(1) Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, stimati in 1.500.000,00 euro annui, si provvede mediante la riduzione dell’autorizzazione di spesa all’unità previsionale di base 02100 di cui alla legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, di 1.500.000,00 euro e con gli stanziamenti di spesa già disposti in bilancio sulle unità previsionali di base 02100, 02105, 02110, 04126 e 04127 a carico dell’esercizio 2015 e autorizzati per gli interventi di cui all’articolo 46 e 54 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche, all’articolo 15 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 36, e successive modifiche, e alla legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, e successive modifiche, abrogati dall’articolo 52 della presente legge.
(2) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.