(1) Nelle materie in cui la presente legge rinvia per la relativa disciplina a fonti normative diverse dalla legge o dal contratto collettivo, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni fino all’entrata in vigore della relativa disciplina.
(2) Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge ed, in particolare, le seguenti disposizioni di legge:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.