1. L’ufficio competente effettua controlli ispettivi a campione su almeno il sei per cento degli enti o associazioni richiedenti, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.
2. I beneficiari dei contributi da sottoporre a controllo sono selezionati mediante sorteggio.
3. Durante il controllo a campione viene presa visione della documentazione contabile in originale e verificata la veridicità delle dichiarazioni presentate dal beneficiario nonché l’effettiva realizzazione delle iniziative oggetto del contributo.
4. Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti, l’ufficio competente può disporre le ulteriori verifiche ritenute necessarie.
5. In caso di dichiarazioni non veritiere, si applica l’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, fatte salve le disposizioni penali.