(1) Al fine di garantire parità di trattamento del personale degli enti di cui all’articolo 1, per la prestazione di ore di lavoro oltre l’orario settimanale previsto dal rispettivo contratto collettivo, spetta il compenso orario per lavoro straordinario previsto dal rispettivo contratto collettivo intercompartimentale. Con contratto collettivo si provvede al graduale allineamento dei maggiori compensi orari sinora previsti.
(2) Con contratto collettivo si provvede entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge all’allineamento del prezzo mensa per il personale degli enti di cui all’Art. 1 a quello praticato per il personale della Provincia.