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In vigore al: 30/06/2015

Delibera 3 febbraio 2015, n. 130
Integrazione della disciplina sull’assunzione a tempo determinato del personale docente nelle scuole di formazione professionale della Provincia

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- Punto 7 -
Procedura di valutazione

7.1 Condizione necessaria per l`assunzione a tempo determinato nell`Amministrazione provinciale per il personale insegnante alle scuole professionali – così come per ogni altro dipendente provinciale – è il superamento di un concorso pubblico.

Il contratto di comparto stabilisce inoltre che l`accesso definitivo all`insegnamento presuppone la specializzazione pedagogico-didattica, che può essere conseguita anche successivamente all`assunzione a tempo determinato.

Da ultimo l`allegato 1 del contratto di comparto determina, conformemente alle molteplici funzioni del personale docente, le seguenti competenze necessarie per l`esercizio della professione insegnante:

  1. competenze tecnico-disciplinari,
  2. competenze metodologico-didattiche,
  3. competenze educative,
  4. competenze comunicative e di collaborazione.

In tale contesto è stata sviluppata una procedura di concorso che non solo dà alle commissioni esaminatrici la possibilità di verificare sul posto di lavoro la sussistenza nel personale insegnante delle suddette competenze, ma offre anche la possibilità allo stesso personale insegnante di acquisire la specializzazione pedagogico-didattica in servizio, essendo accompagnati da specialisti nel settore.

7.2 Le procedure di concorso per il personale insegnante delle scuole professionali sono denominate per le loro specifiche caratteristiche procedure di valutazione e sono suddivise come segue:

I. Nel corso di un anno scolastico viene innanzitutto accertata l`idoneità sostanziale del personale insegnante neo assunto.

II. I sostanzialmente idonei partecipano in seguito a una seconda procedura di valutazione, nella cui cornice avviene la specializzazione pedagogico-didattica e ove è accertata l`idoneità per l`esercizio alla professione di docente. Tale seconda fase dura, a seconda del bando, da uno a due anni scolastici.

L`idoneità acquisita è requisito primario per un contratto di lavoro a tempo indeterminato, che presuppone ovviamente a sua volta un posto vacante e disponibile.

III. Coloro che hanno conseguito la specializzazione pedagogico-didattica presso un istituto universitario, denominata anche abilitazione all`insegnamento, prima dell`assunzione a tempo determinato, sono ammessi a una procedura di valutazione abbreviata, che si chiude con il conseguimento dell’ “idoneità all`esercizio della professione di docente”.

7.3 Tendenzialmente l`obiettivo dell`Amministrazione è di svolgere regolarmente tutti i tipi di procedure di valutazione per ogni materia di insegnamento. Se tuttavia si stima un numero particolarmente elevato di partecipanti, a motivo del conseguente impegnativo carico di lavoro delle singole scuole, l`Amministrazione può limitare i bandi a singole materie.

7.4 Il bando delle singole procedure di valutazione viene autorizzato con decreto dalla direttrice/dal direttore della Ripartizione Personale. Esso contiene rispettivamente gli specifici requisiti necessari all`accesso al procedimento. Solitamente è necessario che

a) le insegnanti e gli insegnanti abbiano ottenuto l`incarico all`insegnamento per l`anno scolastico in questione in base alla loro posizione nella graduatoria e che

b) siano in possesso dell`attestato di bilinguismo o che siano equiparati, così come da disposizione in vigore, al personale insegnante con bilinguismo,

c) sia sciolta l`eventuale riserva dovuta al mancato riconoscimento del titolo di formazione conseguito all`estero,

d) l`incarico di insegnamento abbia una durata almeno equivalente all`attività didattica, e

e) la misura delle ore settimanali non sia inferiore al 50% (idoneità sostanziale e procedura abbreviata) o al 30% (idoneità) rispetto ad un incarico a tempo pieno.

7.5 Coloro che soddisfano i requisiti richiesti dal bando, saranno ammessi d`ufficio alla partecipazione al procedimento di valutazione. Per esso non dovrà essere fatta nessuna domanda.

7.6 La partecipazione al procedimento di valutazione è obbligatoria per il personale insegnante ammesso. Presuppone però, che il personale docente svolga effettivamente il servizio provinciale al rispettivo posto di lavoro. La presenza in servizio deve di norma comprendere almeno sei mesi consecutivi, affinchè possa essere garantito l`iter previsto dal procedimento e la partecipazione ai correlativi seminari. Spetta alla competente commissione esaminatrice valutare ridotte eccezioni rispetto alla regola generale, se dovute a fondati motivi.

7.7 L`insegnante può chiedere il rinvio della partecipazione obbligatoria, qualora la commissione esaminatrice ritenga che non vi sia il periodo di presenza necessario. Il rinvio è concesso in ogni caso, qualora l`assenza sia dovuta a motivi legati alla tutela e al sostegno di maternità e paternità. Il rinvio è concesso per la durata del rispettivo procedimento.

7.8 Ai sensi dell`articolo 13 del contratto di comparto il periodo di prova definitivo decorre con la procedura di valutazione per il conseguimento dell`idoneità. Per tale motivo è stabilito d`ufficio un formale avvio della procedura stessa. È comunque ben possibile che, all’occorrenza, singoli moduli del corso di formazione siano avviati anticipatamente.

7.9 Il personale docente ammesso d`ufficio alla procedura di valutazione consolida la propria posizione nella graduatoria – cfr. punto 5.1 A2 I.

7.10 La partecipazione alla procedura di concorso è di volta in volta possibile solo per una materia. Chi insegna due materie contemporaneamente e dispone in entrambe le materie dei requisiti per l`ammissione, deve decidersi per una materia, quanto alla propria partecipazione alla procedura.

Ripercussioni:

  1. L’idoneità sostanziale conseguita nella materia A vale, come contenuto, per tutte le materie; la posizione nella graduatoria ne è influenzata solamente per la materia A.
  2. A seguito del raggiungimento della idoneità nella materia A, nella graduatoria della materia B verrà inserita l`annotazione “idoneità in altra materia”. La „idoneità in altra materia“ va equiparata come contenuto al possesso dell`abilitazione all`insegnamento.
  3. L`annotazione „idoneità in altra materia“, non ha alcun effetto sulla posizione nella graduatoria, qualora il docente abbia già insegnato la materia B, ottenendo in tal modo la “precedenza” in graduatoria.
  4. La “idoneità in altra materia“ può influenzare la posizione nella materia B, qualora il docente vi sia inserito in base a punteggio – crf. punto 5.1 A2 IV e V.
  5. Coloro che compaiono nella graduatoria con l`annotazione „idoneità in altra materia“, sono ammessi alla procedura abbreviata per la materia corrispondente – ovviamente alle condizioni previste dal bando.
  6. Coloro che nella procedura abbreviata risultano “non idonei”, non perdono l`idoneità acquisita nella materia A e restano iscritti nella corrispondente graduatoria.

7.11 Il personale insegnante iscritto con l’annotazione di già sostanzialmente idoneo è ammesso alla procedura di valutazione ai fini dell’accertamento dell’idoneità non appena sono soddisfatti i requisiti in riferimento al suo incarico d’insegnamento.

7.12 Al personale insegnante con annotazione precedentemente idoneo che ottiene un incarico all`insegnamento, viene ripristinata l’idoneità senza la sua partecipazione effettiva alla procedura. Contemporaneamente si consolida la sua posizione in graduatoria, così come descritto al punto 5.1 A2 I.

7.13 Chi ha ottenuto l`idoneità per una scuola professionale con insegnamento in lingua tedesca e si è successivamente candidato presso una scuola con insegnamento in lingua italiana o viceversa, in occasione dell`inserimento in graduatoria e per la corrispondente materia, verrà trattato come il personale docente precedentemente idoneo o idoneo in altra materia, ma dovrà in ogni caso partecipare ad una procedura abbreviata.

7.14 Il rapporto di lavoro viene risolto se il personale insegnante, al termine della procedura di concorso, ottiene un giudizio globale negativo di “non idoneo per l`insegnamento“ ovvero „sostanzialmente non idoneo“. Tale personale è inoltre escluso dalle graduatorie delle scuole professionali (fatta eccezione per le graduatorie del personale docente di applicazioni tecniche e per le educatrici e gli educatori professionali) per la durata dei tre seguenti anni scolastici o per sempre. La decisione in merito alla durata dell`esclusione è presa dalla commissione esaminatrice.

Le stesse conseguenze sono previste se la commissione esaminatrice in singoli casi dovesse porre termine alla procedura di valutazione, esprimendo così il giudizio finale negativo.

7.15 Esclusione: chi senza fondato** motivo non partecipa alla procedura di valutazione o interrompe la partecipazione, nonché chi a causa di uno dei motivi previsti nel bando viene escluso dal concorso, è escluso per i seguenti cinque anni scolastici dalle graduatorie degli insegnanti delle scuole professionali (fatta eccezione per le graduatorie del personale docente di applicazioni tecniche e delle educatrici e degli educatori professionali).

**Sulla fondatezza dei motivi decide la direttrice o il direttore della Ripartizione Personale, sentita la direzione scolastica.

Se si incorre una seconda volta nelle ipotesi che portano all`esclusione per cinque anni, l`insegnante è escluso per sempre dalle graduatorie delle insegnanti e degli insegnanti delle scuole professionali.

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