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In vigore al: 30/06/2015

Delibera 3 febbraio 2015, n. 130
Integrazione della disciplina sull’assunzione a tempo determinato del personale docente nelle scuole di formazione professionale della Provincia

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1. La vigente disciplina di dettaglio sull’assunzione a tempo determinato del personale insegnante ed educativo delle scuole professionali e di musica della Provincia, approvata con delibera della Giunta provinciale 9 marzo 2009, n. 701, è sostituita dalla nuova disciplina come da allegato – eccetto le disposizioni già approvate con deliberazione n. 286 dell’11 marzo 2014 relative al personale docente delle scuole di musica della Provincia.

2. L’allegata disciplina è parte integrante della presente delibera.

3. I sottoindicati paragrafi della nuova disciplina, a partire dall’anno scolastico 2015-16, trovano applicazione anche per le insegnanti e gli insegnanti di musica:

  1. paragrafo 5.1 A1 (Per tutte le graduatorie del personale docente della Provincia le disposizioni sull’attestato di bilinguismo hanno effetto solo a partire dall’anno formativo 2015-16.) paragrafo 5.1 A2 I comma 6 (in deroga alla deliberazione n. 286/2014)
  2. paragrafo 5.1 A2 II comma 1 (in deroga alla deliberazione n. 286/2014)
  3. paragrafo 7.4 b) c) d) (in deroga alla deliberazione n. 286/2014)

4. La „Disciplina per l’assunzione a tempo determinato del personale insegnante delle scuole di musica della Provincia“ approvata con la predetta deliberazione n. 286 dell’11 marzo 2014 è in tal senso modificata.

5. Nella disciplina per l’assunzione del personale a tempo determinato di cui alle delibere 4567/2002, 1166/2013 e 196/2014 i “fondati motivi” per la mancata partecipazione a prove di tipo concorsuale sono previsti come segue: “casi di particolare gravità da comprovare di fronte all’Amministrazione”.

6. L’attuazione della presente delibera non comporta alcuna ulteriore spesa per l’Amministrazione.

7. Le nuove disposizioni entrano in vigore il giorno della loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige.

Allegato

Disciplina dell`assunzione a tempo determinato del personale insegnante delle scuole professionali della Provincia

- Punto 1 -
Oggetto

Oggetto della presente disciplina è l`intero ambito dell`assunzione a tempo determinato del personale insegnante delle scuole professionali – comprese le educatrici e gli educatori professionali e il personale docente di lingua presso i Centri Linguistici della Provincia – dall’istituzione della graduatoria presso il competente ufficio della Ripartizione Personale provinciale sino ad arrivare ai procedimenti obbligatori di valutazione, il cui superamento è condizione essenziale ai fini di una possibile assunzione a tempo indeterminato.

La definizione di „assunzione a tempo determinato“ ricomprende gli incarichi su posti vacanti, gli incarichi in sostituzione di personale assente e gli incarichi per chiamata diretta.

Limitate differenze di regolamentazione riguardano le insegnanti e gli insegnanti di applicazioni tecniche, il personale docente di lingua presso i Centri Linguistici della Provincia e le educatrici e gli educatori professionali – vedasi punti da 8 a 10.

La disciplina è suddivisa nelle seguenti sezioni:

  1. Requisiti d`accesso per l`assunzione a tempo determinato

(§) Punto 2

  1. Graduatorie come presupposto per l`assunzione a tempo determinato

(§) Punto 3

  1. Domanda per l`inserimento nelle graduatorie

(§) Punto 4

  1. Criteri per la formazione e gestione delle graduatorie

(§) Punto 5

  1. Elenco dei posti, scelta del posto e assegnazione di incarichi di insegnamento

(§) Punto 6

  1. Procedure di valutazione

(§) Punto 7

  1. Disposizioni in deroga per le insegnanti e gli insegnanti di applicazioni tecniche

(§) Punto 8

  1. Disposizioni in deroga per il personale docente di lingua dei Centri linguistici della Provincia

(§) Punto 9

  1. Disposizioni in deroga per le educatrici e per gli educatori professionali

(§) Punto 10

  1. Disposizioni transitorie e finali

(§) Punto 11

- Punto 2 -
Requisiti d`accesso per l`assunzione a tempo determinato

2.1 Per l`accesso all`insegnamento nelle scuole professionali della Provincia valgono i requisiti generali per l`assunzione in servizio provinciale in base all`articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia del 2 settembre 2013, n. 22, nel seguito indicato come “Regolamento”, che tra l`altro prevedono:

A. il compimento del 18° anno di età

B. l’idoneità fisica e psichica all`esercizio continuativo e incondizionato delle mansioni

C. 1) il possesso della cittadinanza italiana, oppure

2) della cittadinanza di un altro stato membro dell`Unione Europea, oppure

3) di uno stato non appartenente all`UE secondo le norme statali vigenti.

Per tale ultimo caso le norme prevedono che possano presentare domanda per l`inserimento in graduatoria i cittadini e le cittadine extracomunitari che:

• sono familiari di cittadini degli stati membri dell`Unione Europea e sono titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o che

• sono titolari del “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” o che

• sono titolari dello “status di rifugiato” ovvero dello “status di protezione sussidiaria”.

2.2 Accanto ai requisiti generali, è necessario possedere i requisiti di formazione e di abilitazione alla professione di insegnante, così come delineati dal contratto di comparto per il personale docente delle scuole professionali provinciali del 27 giugno 2013 (indicato nel seguente testo come “contratto di comparto”). Essi sono suddivisi in quattro livelli di qualificazione, ciascuno corrispondente ad un gruppo di docenti:

I. Il personale insegnante in possesso di una laurea quinquennale o diploma universitario di vecchio ordinamento equipollente.

II. Il personale insegnante in possesso di una laurea triennale o di un attestato di abilitazione professionale, previsto per talune materie.

III. Il personale docente per l`insegnamento delle conoscenze, competenze e capacità tecnico-professionali, che dispone di una specifica esperienza lavorativa almeno biennale e – a scelta – della seguente formazione o certificato di formazione:

  1. diploma attestante il superamento dell`esame di stato conclusivo di studi di istruzione secondaria superiore, nonché, se previsto, del diploma di fine apprendistato
  2. qualifica professionale acquisita nella formazione di base
  3. formazione professionale superiore
  4. formazione accademica almeno biennale o ad essa equivalente, attinente alla relativa materia di insegnamento.

IV. Le insegnanti e gli insegnanti di applicazioni tecniche devono disporre, oltre che del diploma di scuola media inferiore, anche di – a scelta:

  1. titolo di studio attestante l`assolvimento di almeno un trienno presso un corso di qualifica professionale a indirizzo agricolo, forestale oppure di economia domestica e un anno di esperienza professionale nel settore
  2. titolo di studio attestante l`assolvimento di almeno un triennio presso una scuola secondaria superiore e due anni di esperienza professionale nel settore
  3. diploma di un corso di qualifica professionale almeno biennale e tre anni di esperienza professionale specifica nel settore
  4. diploma di fine apprendistato e tre anni di esperienza professionale specifica nel settore.

2.3 Gli specifici requisiti di formazione e di qualificazione professionale necessari per l`accesso all’insegnamento delle singole materie sono di norma fissati con delibera della Giunta Provinciale e pubblicati sul sito web della Ripartizione Personale. Attualmente hanno validità le seguenti fonti del diritto:

  1. Le delibere della Giunta Provinciale n. 815 del 10 maggio 2010 e n. 229 del 13 febbraio 2012 (per il personale di cui al punto 2.2 – gruppi dal I al III)
  2. il contratto di comparto, allegato 1 B) 3, per le insegnanti e gli insegnanti di applicazioni tecniche (vedasi punto 2.2 – gruppo IV) il contratto collettivo di comparto sull'individuazione ed ascrizione dei profili professionali del personale provinciale dell`8 marzo 2006 per il profilo professionale della educatrice e dell`educatore professionale
  3. il punto 9 della presente disciplina per le insegnanti e gli insegnanti di lingua presso i Centri linguistici della Provincia e per le relative materie di insegnamento da creare ex novo „sviluppo competenze linguistiche tedesco“ e „sviluppo competenze linguistiche italiano“

2.4 Ai sensi dell’articolo 32 del contratto di comparto, il personale insegnante di seconda lingua deve disporre anche dell`attestato „A“ relativo alla conoscenza della lingua italiana e tedesca.

2.5 Ai fini dell’ammissione all`insegnamento, in base al contratto di comparto, allegato 1 lettera B, gli insegnanti di madrelingua ladina devono disporre dell’attestato di trilinguismo.

2.6 I titoli di studio o professionali e l`abilitazione all`insegnamento conseguiti in uno stato membro dell`Unione Europea – o in un altro stato a tal fine parificato – in base alla relativa vigente normativa devono essere equiparati ai titoli italiani. Le candidate e i candidati in possesso di titoli esteri, soggetti a riconoscimento ma non ancora riconosciuti, sono ammessi con riserva in graduatoria, a condizione che il riconoscimento o la equiparazione del titolo di studio o professionale siano stati richiesti prima del termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione (31 marzo). È fatto obbligo in ogni caso di aver superato eventuali esami integrativi o aver assolto le misure compensative eventualmente richieste, prima della scadenza del suddetto termine.

Chi non consegna entro un anno il certificato di riconoscimento o di equiparazione del titolo di studio conseguito all`estero, cioè entro la successiva scadenza del 31 marzo, sciogliendo in tal modo la riserva, viene escluso dalla graduatoria.

L`ammissione alla procedura concorsuale presuppone in ogni caso che la riserva dovuta al mancato riconoscimento sia sciolta – cfr. punto 7.4.

2.7 Tutti i requisiti previsti devono essere posseduti entro la scadenza fissata per la consegna della domanda di ammissione (31 marzo) come anche al momento dell’assunzione.

- Punto 3 -
Graduatorie come presupposto per l`assunzione a tempo determinato

3.1 L`assunzione a tempo determinato del personale insegnante ed equiparato avviene sulla base delle graduatorie riferite a singole materie di insegnamento o a gruppi di materie. Sono formate una volta l’anno e sono valide per l’anno scolastico successivo.

3.2 Esclusivamente una volta esaurita la graduatoria, la direzione scolastica può conferire tramite chiamata diretta a persone idonee gli incarichi ancora disponibili – cfr. punto 6.9.

3.3 Madrelingua: accanto alla suddivisione tra singole materie di insegnamento o gruppi di materie, le graduatorie si suddividono anche in tedesche, italiane e ladine, in relazione alla lingua di insegnamento delle scuole professionali e in relazione alle località ladine ove è effettuato l`insegnamento. Normalmente le graduatorie tedesche, italiane e ladine corrispondono anche alla madrelingua delle aspiranti e degli aspiranti ivi inseriti (cfr. punto 4.12).

3.4 L`insegnamento della materia “Deutsch, Geschichte, Gemeinschaftskunde“ presso le scuole professionali in lingua tedesca viene effettuato esclusivamente da insegnanti di madrelingua tedesca, così come l`insegnamento nella materia “italiano, storia ed educazione sociale” nelle scuole professionali italiane viene effettuato esclusivamente da insegnanti di madrelingua italiana.

L`insegnamento della seconda lingua presso le suddette scuole viene effettuato da insegnanti di madrelingua tedesca o italiana che siano in possesso dell`attestato di bilinguismo A.

3.5 Le interessate e gli interessati di madrelingua ladina possono richiedere l`inserimento, oltre che nelle graduatorie ladine, anche in quelle tedesche o italiane, a seconda della circostanza che abbiano assolto una scuola superiore con lingua di insegnamento tedesca o italiana. Per chi si fosse diplomato in una scuola superiore delle località ladine è possibile l`inserimento in tutte e tre le graduatorie (cfr. la norma di attuazione D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 e successive modifiche e integrazioni). Il riferimento è alla lingua dell`esame di stato corrispondente. Le e gli aspiranti di madrelingua ladina devono essere in ogni caso in possesso dell`attestato di trilinguismo A, B o C, corrispondente alla materia di insegnamento a cui si aspira e alla formazione per essa richiesta - vedasi contratto di comparto allegato 1 lettera B).

3.6 Le e gli aspiranti di madrelingua diversa rispetto alle tre lingue ufficialmente riconosciute a livello provinciale (a titolo esemplificativo un insegnante di madrelingua per inglese), che hanno conseguito il diploma della scuola secondaria di secondo grado in una lingua non corrispondente a quella di insegnamento della scuola cui si aspira, sono ammessi all`insegnamento nelle scuole professionali alla seguente condizione: hanno l`onere di provare, mediante un esame di lingua, la padronanza della lingua tedesca o italiana, a seconda dell’inserimento nella rispettiva graduatoria (cfr. punto 4.12). L`attestato di bilinguismo non sostituisce l`anzidetto esame di lingua.

3.7 Le graduatorie provvisorie sono pubblicate di norma nel periodo da metà a fine giugno di ogni anno su Internet ed esposte in visione presso la sede della Ripartizione Personale. Durante tale periodo le aspiranti e gli aspiranti sono invitati a verificare la propria posizione nella graduatoria provvisoria e a segnalare eventualmente presunti errori nella formazione della graduatoria. Inoltre possono essere regolarizzate in questo periodo di tempo le dichiarazioni personali o la documentazione già presentata con la domanda consegnata. Non è invece consentito presentare nuova documentazione e/o rendere nuove dichiarazioni.

3.8 Le graduatorie definitive sono quindi approvate dalla direttrice o dal direttore della Ripartizione Personale e pubblicate entro il 5 luglio in Internet e presso le sedi della Ripartizione Personale e delle Aree.

In occasione della pubblicazione sono rese note anche le scadenze previste per la scelta dei posti.

Contro il provvedimento di approvazione delle graduatorie definitive ed entro 30 giorni dalla pubblicazione delle stesse, è possibile presentare ricorso gerarchico alla Giunta Provinciale ( legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17).

- Punto 4 -
Domanda per l`inserimento nelle graduatorie

4.1 Le materie d’insegnamento alle scuole professionali, per le quali è possibile candidarsi tramite la rispettiva graduatoria, sono pubblicate sul sito Internet e sulla bacheca della Ripartizione Personale, con le indicazioni sui necessari requisiti formativi e professionali di accesso.

4.2 Per chiedere l’inserimento nelle graduatorie è necessario compilare il modello predisposto dall`amministrazione provinciale. Tutte le parti del modello sono da compilare scrupolosamente. La domanda è nulla, se non è sottoscritta. La sottoscrizione della domanda è considerata valida anche per il curriculum vitae allegato (ma non viceversa!).

4.3 Le attestazioni sul possesso di titoli di studio e di esperienza professionale, sotto forma di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, di dichiarazioni sostitutive dell`atto di notorietà devono essere chiare e univoche, altrimenti non vengono prese in considerazione dall`Amministrazione.

4.4 Allegare, in aggiunta, copie semplici dei titoli di studio e degli attestati, può semplificare al competente ufficio provinciale l`identificazione e la classificazione dei titoli di studio e quindi la corretta valutazione.

4.5 Le domande di inserimento in graduatoria devono essere presentate presso la Ripartizione Personale della Provincia, entro il 31 marzo di ogni anno entro le ore 12:00.

  1. Oltre alla consegna di persona della domanda all`Info Point dell`Ufficio Assunzioni Personale, ne è consentito l`inoltro anche per posta (raccomandata con ricevuta di ritorno), Fax o E-Mail (come file Pdf).
  2. In tutti e tre i casi ultimi citati alla domanda deve essere contestualmente allegata una fotocopia leggibile di un documento di identità valido dell`aspirante.
  3. La fotocopia del documento non è necessaria se la domanda viene inoltrata tramite posta elettronica certificata (PEC) all`indirizzo specificato nel modello di domanda. Attenzione: la posta elettronica certificata è valida solamente se intestata a proprio nome, secondo le modalità di cui all`articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  4. Si considerano inoltrate in tempo anche le domande spedite entro le ore 12:00 del 31 marzo con raccomandata con ricevuta di ritorno. È determinante in tal caso il timbro dell`ufficio postale accettante, che deve contenere data e ora.
  5. Se il termine del 31 marzo scade in giorno festivo o di chiusura degli uffici provinciali, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo o di apertura degli uffici stessi.

4.6 Non appena sarà possibile attivare le modalità giuridiche e tecniche di compilazione delle domande sul sito Internet della Provincia, le domande e le dichiarazioni connesse potranno essere inoltrate validamente anche in tal modo. Nell`ambito delle specifiche normative in vigore, potranno essere ammesse ulteriori forme tecniche di presentazione di domande o di interscambio di informazioni.

4.7 Conferma della domanda: la domanda mantiene validità per due anni dall`entrata in vigore della graduatoria definitiva – di regola quindi dal 5 luglio – successivamente decade e con essa anche l`inserimento in graduatoria. Chi desidera permanere ancora in graduatoria, deve confermare la propria domanda prima della scadenza dei due anni. Attenzione: La conferma della domanda deve pervenire entro il 31 marzo! Il modello di cui al punto 4.2 è utilizzabile anche per la conferma.

4.8 Chi ha ricevuto un incarico a tempo determinato presso le scuole professionali provinciali sulla base dell`inserimento in graduatoria, non ha necessità di confermare la domanda per l`intera durata del rapporto di lavoro. La domanda già presentata resta valida ancora per due anni dopo l’ultimo giorno di lavoro. Si deve in ogni caso tenere conto della scadenza annuale fissata al 31 marzo.

4.9 Aggiornamento delle informazioni: le informazioni relative a situazioni variabili – come per esempio l`esperienza professionale o formazione aggiuntiva possono essere aggiornate annualmente.

4.10 In caso di cancellazione della graduatoria per qualsivoglia motivo, alle aspiranti e agli aspiranti non viene restituita la documentazione inoltrata. Questa viene conservata per due anni e quindi eliminata, per cui è consigliabile non consegnare originali.

4.11 È previsto l`annullamento degli incarichi e la permanente esclusione dalle graduatorie con le conseguenze penali previste dalla legge, per le aspiranti e gli aspiranti indebitamente inseriti in graduatoria o che abbiano conseguito incarichi sulla base di dichiarazioni non veritiere o di documenti falsi.

4.12 Esame di lingua: Chi ha assolto la scuola media di secondo grado o scuola superiore in una lingua che non corrisponde a quella di insegnamento della scuola a cui aspira, viene inserita o inserito in graduatoria con riserva. Il fattore decisivo è dato dal corrispondente esame statale (maturità). La riserva è sciolta non appena l`aspirante abbia superato l`esame di lingua indetto precedentemente alla scelta del posto. Chi non lo supera è cancellato dalla graduatoria. La commissione incaricata di svolgere l`esame di lingua viene nominata secondo le disposizioni di cui al Regolamento, valide per le commissioni d`esame delle procedure di valutazione. La Ripartizione Personale determina i criteri per lo svolgimento degli esami di lingua, tra cui i diversi gradi di difficoltà per gruppi con distinte esigenze di insegnamento.

- Punto 5 -
Criteri per la formazione e gestione delle graduatorie

5.1 I due pilastri per la formazione delle graduatorie sono:

A la prescritta struttura della graduatoria, sulla base delle disposizioni di base contenute nel Regolamento e nel contratto di comparto, mentre la regolamentazione dettagliata è contenuta nella sezione A che segue

B la valutazione della formazione e dell`esperienza lavorativa delle aspiranti e degli aspiranti attraverso l`assegnazione di punteggi.

A – Struttura della graduatoria

A1 L`articolo 32 del contratto di comparto stabilisce che l`attestato di bilinguismo o titolo equipollente conferisce un titolo di assoluta precedenza nella formazione della graduatoria, e in particolare:

a) attestato di bilinguismo A o B per le materie il cui insegnamento prevede il possesso di un diploma accademico quinquennale, quadriennale o triennale o equiparati;

b) attestato di bilinguismo B o C per l`insegnamento di materie che forniscono prevalentemente conoscenze, competenze e capacità tecnico-professionali;

c) attestato di bilinguismo C o D per il profilo professionale di insegnante di applicazioni tecniche.

Questa disposizione trova applicazione per la prima volta con riferimento alla graduatoria inerente l`anno scolastico 2015-16, che entra in vigore a luglio 2015. Fa eccezione il personale docente, che nella citata graduatoria di luglio 2015 è inserito “con servizio provinciale nella materia” (= con precedenza).

La disposizione non trova generalmente applicazione con riferimento alle graduatorie ladine e alle graduatorie per l`insegnamento della seconda lingua, dove l`attestato di bilinguismo o trilinguismo è requisito d`accesso, così come disciplinato dal contratto di comparto, allegato 1 lettera B).

In base all`articolo 32, comma 2 del contratto di comparto, nella graduatoria di luglio 2019 e in tutte quelle successive, il personale docente privo di attestato di bilinguismo, che alla data del termine di scadenza per la consegna delle domande (31 marzo) ha maturato un`anzianità di servizio di almeno 3 anni, è equiparato al personale docente con attestato di bilinguismo. Conta l`anzianità di servizio indicata in graduatoria (vedasi punto 5.1 A2 – II).

L`equiparazione comporta che il personale docente privo di attestato di bilinguismo, ma con un`anzianità in servizio di almeno tre anni nella materia, avanza in graduatoria dalla III alla I fascia (vedasi il seguente punto A3). L`anzianità di servizio valida per la precedenza viene azzerata; il conteggio per l`insegnamento nella materia ripartirà ex novo.

A2 Tenuto conto del titolo di assoluta precedenza consistente nel possesso del bilinguismo, la graduatoria si articola come segue:

I. Al vertice della graduatoria si trova un primo gruppo formato dalle/dagli idonee/idonei e dalle/dai sostanzialmente idonee/idonei, cioè da quel personale insegnante che ha assolto con successo la rispettiva procedura di valutazione per l`insegnamento alle scuole professionali – vedasi punto 7.

Nel settore degli idonei e sostanzialmente idonei si trova anche quel personale insegnante al quale è stata riconosciuta la possibilità del rinvio (cfr. punto 7.7).

L`ammissione d`ufficio alla procedura di valutazione consolida la posizione in graduatoria dell`interessato. Da tale momento, per ciò che concerne l`assunzione a tempo determinato, l`insegnante non potrà più essere superato da aspiranti posizionati meno favorevolmente, anche se essi/esse avessero maturato maggiore servizio provinciale o se nel corso del tempo avessero sommato maggior punteggio.

Chi non è ammesso al concorso per carenza di requisiti – per esempio per un incarico troppo breve – è superato in graduatoria da chi è stato ammesso.

Il mancato assolvimento della procedura di valutazione a causa di motivi riconducibili all`Amministrazione, non può comportare pregiudizi al personale insegnante in riferimento alla posizione in graduatoria. La sua posizione è consolidata, se necessario, con l`annotazione „rinvio Amministrazione“.

Non appena sussistono i presupposti per attribuire dei posti liberi con contratti di lavoro a tempo indeterminato, questi posti sono offerti alle/agli idonee/idonei in ordine di graduatoria. Le persone con “rinvio concesso” possono essere superate esclusivamente in relazione all`assegnazione di un incarico a tempo indeterminato.

II. Rientrano nel secondo gruppo della graduatoria quelle insegnanti e quegli insegnanti che hanno già insegnato la rispettiva materia in una scuola professionale della Provincia e che quindi sono posizionati con precedenza. Essi sono posizionati in ordine decrescente di anzianità di insegnamento. Ai fini del calcolo dei periodi di insegnamento vengono considerati esclusivamente gli incarichi sulla base dell`inserimento in graduatoria. I periodi svolti sulla base di una chiamata diretta non sono conteggiati.

In caso di lavoro a tempo parziale conta l`intero periodo, se il rapporto ammonta ad almeno il 30% del tempo pieno; incarichi a tempo parziale inferiori al 30% sono valutati in proporzione.

Perdita della precedenza: chi, come sopra descritto, è posizionato in graduatoria con precedenza in base all’insegnamento svolto e poi, per qualsivoglia motivo, viene cancellato, chiedendo successivamente il reinserimento, perde il diritto alla posizione di precedenza: al reinserimento, il servizio provinciale nella rispettiva materia è azzerato. Per la valutazione dell`esperienza professionale come punteggio, invece, il servizio di insegnamento non va perduto.

III. Il terzo gruppo ospita i precedentemente idonei e – posizionati successivamente – i già sostanzialmente idonei.

Docenti che erano posizionati con idoneità o con idoneità sostanziale al vertice della graduatoria, hanno il vantaggio – dopo la cancellazione dovuta a qualsivoglia motivo e il reinserimento – di essere posizionati come primi nella categoria delle persone senza servizio provinciale nella materia.

In caso di più aspiranti precedentemente idonei o già sostanzialmente idonei il posizionamento è determinato dal punteggio complessivo raggiunto secondo il punto 5.1 B.

Il personale insegnante che ha conseguito l’idoneità sostanziale, ma che non ha superato la successiva procedura per il conseguimento dell`idoneità, e che richiede in un secondo momento il reinserimento, verrà riammesso in graduatoria come già sostanzialmente idoneo.

Sono posizionati come i precedentemente idonei anche i docenti che dopo le dimissioni da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato hanno richiesto la riammissione in servizio nella materia già insegnata, per la quale avevano conseguito l`idoneità.

Ai fini dell`inserimento in graduatoria, è necessario in entrambi i casi essere in possesso dei requisiti generali per l’accesso al servizio provinciale. Inoltre è necessario il parere positivo dell`ufficio provinciale competente per l`assunzione del personale insegnante.

IV. Nel quarto gruppo trova posto il personale insegnante che dispone già dell’abilitazione**, ma anche il personale insegnante con idoneità in altra materia. Il posizionamento nell`ambito di questo gruppo è determinato dal punteggio globale raggiunto.

** Nella graduatoria per „l’insegnamento individuale“ gli insegnanti con specializzazioni rilevanti per l`integrazione sono inseriti prima di coloro che hanno ottenuto l`abilitazione in altra materia.

V. Nel quinto gruppo si trovano tutte le restanti e i restanti aspiranti, per punteggio decrescente. In caso di parità di punteggio valgono i criteri di preferenza di cui all`articolo 23 del Regolamento.

A3 Ai fini di una migliore percezione della struttura della graduatoria, così come descritta sotto A1/A2, è utilizzabile la tabella dell`allegato 1.

A4 In base all’articolo 47 del Regolamento i cosiddetti “Altsupplenten” sono stati inseriti nelle rispettive graduatorie per materia per l`anno scolastico 2014-2015, nell`ordine corrispondente al risultato dell`esame d`idoneità.

B – Valutazione di formazione ed esperienza professionale

Per l`anno scolastico 2015-16 i punti verranno assegnati in via transitoria in base alla seguente disciplina, la quale è analoga a quella attualmente in vigore:

Per il voto del titolo di studio richiesto per l`inserimento in graduatoria vengono concessi al massimo 9 punti e cioè per ogni frazione decimale superiore al voto minimo di 6/10, vengono dati 0,225 punti. Qualora la valutazione non sia espressa in frazioni decimali, si applicherà la corrispondente tabella di conversione.

Fino a

9 punti

Per l’esperienza professionale specifica per il settore e l’insegnamento della materia o raggruppamento di materie, viene riconosciuto un punto per ogni quadrimestre.

Fino a

10 punti

Incarichi a tempo parziale vengono valutati in proporzione con riferimento ad un incarico a tempo pieno nel corrispettivo profilo professionale o nella materia / gruppo di materie.

 

I seguenti criteri trovano applicazione a partire dall`anno scolastico 2016-17 (scadenza 31 marzo 2016).

B1 Titoli di studio

Per il voto del titolo di studio o professionali richiesti per l`inserimento in graduatoria viene concesso un massimo di 20 punti, ovvero 0,50 punti per ogni frazione decimale superiore alla valutazione minima pari a 6/10. Se la valutazione non è espressa in frazioni decimali, si utilizzano le relative tabelle di conversione.

Fino a

20 punti

Se il requisito formativo per l`inserimento in graduatoria è composto da più di un titolo di studio, viene presa in considerazione, a vantaggio dei candidati, la votazione più favorevole.

 

Il personale docente assegnato all`insegnamento delle conoscenze, competenze e capacità tecnico-professionali riceve in ogni caso 10 punti per il possesso del diploma di maestro artigiano o di una specifica formazione professionale post secondaria almeno biennale correlata alla materia di insegnamento.

Per il conseguimento dell’esame di stato di una scuola secondaria di secondo grado (maturità), vengono concessi in blocco 3 punti.

10 punti

 

 

 

3 punti

B2 Documentazione dell`esperienza professionale

L`esperienza professionale può essere valutata solamente se dalla documentazione relativa risultano univocamente le date di inizio e fine del periodo in questione e qualora tutte le altre dichiarazioni siano state rese in maniera chiara e univoca negli appositi spazi.

L`esperienza pedagogico-didattica ovvero l`insegnamento presso un istituto scolastico di natura pubblica o privata – indipendentemente dal fatto che sia stato svolto prima o dopo il conseguimento del titolo di formazione richiesto e indipendentemente dalla materia e dal tipo di scuola – vengono valutati con un punto a semestre (2 punti per anno).

Per l`esperienza lavorativa acquistata dopo la qualifica professionale acquisita nella formazione di base e che è specifica o similare in riferimento alla corrispondente graduatoria ovvero all`attività relativa, viene concesso un punto per ogni semestre.

 

 

 

 

 

Complessivamente fino a un massimo di 15 punti

B3 In caso di parità di punteggio si osservano, nell`ordine, i seguenti criteri di preferenza, come da articolo 23 del Regolamento:

a. alla rappresentanza di genere nel corrispondente profilo professionale: viene preferito il genere sottorappresentato; la rappresentanza di genere per i diversi profili professionali è calcolata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno;

b. al servizio prestato presso una pubblica amministrazione, senza che nel periodo utile alla valutazione si sia dato luogo a rilievi secondo le normative vigenti.

c. all`età: viene preferito la candidata o il candidato più giovane.

In caso di ulteriore parità la preferenza è attribuita con riferimento alla normativa statale.

5.2 Cancellazione dalla graduatoria. Fatti salvi ulteriori casi di cancellazione previsti dalle leggi vigenti, valgono le seguenti disposizioni.

5.2.1 È cancellato dalla graduatoria:

a) chi non possiede – o non possiede più – tutti i requisiti per l`assunzione all`impiego provinciale, compresa l`idoneità psicofisica;

b) chi non conferma la propria domanda prima della decorrenza dei due anni di validità (cfr. punto 4.7 – cancellazione da tutte le graduatorie per le scuole professionali)

c) chi non si presenta all`esame di lingua o non lo supera (cfr. punto 4.12)

d) chi non si presenta alla scelta del posto (cfr. punto 6.5)

e) chi non accetta l`offerta di un incarico senza un motivo fondato, riconosciuto come tale dall`Amministrazione (cfr. punto 6.5)

f) chi dopo l`accettazione del posto si ritira da un incarico a tempo pieno o parziale e chi da tali incarichi si dimette durante l`anno scolastico (cfr. punto 6.5)

g) chi non presenta la documentazione necessaria entro il termine fissato dall´Amministrazione, senza un fondato motivo

h) chi non assume servizio, senza fondato motivo, entro il termine concordato

i) chi rende dichiarazioni non veritiere o usa documenti falsi, così come disposto dall`articolo 14 del Regolamento (cancellazione da tutte le graduatorie)

j) chi riceve un contratto di lavoro a tempo determinato sulla base delle graduatorie del personale insegnante nelle scuole professionali

k) chi non supera il periodo di prova (cfr. punto 5.2.2)

l) chi incorra nello scioglimento del rapporto di lavoro (cfr. punto 5.2.2)

m) chi, in relazione all`obbligatoria procedura di valutazione, rifiuta di partecipare o interrompe la propria partecipazione (cfr. punto 7 – cancellazione dalle graduatorie per le scuole professionali, fatta eccezione per la graduatoria delle e degli insegnanti di applicazioni tecniche e delle educatrici e degli educatori professionali)

n) chi riporta una valutazione globale negativa nella procedura di valutazione (cfr. punto 7 - cancellazione da tutte le graduatorie per le scuole professionali, fatta eccezione per la graduatoria delle e degli insegnanti di applicazioni techniche e delle educatrici e degli educatori professionali)

5.2.2 Se la risoluzione del rapporto di lavoro avviene per persistente insufficiente rendimento, non è più possibile l`inserimento nelle graduatorie delle insegnanti e degli insegnanti delle scuole professionali.

Lo stesso vale in caso di risoluzione del rapporto per mancato superamento del periodo di prova. La Ripartizione Personale in presenza di fondati motivi e sentita l`Area competente può disporre tuttavia che il personale interessato sia inserito di nuovo in graduatoria.

Se la risoluzione del rapporto di lavoro si ripete per uno dei motivi riportati ai commi 1 e 2 o è disposta per motivi disciplinari, si è cancellati da tutte le graduatorie, decadendo dal diritto di iscriversi in q u a l s i a s i graduatoria provinciale.

5.2.3 La cancellazione della graduatoria ha come conseguenza:

1. sempre la perdita della precedenza come da punto 5.1 A2 II.

2. la necessità di chiedere nuovamente l`inserimento in graduatoria, se consentito nel caso concreto.

5.2.4 Esclusioni dalle graduatorie e spostamenti vengono disposti con apposito provvedimento, qualora non siano già giustificate da una disposizione normativa. L`esclusione e lo spostamento di singole e singoli aspiranti possono ripercuotersi su altre persone nella medesima graduatoria. Queste ripercussioni non vengono comunicate direttamente alle persone coinvolte, l`Amministrazione ne dà comunque informazione con modalità adeguate.

- Punto 6 -
Elenco dei posti, scelta del posto e assegnazione di incarichi di insegnamento

6.1 Elenco dei posti: Nel rispetto del contingente massimo stabilito dalla Giunta provinciale, entro il 30 giugno di ogni anno le Aree della formazione professionale determinano i posti che nell`anno scolastico seguente saranno disponibili per gli incarichi annuali e per gli incarichi di supplenza e li riepilogano in un elenco in base alle singole materie o gruppi di materie.

L`elenco è pubblicato in Internet e all`albo della Ripartizione Personale e delle rispettive Aree delle scuole professionali.

Le citate Aree rendono note eventuali modifiche nell`elenco fino a poco prima della scelta dei posti, tra l`altro anche i posti di supplenza disponibili per periodi inferiori all`anno scolastico. Le modifiche emerse sono inserite nell`elenco. Posti con un orario di lavoro settimanale sotto il 30% di un incarico a tempo pieno possono non comparire nel citato elenco.

6.2 Non sono disponibili alla scelta i posti assegnati nuovamente, mediante proroga dell`incarico, a personale insegnante assunto a tempo determinato. Per poter chiedere tale proroga dell`incarico, l`insegnante deve essere in possesso dell`idoneità per la relativa materia e deve avere maturato almeno tre anni di servizio d`insegnamento di quella materia nella stessa Direzione scolastica.

Questi requisiti devono essere soddisfatti al momento della consegna della domanda. Il termine ultimo per la consegna delle domande di proroga dell´incarico è il 31 marzo.

6.3 Scelta del posto: i posti disponibili per gli incarichi annuali e per le supplenze vengono assegnati nell`ordine della relativa graduatoria mediante scelta del posto. Questa ha luogo di regola ad agosto di ogni anno. Le scadenze precise per le singole materie sono rese note entro il 20 luglio mediante pubblicazione in internet e affissione all`albo dell`Area interessata.

Le aspiranti e gli aspiranti in occasione della scelta dei posti possono farsi rappresentare da una persona di propria fiducia a ciò espressamente delegata. I dipendenti della Ripartizione Personale non possono essere delegati.

L`accettazione del posto avviene mediante sottoscrizione di una dichiarazione di accettazione o direttamente del contratto di lavoro a tempo determinato. Non è ammissibile vincolare l`accettazione a clausole o accettare un posto con riserva. L`alternativa all`accettazione incondizionata del posto è unicamente la rinuncia al posto. Chi interviene con ritardo alla scelta del posto, sceglie dopo il suo arrivo.

6.4 Precedenza alla scelta del posto: le aspiranti e gli aspiranti con legittimo titolo all`applicazione dell`articolo 21 o dell`articolo 33, commi 5 e 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 con successive modifiche e integrazioni, possono inoltrare entro il 20 luglio di ogni anno la relativa richiesta, unitamente alla documentazione del caso, all`Ufficio personale delle scuole (Ripartizione Personale dell`Amministrazione provinciale, 39100 Bolzano, via Renon, 13). La richiesta è valida esclusivamente per l`anno scolastico immediatamente successivo.

La persona che ha diritto all`applicazione della legge 104/1992 sceglie il posto come prima della propria categoria*:

a. se si trova in graduatoria in posizione favorevole per quanto riguarda il numero dei posti da assegnare (per esempio se si trova entro i primi 5 posti nel caso vi siano da assegnare 5 posti),

b. se il diritto all`applicazione della legge sussiste ancora al momento della scelta del posto.

* Secondo il modello della graduatoria di cui all`allegato 1, si distinguono le seguenti categorie: categoria 1 → gli idonei e i sostanzialmente idonei (I Fascia settore 1); categoria 2 → il personale inserito con precedenza, comprese le “persone in avanzamento” (I Fascia settore 2); categoria 3 → le aspiranti e gli aspiranti con bilinguismo, ma senza precedenza (II Fascia); categoria 4 → le aspiranti e gli aspiranti senza bilinguismo, con precedenza (III Fascia settore 7); categoria 5 → le aspiranti e gli aspiranti senza bilinguismo e senza precedenza (III Fascia settori 8-11)

Se nella stessa categoria la precedenza spetta a più d’una, le persone interessate scelgono una dopo l`altra, in base alla loro posizione in graduatoria.

Le disposizioni di favore di cui alla legge 104/1992 concedono la precedenza alla scelta del posto, non già una riserva di posti.

6.5 Cancellazione alla scelta del posto: per i seguenti motivi le candidate e i candidati sono cancellati dalla graduatoria, tuttavia vi si possono nuovamente inserire alla successiva scadenza:

  1. se non si presentano alla scelta del posto e non si fanno nemmeno rappresentare da una persona di fiducia autorizzata, indipendentemente dal motivo,
  2. se in occasione della scelta del posto non accettano alcun posto senza che ricorra uno dei fondati motivi riconosciuti come tali dall`Amministrazione.

6.5.1 Chi rifiuta un incarico di insegnamento con orario di lavoro settimanale sotto il 30% di un incarico a tempo pieno non viene cancellato.

6.5.2 Chi si ritira da un incarico accettato o si dimette da esso durante l`anno scolastico, viene cancellato dalla graduatoria della relativa materia e ne è escluso anche per il successivo anno scolastico. L`insegnante in questione, in presenza di comprovati gravi motivi, può chiedere che non si proceda alla cancellazione. L`Amministrazione in tal caso decide tenuto conto dell`interesse e delle esigenze del servizio.

6.6 Inserimento con riserva: se al momento della scelta del posto il titolo estero soggetto a riconoscimento in base al punto 2.6 non fosse ancora stato riconosciuto, né vi fosse una dichiarazione di corrispondenza, l`aspirante in questione sceglie, indipendentemente dalla posizione in graduatoria, solo d o p o tutte le aspiranti e gli aspiranti inseriti senza riserva.

6.7 Limitazione dei requisiti d`accesso: qualora per la copertura di un posto, secondo l`annotazione nell`elenco dei posti sia necessaria una specializzazione, una determinata materia caratterizzante o una qualificazione professionale specifica, il posto viene offerto in ordine di graduatoria esclusivamente alle persone che ne sono in possesso.

Non è consentito chiedere, per la copertura di un determinato posto, maggiore esperienza professionale rispetto a quella indicata per l`accesso alla graduatoria.

6.8 Alla scelta del posto l`insegnante concorda un colloquio di presentazione con la competente Direzione scolastica.

6.9 Copertura dei posti dopo la chiusura della fase della scelta del posto: gli incarichi non ancora distribuiti al termine della scelta dei posti e quelli che per svariati motivi diventano disponibili nel corso dell`anno scolastico, sono assegnati secondo le seguenti priorità e criteri:

I. La direzione scolastica li assegna prioritariamente a insegnanti a tempo indeterminato o determinato della singola scuola che siano disponibili ad aumentare il proprio carico orario fino al raggiungimento del tempo pieno – eventualmente anche dopo la suddivisione dell`incarico – sempre che gli orari siano tra loro compatibili.

II. Se non è possibile l`assegnazione dell`incarico nell`ambito della propria scuola, la direzione scolastica cerca di assegnare il posto o sue porzioni nell`ambito della graduatoria (escluse le persone cancellate in base al punto 6.5), senza rispettarne l’ordine al fine di dare applicazione alle seguenti condizioni di base:

a. con riferimento al monte ore deve essere possibile integrare l`incarico di insegnamento esistente (globalmente non oltre l’incarico a tempo pieno);

b. l`orario dell`incarico già esistente dev`essere compatibile con quello dell`incarico da assegnare;

c. è da evitare il sorgere di spese di viaggio incongure.

III. Chiamata diretta: se non si riesce a coprire il posto sulla base della graduatoria, può venire incaricata della docenza per chiamata diretta una persona a ciò idonea. Hanno comunque precedenza le candidate e i candidati che sono in possesso dei relativi requisiti di accesso.

6.10 Cancellazione e chiamata diretta: chi è escluso dalla graduatoria di una certa materia – per un periodo determinato o indeterminatamente – solo in casi eccezionali può essere chiamato direttamente per la stessa materia in tale periodo e solo previa esauriente motivazione da parte della Direzione scolastica e connessa approvazione da parte della relativa direzione di Area.

6.11 Se ai sensi del punto 6.9 vi è un incarico di insegnamento da assegnare, questo può essere offerto anche via posta elettronica, con un messaggio SMS o telefonicamente. Se non vi è risposta all`offerta entro 24 ore, viene contattata la persona che segue in graduatoria. Come prova per l`avvenuta offerta è sufficiente il verbale della telefonata o la documentazione del messaggio di posta elettronica o dell`invio dell`SMS.

6.12 L`insegnante, mediante la comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica, dà in ogni caso il proprio consenso a che l`Amministrazione utilizzi tale indirizzo per ogni genere di comunicazione con l`insegnante stesso.

6.13 Nel caso in cui dei posti già conferiti vengano aboliti, il relativo personale insegnante è licenziato nel rispetto del termine di preavviso di 30 giorni. In questo periodo il personale è a disposizione della direzione scolastica e può essere impiegato anche per compiti di altri profili professionali.

6.14 Il periodo di prova per l`assunzione a tempo determinato è disciplinato dall`articolo 13 del contratto di comparto.

- Punto 7 -
Procedura di valutazione

7.1 Condizione necessaria per l`assunzione a tempo determinato nell`Amministrazione provinciale per il personale insegnante alle scuole professionali – così come per ogni altro dipendente provinciale – è il superamento di un concorso pubblico.

Il contratto di comparto stabilisce inoltre che l`accesso definitivo all`insegnamento presuppone la specializzazione pedagogico-didattica, che può essere conseguita anche successivamente all`assunzione a tempo determinato.

Da ultimo l`allegato 1 del contratto di comparto determina, conformemente alle molteplici funzioni del personale docente, le seguenti competenze necessarie per l`esercizio della professione insegnante:

  1. competenze tecnico-disciplinari,
  2. competenze metodologico-didattiche,
  3. competenze educative,
  4. competenze comunicative e di collaborazione.

In tale contesto è stata sviluppata una procedura di concorso che non solo dà alle commissioni esaminatrici la possibilità di verificare sul posto di lavoro la sussistenza nel personale insegnante delle suddette competenze, ma offre anche la possibilità allo stesso personale insegnante di acquisire la specializzazione pedagogico-didattica in servizio, essendo accompagnati da specialisti nel settore.

7.2 Le procedure di concorso per il personale insegnante delle scuole professionali sono denominate per le loro specifiche caratteristiche procedure di valutazione e sono suddivise come segue:

I. Nel corso di un anno scolastico viene innanzitutto accertata l`idoneità sostanziale del personale insegnante neo assunto.

II. I sostanzialmente idonei partecipano in seguito a una seconda procedura di valutazione, nella cui cornice avviene la specializzazione pedagogico-didattica e ove è accertata l`idoneità per l`esercizio alla professione di docente. Tale seconda fase dura, a seconda del bando, da uno a due anni scolastici.

L`idoneità acquisita è requisito primario per un contratto di lavoro a tempo indeterminato, che presuppone ovviamente a sua volta un posto vacante e disponibile.

III. Coloro che hanno conseguito la specializzazione pedagogico-didattica presso un istituto universitario, denominata anche abilitazione all`insegnamento, prima dell`assunzione a tempo determinato, sono ammessi a una procedura di valutazione abbreviata, che si chiude con il conseguimento dell’ “idoneità all`esercizio della professione di docente”.

7.3 Tendenzialmente l`obiettivo dell`Amministrazione è di svolgere regolarmente tutti i tipi di procedure di valutazione per ogni materia di insegnamento. Se tuttavia si stima un numero particolarmente elevato di partecipanti, a motivo del conseguente impegnativo carico di lavoro delle singole scuole, l`Amministrazione può limitare i bandi a singole materie.

7.4 Il bando delle singole procedure di valutazione viene autorizzato con decreto dalla direttrice/dal direttore della Ripartizione Personale. Esso contiene rispettivamente gli specifici requisiti necessari all`accesso al procedimento. Solitamente è necessario che

a) le insegnanti e gli insegnanti abbiano ottenuto l`incarico all`insegnamento per l`anno scolastico in questione in base alla loro posizione nella graduatoria e che

b) siano in possesso dell`attestato di bilinguismo o che siano equiparati, così come da disposizione in vigore, al personale insegnante con bilinguismo,

c) sia sciolta l`eventuale riserva dovuta al mancato riconoscimento del titolo di formazione conseguito all`estero,

d) l`incarico di insegnamento abbia una durata almeno equivalente all`attività didattica, e

e) la misura delle ore settimanali non sia inferiore al 50% (idoneità sostanziale e procedura abbreviata) o al 30% (idoneità) rispetto ad un incarico a tempo pieno.

7.5 Coloro che soddisfano i requisiti richiesti dal bando, saranno ammessi d`ufficio alla partecipazione al procedimento di valutazione. Per esso non dovrà essere fatta nessuna domanda.

7.6 La partecipazione al procedimento di valutazione è obbligatoria per il personale insegnante ammesso. Presuppone però, che il personale docente svolga effettivamente il servizio provinciale al rispettivo posto di lavoro. La presenza in servizio deve di norma comprendere almeno sei mesi consecutivi, affinchè possa essere garantito l`iter previsto dal procedimento e la partecipazione ai correlativi seminari. Spetta alla competente commissione esaminatrice valutare ridotte eccezioni rispetto alla regola generale, se dovute a fondati motivi.

7.7 L`insegnante può chiedere il rinvio della partecipazione obbligatoria, qualora la commissione esaminatrice ritenga che non vi sia il periodo di presenza necessario. Il rinvio è concesso in ogni caso, qualora l`assenza sia dovuta a motivi legati alla tutela e al sostegno di maternità e paternità. Il rinvio è concesso per la durata del rispettivo procedimento.

7.8 Ai sensi dell`articolo 13 del contratto di comparto il periodo di prova definitivo decorre con la procedura di valutazione per il conseguimento dell`idoneità. Per tale motivo è stabilito d`ufficio un formale avvio della procedura stessa. È comunque ben possibile che, all’occorrenza, singoli moduli del corso di formazione siano avviati anticipatamente.

7.9 Il personale docente ammesso d`ufficio alla procedura di valutazione consolida la propria posizione nella graduatoria – cfr. punto 5.1 A2 I.

7.10 La partecipazione alla procedura di concorso è di volta in volta possibile solo per una materia. Chi insegna due materie contemporaneamente e dispone in entrambe le materie dei requisiti per l`ammissione, deve decidersi per una materia, quanto alla propria partecipazione alla procedura.

Ripercussioni:

  1. L’idoneità sostanziale conseguita nella materia A vale, come contenuto, per tutte le materie; la posizione nella graduatoria ne è influenzata solamente per la materia A.
  2. A seguito del raggiungimento della idoneità nella materia A, nella graduatoria della materia B verrà inserita l`annotazione “idoneità in altra materia”. La „idoneità in altra materia“ va equiparata come contenuto al possesso dell`abilitazione all`insegnamento.
  3. L`annotazione „idoneità in altra materia“, non ha alcun effetto sulla posizione nella graduatoria, qualora il docente abbia già insegnato la materia B, ottenendo in tal modo la “precedenza” in graduatoria.
  4. La “idoneità in altra materia“ può influenzare la posizione nella materia B, qualora il docente vi sia inserito in base a punteggio – crf. punto 5.1 A2 IV e V.
  5. Coloro che compaiono nella graduatoria con l`annotazione „idoneità in altra materia“, sono ammessi alla procedura abbreviata per la materia corrispondente – ovviamente alle condizioni previste dal bando.
  6. Coloro che nella procedura abbreviata risultano “non idonei”, non perdono l`idoneità acquisita nella materia A e restano iscritti nella corrispondente graduatoria.

7.11 Il personale insegnante iscritto con l’annotazione di già sostanzialmente idoneo è ammesso alla procedura di valutazione ai fini dell’accertamento dell’idoneità non appena sono soddisfatti i requisiti in riferimento al suo incarico d’insegnamento.

7.12 Al personale insegnante con annotazione precedentemente idoneo che ottiene un incarico all`insegnamento, viene ripristinata l’idoneità senza la sua partecipazione effettiva alla procedura. Contemporaneamente si consolida la sua posizione in graduatoria, così come descritto al punto 5.1 A2 I.

7.13 Chi ha ottenuto l`idoneità per una scuola professionale con insegnamento in lingua tedesca e si è successivamente candidato presso una scuola con insegnamento in lingua italiana o viceversa, in occasione dell`inserimento in graduatoria e per la corrispondente materia, verrà trattato come il personale docente precedentemente idoneo o idoneo in altra materia, ma dovrà in ogni caso partecipare ad una procedura abbreviata.

7.14 Il rapporto di lavoro viene risolto se il personale insegnante, al termine della procedura di concorso, ottiene un giudizio globale negativo di “non idoneo per l`insegnamento“ ovvero „sostanzialmente non idoneo“. Tale personale è inoltre escluso dalle graduatorie delle scuole professionali (fatta eccezione per le graduatorie del personale docente di applicazioni tecniche e per le educatrici e gli educatori professionali) per la durata dei tre seguenti anni scolastici o per sempre. La decisione in merito alla durata dell`esclusione è presa dalla commissione esaminatrice.

Le stesse conseguenze sono previste se la commissione esaminatrice in singoli casi dovesse porre termine alla procedura di valutazione, esprimendo così il giudizio finale negativo.

7.15 Esclusione: chi senza fondato** motivo non partecipa alla procedura di valutazione o interrompe la partecipazione, nonché chi a causa di uno dei motivi previsti nel bando viene escluso dal concorso, è escluso per i seguenti cinque anni scolastici dalle graduatorie degli insegnanti delle scuole professionali (fatta eccezione per le graduatorie del personale docente di applicazioni tecniche e delle educatrici e degli educatori professionali).

**Sulla fondatezza dei motivi decide la direttrice o il direttore della Ripartizione Personale, sentita la direzione scolastica.

Se si incorre una seconda volta nelle ipotesi che portano all`esclusione per cinque anni, l`insegnante è escluso per sempre dalle graduatorie delle insegnanti e degli insegnanti delle scuole professionali.

- Punto 8 -
Disposizioni in deroga per le insegnanti e gli insegnanti di applicazioni tecniche

8.1 Per le insegnanti e gli insegnanti di applicazioni tecniche è formata un’unica graduatoria, indipendentemente dall’ambito della materia, ove abbiano assolto la propria formazione ed esperienza professionale.

8.2 Per il profilo professionale del personale insegnante di applicazioni tecniche non è prevista la specializzazione pedagogico didattica, come da contratto di comparto, allegato 1B) 1.4.

8.3 La procedura di concorso consiste in una prova pratica e in una prova orale ed è regolata dal rispettivo bando.

- Punto 9 -
Disposizioni in deroga per il personale docente di lingua dei Centri linguistici della Provincia

9.1 Il personale docente di lingua accompagna bambini e adolescenti con background migratorio nell’apprendimento delle lingue di insegnamento e ne sostiene il processo di integrazione. La sede di servizio di tale personale docente si trova presso uno dei Centri Linguistici dell’Alto Adige. L`insegnamento della lingua può avvenire durante o al di fuori dell`orario di lezione e può avere luogo all`interno o al di fuori della classe.

9.2 A differenza delle altre graduatorie del personale insegnante, la nuova graduatoria tedesca e italiana del personale docente dei Centri linguistici non fa riferimento alla lingua di insegnamento, bensì alla lingua corrispondente allo sviluppo delle competenze linguistiche dei bambini o degli adolescenti. La denominazione delle suddette graduatorie è „sviluppo competenze tedesco“ / „sviluppo competenze italiano“.

9.3 Per accedere alle graduatorie è necessario, accanto al possesso di uno studio universitario almeno quinquennale o di uno studio universitario di vecchio ordinamento equipollente, avere una formazione specifica per l`insegnamento di tedesco o italiano come lingua straniera o in qualità di seconda lingua (“DaF/DaZ”). Nell’allegato 2 della presente disciplina sono elencate – a titolo di esempio – una serie di specializzazioni riconosciute.

Qualora pervengano all`ufficio provinciale competente domande di inserimento nelle graduatorie, ove siano indicate specializzazioni non contenute nel suddetto elenco, la relativa validità per l`accesso alle graduatorie va accertata tramite decreto della rispettiva Intendenza scolastica.

9.4 Le persone iscritte nella graduatoria „sviluppo linguistico tedesco“ / „sviluppo linguistico italiano“ hanno in base al punto 5.1 A2 II, titolo di p r e c e d e n z a qualora dopo l`iscrizione in graduatoria abbiano svolto servizio presso un Centro linguistico della Provincia di Bolzano.

9.5 I posti da assegnare in base alla scelta dei posti per il personale docente dei Centri linguistici, vengono stabiliti dall’Intendenza scolastica tedesca – in accordo con l`intendenza scolastica italiana – entro il 30 giugno di ogni anno e raggruppati in un elenco.

9.6 La procedura di concorso per personale insegnante dei Centri linguistici viene adattata alla tipologia di mansioni ed è disciplinata dall’apposito bando.

- Punto 10 -
Disposizioni in deroga per le educatrici e gli educatori professionali

10.1 Il profilo professionale delle educatrici e degli educatori professionali, compresi i requisiti di accesso, è descritto nel contratto collettivo di comparto sull`individuazione e ascrizione dei profili professionali del personale provinciale dell’8 marzo 2006.

10.2 Al profilo professionale corrispondono una graduatoria tedesca, una italiana e una ladina.

10.3 Il possesso dell`attestato di bilinguismo A è requisito per l`accesso alla graduatoria, come previsto dal contratto collettivo di comparto dell’8 marzo 2006.

10.4 La procedura di concorso consiste in almeno una prova scritta/pratica e in una prova orale; disciplinata dal relativo bando.

- Punto 11 -
Disposizioni transitorie e finali

11.1 La direttrice o il direttore della Ripartizione Personale assume i provvedimenti necessari, qualora la competente Area per la formazione professionale, con relativa motivazione, dovesse introdurre una nuova materia di insegnamento o disporre la chiusura di una graduatoria.

11.2 Chi fa domanda per l`inserimento in una graduatoria acconsente a che i suoi dati personali, ai sensi della normativa vigente, siano gestiti dall`Amministrazione.

11.3 Le basi normative della presente disciplina sono:

  1. l`articolo 12 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, recante la riforma dell`ordinamento del personale della Provincia;
  2. il decreto del presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, recante il regolamento di esecuzione sull`accesso all`impiego provinciale;
  3. il contratto collettivo di intercomparto provinciale del 12 febbraio 2008;
  4. il contratto di comparto per il personale insegnante provinciale del 27 giugno 2013.

11.4 La presente disciplina entra in vigore a partire dall’anno scolastico 2015-16 e per la rispettiva graduatoria di luglio 2015. Fanno eccezione:

  1. le disposizioni per la “valutazione di formazione ed esperienza lavorativa” di cui al punto 5.1 B1 e B2, le quali trovano applicazione solo a partire dall`anno scolastico 2016-17 per le persone che nella graduatoria di luglio 2016 risultano senza insegnamento nella materia e che di conseguenza sono inserite senza precedenza;
  2. le disposizioni sul personale docente di lingua dei Centri linguistici della Provincia, la cui efficacia dipende da una futura delibera della Giunta provinciale.

Eventuali scorrimenti di posizione nella graduatoria – collegati all’attuazione della presente disciplina – non danno luogo a provvedimenti risarcitori o compensativi di alcun tipo.

11.5 In presenza di esigenze organizzative, la direttrice o il direttore della Ripartizione Personale della Provincia può ridefinire le scadenze indicate nella presente disciplina.

11.6 I presenti criteri sostituiscono la disciplina dell`assunzione a tempo determinato di personale insegnante educativo per la formazione professionale, approvata con delibera della Giunta provinciale n. 701 del 9 marzo 2009, e successive modifiche, fatta salva la delibera n. 286 dell’11 marzo 2014, recante le nuove disposizioni sul personale insegnante delle scuole di musica della Provincia.