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In vigore al: 30/06/2015

Delibera 3 febbraio 2015, n. 128
Fondazione Museion. Museo di arte moderna e contemporanea: Criteri e presupposti per la partecipazione di soggetti privati alla fondazione

La Giunta Provinciale

vista la legge provinciale del 23 agosto 1988, n. 38, concernente la partecipazione della Provincia Autonoma di Bolzano a un ente di diritto privato con lo scopo della gestione di un museo di arte moderna e contemporanea;

l’atto costitutivo del 25 agosto 2006, numero repertorio 106644 , numero raccolta 19730 con il quale è stato costituito la Fondazione “Museion. Museo di arte moderna e contemporanea” dalla Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige e dall’associazione “Museion – museo di arte moderna e contemporanea”;

le delibere della Giunta Provinciale n. 2441 del 3 luglio 2006 e n. 5013 del 29 dicembre 2006, con le quali è stato approvato rispettivamente modificato lo statuto della Fondazione “Museion. Museo di arte moderna e contemporanea”;

l’integrazione all’atto costitutivo dell’8 gennaio 2007, numero repertorio 107573, numero raccolta 20397 con la quale l’atto costitutivo è stato integrato;

il fatto che il “Museion. Museo di arte moderna e contemporanea” fa parte delle maggiori istituzioni culturali con partecipazione provinciale e che come tale necessita di una prospettiva di lungo termine;

il fatto che l’associazione “Museion. Museo di arte moderna e contemporanea” ha acquisito grandi meriti per quanto riguarda l’istituzione di un museo di arte moderna e contemporanea e che ha contribuito sostanzialmente nella formazione del patrimonio iniziale della fondazione Museion;

il fatto che le spese di gestione del “Museion. Museo di arte moderna e contemporanea” sono sostenute da anni in maggior parte dalla Provincia Autonoma di Bolzano e tramite le entrate del museo nonostante la Fondazione sia stata costituita come modello di public-private-partnership;

il fatto che l’acquisizione di know-how privato e di mezzi finanziari alternativi a quelli pubblici sia di importanza strategica per il museo, in quanto permette una piú ampia prospettiva per il futuro ed uno sgravio dei bilanci pubblici;

la necessità di provvedere la partecipazione di privati alla Fondazione “Museion. Museo di arte moderna e contemporanea” i quali possano mettere a disposizione dei mezzi finanziari per la gestione del museo, per la realizzazione del programma di esposizione e per lo sviluppo della collezione, che possano dare un contributo alla direzione strategica della casa, che possano metterla in rete con il mondo internazionale dell’arte contemporanea e con il territorio e che possano stringere dei contatti con eventuali sponsor, promotori e prestatori;

la necessità di disciplinare la partecipazione di privati alla Fondazione “Museion. Museo di arte moderna e contemporanea” ai sensi dello statuto, di disciplinare le ragioni per l’incompatibilità del mandato di consigliere della fondazione con altri mandati o attività e per la sospensione o l’esclusione dal consiglio di fondazione e la necessità di emanare un regolamento per evitare conflitti d’interesse;

e

delibera

a voti unanimi legalmente espressi:

1. Soggetti privati che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della Fondazione “Museion. Museo di arte moderna e contemporanea” possono partecipare ad essa alle seguenti condizioni:

a) quali associazioni aperte e democraticamente composte che rappresentino una parte importante della vita culturale nella Provincia di Bolzano oppure;

b) quali promotori, che partecipino in modo rilevante con prestazioni materiali alle attività del “Museion. Museo di arte moderna e contemporanea”.

2. Per i componenti del collegio dei fondatori valgono ai sensi della trasparenza le seguenti disposizioni e norme di comportamento:

a) I componenti del collegio dei fondatori devono evitare comportamenti contrari all’etica e non devono aver subito condanne ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del DL 8 aprile 2013, n. 39 anche se la sentenza non è ancora definitiva;

b) non devono accettare altri incarichi o attività contrarie all’interesse del Museion e non devono porre un’eventuale attività privata di collezionista in concorrenza con quella del Museion o trarre vantaggi personali per la propria attività privata di collezionista riconducibile al mandato, cioè collegata alla propria facoltà decisionale nel collegio dei fondatori;

c) durante il loro mandato i componenti del collegio dei fondatori devono comunicare eventuali interessi di conflitto relativi all’attività del Museion riconducibili a loro o a persone fisiche o giuridiche a loro vicine anche ai sensi dell’articolo 30 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17. Il collegio dei fondatori decide in seguito se sussiste un motivo per un’esclusione o una sospensione del relativo componente. Nel caso in cui il collegio dei fondatori non si attiva nonostante un evidente conflitto d’interesse di uno dei suoi componenti, la giunta provinciale può deliberare una sospensione oppure un’esclusione del relativo componente del collegio dei fondatori;

d) i componenti del collegio dei fondatori non devono comunicare o utilizzare informazioni sensibili riguardanti le attività della fondazione per scopi propri.

3. Qualora non sussistano i presupposti per la partecipazione di soggetti privati alla fondazione Museion. Museo di arte moderna e contemporanea di cui al comma 1, la giunta intraprende le misure adeguate a tale riguardo.

4. Il competente ufficio provinciale di vigilanza vigila sull’adempimento di queste norme.