(1)Fino al riordinamento della struttura amministrativa e dirigenziale della Provincia e comunque non oltre il 2018, gli incarichi dirigenziali di direttore/direttrice di ripartizione possono essere affidati, a titolo di reggenza, transitoriamente anche a personale dirigenziale con funzioni di direttore/direttrice d’ufficio. 13)
(2) Dopo l’articolo 65/sexies della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è inserito il seguente articolo:
“Art. 65/septies
1. Fino all’entrata in vigore della legge provinciale sul riordinamento del servizio sanitario provinciale, i contratti dei dirigenti di cui agli articoli 11, 12/bis e 12/quinquies rimangono in atto.”
3. Dopo il comma 6 dell’articolo 12/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è aggiunto il seguente comma:
“7. Il personale, anche chiamato dall’esterno o in comando, che alla data di entrata in vigore del presente articolo di legge ha ricoperto per almeno cinque anni la funzione di Dirigente tecnico-assistenziale, viene confermato nella nomina per ulteriori cinque anni, previo parere positivo del superiore preposto. Le ulteriori riconferme del personale sopracitato possono avvenire anche in mancanza dei requisiti previsti per il conferimento dell’incarico.”