(1) Con decorrenza 1° gennaio 2015 l’integrazione provinciale della pensione, prevista dall’articolo 85 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, in favore del personale dirigente e coordinatore cessato dal servizio prima dell’entrata in vigore della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, segue gli aumenti degli stipendi di livello del personale della Provincia.
(2) La disciplina di cui al comma 1 è estesa al personale che fruisce tutt’ora dei benefici di cui all’articolo 46/bis della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, aggiunto dall’articolo 19 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, nonché di cui all’articolo 78 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, e all’articolo 47 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4.
(3) A partire dal 1° gennaio 2015 l’integrazione spettante ai superstiti prevista dall’articolo 46/bis della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, spetta esclusivamente al coniuge e segue i criteri della pensione di reversibilità.