono date per lette.
(3) La relazione accompagnatoria su un disegno di legge, la relazione della commissione e le eventuali relazioni di minoranza sono riprodotte per intero nel resoconto integrale della seduta consiliare che riporta la trattazione del corrispondente disegno di legge.