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In vigore al: 19/04/2016

Delibera 15 marzo 2016, n. 294
Revoca della delibera 18 marzo 2014, n. 321 e successive modifiche. Approvazione dei criteri per la concessione di contributi a Provider ECM per iniziative di formazione continua in ambito sanitario

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Art. 11
Riduzione del contributo e restituzione dell’anticipo

1. Qualora la spesa effettivamente sostenuta sia inferiore all’anticipo concesso, l’ammontare del contributo spettante è rideterminato sulla base della spesa effettivamente sostenuta e il beneficiario è tenuto a restituire la parte di contributo eccedente.

2. Qualora le iniziative ammesse a contributo non siano state realizzate, il beneficiario ha l’obbligo di restituire all’amministrazione provinciale l’anticipo percepito per tali iniziative, maggiorato degli interessi legali.

3. Qualora il beneficiario non presenti la rendicontazione entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di concessione del contributo, perde il diritto al contributo stesso e deve restituire l’anticipo ricevuto.

4. Qualora vi sia un elevato numero di domande e l’ammontare complessivo dei contributi da erogare per le iniziative approvate dall’ufficio competente risulti superiore alle risorse stanziate e disponibili, i contributi vengono ridotti in proporzione.