(1) Prima della chiusura della discussione generale ogni consigliere/consigliera può presentare fino a tre ordini del giorno concernenti l'orientamento della Giunta provinciale o del Consiglio provinciale relativamente al disegno di legge in trattazione e aventi lunghezza non superiore a quattro pagine.
(2) Non sono ammissibili gli ordini del giorno
- formulati con frasi ovvero parole ingiuriose o sconvenienti;
- non attinenti all'argomento oggetto del disegno di legge;
- ripetitivi di precedenti deliberazioni adottate sull'argomento dal Consiglio negli ultimi 6 mesi in sede di trattazione di mozioni o altri ordini del giorno, sia che questi siano stati approvati sia che siano stati respinti.
(3) Sull'ammissibilità dell'ordine del giorno decide il/la Presidente.
(4) Qualora l'aspetto dell'inammissibilità non coinvolga l'ordine del giorno nella sua interezza ma soltanto una parte di esso, il/la Presidente, prima della decisione, dà al presentatore/alla presentatrice un congruo termine, sospendendo ovvero rinviando la trattazione dell'ordine del giorno, per la riformulazione di detta parte al fine di evitare la declaratoria di inammissibilità.
(5) Qualora sulle tematiche in discussione vi sia già iscritta all'ordine del giorno una mozione, il presentatore/la presentatrice della stessa può richiedere che questa venga trattata contemporaneamente e congiuntamente agli ordini del giorno presentati ai sensi del comma 1.
(6) La discussione di un ordine del giorno è superflua se il/la Presidente della Provincia ovvero l'assessore/l'assessora competente dichiara, dopo che questo è stato chiamato in trattazione, che la Giunta provinciale accetta l'ordine del giorno. Se l'accettazione dell'ordine del giorno è subordinata a una modifica dello stesso, il presentatore/la presentatrice può accettare o rifiutare.
(7) In sede di discussione degli ordini del giorno, oltre al presentatore/alla presentatrice possono intervenire, nell'ordine, solo un consigliere/una consigliera per ciascun gruppo consiliare, un/una componente della Giunta e/o il/la Presidente del Consiglio.
(8) A eccezione del/della proponente, che ha a disposizione dieci minuti, coloro che intervengono non possono parlare per più di cinque minuti. Non è concessa né la replica né una dichiarazione di voto.
(9) Gli ordini del giorno vengono discussi e sottoposti a votazione per voto palese immediatamente dopo la chiusura della discussione generale. Prima della votazione il/la Presidente o un/una componente dell'Ufficio di presidenza dà lettura della versione definitiva della parte dispositiva dell'ordine del giorno su cui il Consiglio è chiamato a votare.
(10) La trattazione degli ordini del giorno avviene secondo l'ordine cronologico della loro presentazione e per essa si applica l'articolo 117.