(1) Nelle materie di cui all’articolo 2 le disposizioni di legge o di regolamento previgenti cessano di avere efficacia dal momento in cui entrano in vigore le diverse disposizioni derivanti da una fonte normativa anche di rango inferiore, a meno che una legge successiva non disponga espressamente in senso contrario.
(2) Nelle materie non rientranti tra quelle di cui all’Art. 2 la normativa provinciale in vigore cessa di avere efficacia dal momento in cui entra in vigore la disciplina risultante dai contratti collettivi provinciali, a meno che una legge provinciale successiva non disponga espressamente in senso contrario.