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In vigore al: 19/04/2016

Delibera 15 marzo 2016, n. 294
Revoca della delibera 18 marzo 2014, n. 321 e successive modifiche. Approvazione dei criteri per la concessione di contributi a Provider ECM per iniziative di formazione continua in ambito sanitario

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Art. 12
Controlli

1. L’ufficio competente effettua controlli ispettivi a campione su almeno il sei per cento degli enti o associazioni richiedenti, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

2. I beneficiari dei contributi da sottoporre a controllo sono selezionati mediante sorteggio.

3. Durante il controllo a campione viene presa visione della documentazione contabile in originale e verificata la veridicità delle dichiarazioni presentate dal beneficiario nonché l’effettiva realizzazione delle iniziative oggetto del contributo.

4. Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti, l’ufficio competente può disporre le ulteriori verifiche ritenute necessarie.

5. In caso di dichiarazioni non veritiere, si applica l’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, fatte salve le disposizioni penali.