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In vigore al: 19/04/2016

Delibera 15 marzo 2016, n. 294
Revoca della delibera 18 marzo 2014, n. 321 e successive modifiche. Approvazione dei criteri per la concessione di contributi a Provider ECM per iniziative di formazione continua in ambito sanitario

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Art. 6
Misura del contributo

1. Il contributo erogato per corsi e seminari non può superare la misura del 50% delle spese ammissibili. Il contributo può tuttavia ammontare fino ad un massimo del 70% delle spese ammissibili: in caso di medie imprese può essere aumentato di 10 punti percentuali e in caso di piccole imprese di 20 punti percentuali.

2. Per convegni, conferenze e congressi è concesso un contributo massimo del 30% delle spese ammessibili; il contributo non può in ogni caso superare i seguenti importi:

- 3.000,00 euro/giornata per iniziative di interesse locale*;

- 5.000,00 euro/giornata per iniziative di nteresse nazionale*;

- 10.000,00 euro/giornata per iniziative di interesse internazionale*.

(* È determinante la provenienza delle relatrici e dei relatori)

3. Il contributo non può comunque essere superiore all’importo totale del preventivo di spesa, al netto di eventuali entrate proprie. Nel piano di finanziamento allegato alla domanda di contributo devono essere indicati l’ammontare delle entrate proprie e le relative fonti.

4. Il contributo concesso per una determinata iniziativa non è cumulabile con altri contributi previsti da altre leggi provinciali per la stessa iniziativa.

5. I contributi concessi per l’anno in corso non possono essere utilizzati nell’anno successivo.

6. L'ufficio competente individua, nei preventivi di spesa presentati, le spese ammissibili a contributo e stabilisce l’ammontare dello stesso. Il contributo non può superare l’importo massimo di 30.000,00 euro per ogni richiedente.