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In vigore al: 30/06/2015

Delibera 13 gennaio 2015, n. 29
Riduzione dell'aliquota ordinaria IRAP 2014 a garanzia dell'invarianza del gettito

La Giunta provinciale

Visto l’articolo 1, comma 12, della legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1, con il quale è stata riconosciuta a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2013 un’ulteriore riduzione dell’aliquota ordinaria IRAP di 0,1 punti percentuali per portare l’aliquota a 2,78%;

visto l’articolo 2 della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, che prevede per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, in relazione alle modificazioni alla disciplina dell’IRAP previste a livello statale, che le aliquote stabilite dall’articolo 21-bis, comma 7, della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, e dall’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, possano essere ridotte o aumentate sino alla misura massima di 0,5 punti percentuali;

visto il comma 22 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), con il quale si aumenta l’aliquota stabilita dall’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al 3,9%;

tenuto conto degli effetti derivanti dalla suddetta modificazione della disciplina IRAP prevista a livello nazionale, si rende necessario ridurre l’aliquota IRAP stabilita dall’articolo 21-bis, comma 7, della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e riferita all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di ulteriori 0,4 punti percentuali, per garantire l’invarianza del gettito IRAP e per assicurare maggiore stabilità all’economia altoatesina;

constatato che la suddetta ulteriore riduzione dell’aliquota IRAP stabilita dall’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di 0,4 punti percentuali per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 ripristina l’aliquota IRAP ordinaria del 2,78%;

delibera

a voti unanimi legalmente espressi:

1. di ridurre, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, l’aliquota IRAP stabilita dall’articolo 21-bis, comma 7, della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, di ulteriori 0,4 punti percentuali, ripristinando così l’aliquota al 2,78%.