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In vigore al: 19/04/2016

Delibera 15 marzo 2016, n. 294
Revoca della delibera 18 marzo 2014, n. 321 e successive modifiche. Approvazione dei criteri per la concessione di contributi a Provider ECM per iniziative di formazione continua in ambito sanitario

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Art. 10
Rendicontazione e liquidazione

1. Il rendiconto deve essere presentato entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello della concessione del contributo.

2. Ai fini del loro riconoscimento, le spese:

a) devono essere sostenute nell’anno di riferimento del contributo;

b) devono essere reali ovvero effettivamente sostenute (uscita finanziaria verificabile) e contabilizzate. Le spese devono essere state effettivamente pagate dai beneficiari nell’attuazione dell’iniziativa formativa e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità con le disposizioni normative e con i principi contabili;

c) devono essere pertinenti e quindi, direttamente e inequivocabilmente collegabili all’iniziativa formativa a cui si riferisce il rendiconto;

d) devono corrispondere al preventivo, agli importi concessi per le singole attività formative e agli importi concessi per le singole voci di spesa;

e) devono essere giustificate da fatture o documenti contabili di valore probatorio equivalente, che devono essere intestati al beneficiario e quietanzati entro il termine di consegna del rendiconto di cui al comma 1.

3. Tutta la documentazione contabile deve:

a) essere presentata in duplice copia, con un originale e una fotocopia, entrambi numerati in modo progressivo e consegnati divisi per originali e fotocopie. Possono anche essere prodotte copie informatiche in formato “pdf”;

b) essere conforme alle attuali disposizioni di legge ed intestata al beneficiario del contributo;

c) riportare il timbro del beneficiario e la firma della/del legale rappresentante;

d) essere giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

4. Le domande di liquidazione del contributo e la relativa documentazione sono esaminate secondo l’ordine cronologico di entrata.

L’ufficio competente è autorizzato a richiedere qualsiasi ulteriore documentazione o informazione che ritenga necessaria.

In tal caso il richiedente deve, entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio, provvedere a perfezionare la domanda, rettificando le informazioni o integrando la documentazione presentata.

5. La liquidazione del contributo avviene dopo la presentazione di tutta la documentazione amministrativa e contabile necessaria per la rendicontazione.

Ai fini della liquidazione, la spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell’iniziativa formativa oggetto di contributo deve corrispondere almeno al totale delle spese ammesse per la concessione del contributo stesso.

Prima della liquidazione del contributo l’ufficio competente confronta la documentazione contabile delle spese effettivamente sostenute con le voci di spesa messe in preventivo e ne verifica la corrispondenza.

Qualora l’iniziativa formativa agevolata sia stata realizzata solo parzialmente o con minori spese rispetto a quelle ammesse, il contributo è ridotto e ricalcolato sulla base dell’importo delle spese effettivamente sostenute, secondo la percentuale già concessa.

Il contributo è ridotto in proporzione alle maggiori entrate provenienti da altre fonti rispetto a quelle conteggiate nel preventivo. Le minori entrate non comportano un aumento del contributo concesso.