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In vigore al: 30/06/2015

Delibera N. 3310 del 13.09.2004
Seconda variazione dei criteri per l'attribuzione di vantaggi economici erogati dalla Ripartizione 15 “Cultura italiana"

Allegato E

 

Criteri e modalità per l'attribuzione di contributi per lo sviluppo del sistema di biblioteche pubbliche del gruppo linguistico italiano ai sensi della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41 e successive modifiche - "Per la disciplina dell'educazione permanente e del sistema delle biblioteche pubbliche".

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1

Ambito di applicazione

La presente deliberazione, emanata in applicazione dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche, determina i criteri di assegnazione e le modalità di liquidazione dei contributi per lo sviluppo del sistema di biblioteche pubbliche nella provincia di Bolzano ai sensi della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41 e successive modifiche, amministrati dalla ripartizione cultura italiana.

 

Art. 2

Beneficiari dei contributi

Possono ottenere contributi ai sensi della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41 e successive modifiche, di seguito denominata semplicemente legge, secondo il seguente ordine di priorità:

a) enti pubblici o privati che gestiscono biblioteche ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della legge;

b) istituzioni, associazioni e comitati che abbiano come obiettivo la promozione della lettura o l'assistenza alle biblioteche ai sensi dell'articolo 28 della legge.

L'atto costitutivo e lo statuto devono essere redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.

 

CAPO II

PRINCIPI FONDAMENTALI

 

Art. 3

Organizzazione e trasparenza

Gli enti richiedenti devono avere un'organizzazione interna che risponda a criteri di efficienza, efficacia ed economicità e devono ispirare la propria attività ai principi di pubblicità e trasparenza nelle finalità e nella gestione.

Le biblioteche devono dimostrare di mettere a disposizione materiale bibliografico e informativo allo scopo di favorire la formazione di base e l'educazione permanente delle persone nonché la libera formazione del pensiero, pur nel rispetto della loro autonomia nella scelta delle dotazioni librarie e di altro materiale di informazione.

 

Art. 4

Tipologia dei contributi e presentazione delle domande

I contributi possono essere:

a)     ordinari;

b)     straordinari;

c)     integrativi.

 

a)     I contributi ordinari si riferiscono alla programmazione prevista dall'ente richiedente per l'anno solare di riferimento. Tali contributi sono attribuiti previa domanda da inoltrarsi entro il 31 gennaio o altra data stabilita con decreto del direttore della competente ripartizione. Il  termine è a pena di decadenza, salvo gravi motivi o forza maggiore, da valutare con deliberazione della Giunta provinciale.

b)     I contributi straordinari riguardano progetti specifici che per loro natura non rientrano nella programmazione ordinaria o che non è possibile descrivere o non sono previsti entro il termine stabilito per la presentazione della domanda di contributo ordinario.

La relativa domanda deve essere presentata prima dell'effettuazione delle relative spese salvo interventi indifferibili per forza maggiore o di comprovata urgenza.

c)     I contributi integrativi possono essere assegnati qualora le altre entrate illustrate nella domanda ordinaria o straordinaria siano risultate inferiori alle previsioni per giustificati motivi. Essi possono essere altresì assegnati qualora si ritenga opportuno e possibile, per giustificati motivi, aumentare la percentuale di finanziamento o ampliare la spesa ammessa. I contributi integrativi devono essere richiesti con apposita domanda e devono riguardare programmi già esposti nella domanda di contributo ordinario o straordinario.

Nel caso di inoltro della domanda a mezzo servizio postale fa fede la data del timbro di spedizione.

 

Art. 5

Determinazione della spesa ammessa

I programmi di spesa per gestione di biblioteche, attività e investimenti devono essere riconducibili alle finalità statutarie dell'ente richiedente e al regolamento di funzionamento della biblioteca.

Il competente ufficio provinciale esamina le domande di contributo e sulla base dei programmi e delle priorità indicati, degli obiettivi perseguiti dagli enti richiedenti, del regolamento di funzionamento della biblioteca e delle aspettative dei cittadini, propone i progetti di attività, di acquisti e di lavori nonché le corrispondenti spese da ammettere a contributo.

I costi preventivati per acquisti e lavori di importo inferiore a Euro 5.000.- devono essere documentati con almeno tre preventivi di spesa.

I costi preventivati per acquisti e lavori di importo superiore a Euro 5.000.- devono essere documentati con almeno cinque preventivi, eccetto nei casi in cui la specialità o l'urgenza renda necessario il ricorso ad un determinato soggetto o impresa.

 

Art. 6

Destinazione del contributo

L'ente beneficiario può utilizzare i contributi esclusivamente per le iniziative per le quali sono stati richiesti e assegnati.

Qualora l'ente beneficiario evidenziasse la necessità di destinare il contributo diversamente da quanto previsto nella domanda iniziale, deve presentare all'ufficio competente apposita e motivata domanda di cambio di destinazione.

Per i contributi ordinari l'eventuale domanda di cambio di destinazione del contributo deve essere presentata entro l'anno solare di riferimento del contributo, pena decadenza. La domanda va comunque presentata prima dell'effettuazione delle relative spese.

Il cambio di destinazione è approvato secondo le stesse procedure previste per l'assegnazione del contributo.

 

CAPO III

SPESE AMMISSIBILI E PERCENTUALI DI FINANZIAMENTO

 

Art. 7

Spese ammissibili a contributo

Possono essere attribuiti finanziamenti per i seguenti titoli di spesa:

gestione, funzionamento e attività della biblioteca;

personale;

investimenti;

assistenza alle biblioteche.

 

Art. 8

Finanziamenti per la gestione, il funzionamento e l'attività della biblioteca

Sono ammesse a finanziamento tutte le spese necessarie per l'adeguato funzionamento della biblioteca:

a)     acquisto di libri/media per i quali è necessario allegare elenchi dettagliati suddivisi almeno per tipologia e materia;

b)     spese per il trattamento del libro/media;

c)     materiale per biblioteca;

d)     abbonamenti internet ed accesso a banche dati specifiche nel settore biblioteconomico;

e)     costi connessi con l'organizzazione di iniziative di promozione della lettura: compensi e rimborsi per vitto, alloggio e viaggio ad autori e/o esperti (che vengono riconosciuti fino alla tariffa massima prevista dalla Giunta provinciale per le proprie iniziative), predisposizione di strumenti didattici ed informativi, spese di pubblicità, etc.;

f)     personale non finanziato ai sensi degli articoli 27 e 27bis della legge in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 della presente deliberazione;

g)     gestione di sedi (locazioni, riscaldamento, energia elettrica, telefono, postali, assicurazione, pulizie, materiale di cancelleria, piccola manutenzione e piccole attrezzature).

Le spese di cui ai punti f) e g) non vengono di norma ammesse a finanziamento per le biblioteche speciali salvo deroghe opportunamente motivate.

Non sono ammesse le seguenti spese:

interessi passivi per fidi o anticipazioni bancarie;

interessi di mora o contravvenzioni;

spese per premi, regali, omaggi, ogni tipo di decorazione

spese per pranzi di rappresentanza.

Non sono inoltre ammessi a contributo i compensi eventualmente previsti per componenti di organi direttivi di partiti politici o sindacati o per membri di organi elettivi (Parlamento, Consiglio regionale, provinciale e comunale) e candidati ufficiali agli stessi.

I compensi ai relatori di congressi o conferenze saranno finanziati secondo la normativa prevista dalla Giunta provinciale per le proprie iniziative.

Per il finanziamento delle biblioteche speciali si tiene conto dei seguenti requisiti essenziali:

ruolo e significato della biblioteca nell'ambito del sistema bibliotecario provinciale sia per quanto attiene il patrimonio di libri/media sia per quanto attiene gli spazi e la qualità dei servizi;

criteri adottati per l'incremento del patrimonio librario da cui emerga nel dettaglio l'ambito di specializzazione;

le biblioteche di settore devono abbracciare possibilmente le varie branche del settore sotto aspetti differenziati nel rispetto dei diversi orientamenti culturali senza perseguire fini di propaganda ideologica;

le biblioteche di studio devono mettere a disposizione materiale scientifico riguardante più settori;

per un ambito tematico o specialistico può essere finanziata solo una biblioteca settoriale sul territorio provinciale per il gruppo linguistico italiano;

le biblioteche devono essere istituite con mezzi propri dell'ente gestore e solo successivamente possono essere finanziate dalla provincia;

deve essere garantito un orario di apertura di almeno 20 ore settimanali ed un servizio di consulenza ed informazione qualificata;

devono essere utilizzate in maniera regolare ed avere un numero di prestiti adeguato alle loro caratteristiche (almeno 100 prestiti all'anno).

Nel caso in cui il finanziamento per il funzionamento della biblioteca venga assegnato sia dalla ripartizione 14 – Cultura tedesca e ladina – sia dalla ripartizione 15 – Cultura italiana - i competenti uffici si accordano in base alle rispettive priorità e di norma in considerazione della proporzionale linguistica della popolazione residente nel bacino di utenza della biblioteca.

 

Art. 9

Finanziamento del personale delle biblioteche

Il personale viene finanziato ai sensi degli articoli 27 e 27/bis della legge.

Le persone finanziate ai sensi dei suddetti articoli devono possedere i seguenti requisiti:

- titolo di studio adeguato alle mansioni svolte;

disponibilità ad aggiornarsi costantemente partecipando regolarmente a convegni, corsi di aggiornamento professionale ed iniziative promosse dalla Provincia e da istituzioni specializzate;

garanzia di continuità nel rapporto di impiego.

Ai sensi dell'art. 27/bis della legge, può essere anche corrisposto per il direttore di biblioteca un importo pari al massimo al 50% dell'ammontare dell'indennità di direttore d'ufficio, corrispondente alla misura del coefficiente 0,8 ai sensi dell'art. 22 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 e successive modifiche, sempre che questi percepisca effettivamente l'importo sotto forma di indennità.

Nel caso in cui il finanziamento per il personale venga assegnato sia dalla ripartizione 14 – Cultura tedesca e ladina – sia dalla ripartizione 15 - Cultura italiana - i competenti uffici si accorderanno di norma in considerazione della proporzionale linguistica della popolazione residente nel bacino di utenza della biblioteca. In ogni caso la biblioteca dovrà avere tra i dipendenti personale di lingua italiana adeguatamente qualificato.

Gli stipendi e i rimborsi per il personale impiegato dall'ente richiedente non possono essere superiori a quelli previsti per il personale della Provincia autonoma di Bolzano.

 

Art. 10

Finanziamenti per investimenti

Sono attribuiti finanziamenti per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione di immobili adibiti a sede di biblioteche nonché l'acquisto di arredi, attrezzature e altri mezzi e ausili tecnici e di trasporto utili all'espletamento del servizio. Tra le spese ammesse a finanziamento sono compresi anche i relativi costi di progettazione. In ogni caso copia dei regolari progetti di costruzione o ristrutturazione devono essere allegati alla domanda, corredati della documentazione prevista dalla normativa urbanistica vigente.

Di norma l'acquisto e la costruzione di immobili è presa in considerazione solamente qualora si tratti di biblioteche centro di sistema e biblioteche pubbliche locali.

Sono erogati investimenti per strutture culturali secondo i seguenti criteri di priorità:

a) ultimazione di interventi già avviati o interventi urgenti;

b)  lavori di risanamento e di ristrutturazione;

c) nuovi interventi in territori carenti di analoghe strutture, in presenza di evidenti esigenze del gruppo linguistico italiano.

Le deliberazioni di assegnazione dei contributi di cui al punto c) indicano, per la pianificazione, la stima delle nuove conseguenti spese di gestione e le modalità con cui farvi fronte nei successivi esercizi finanziari.

Prima della presentazione di un progetto è comunque necessario avvalersi della consulenza del competente ufficio provinciale per le biblioteche o di esperti individuati in accordo con lo stesso.

Il competente ufficio può avvalersi di esperti esterni o di altri uffici provinciali per la valutazione dei progetti presentati dagli enti richiedenti.

Nel caso in cui il finanziamento per gli investimenti venga assegnato sia dalla ripartizione 14 – Cultura tedesca e ladina - sia dalla ripartizione 15 - Cultura italiana - i competenti uffici si accordano in base alle rispettive priorità e di norma in considerazione della proporzionale linguistica della popolazione residente nel bacino di utenza della biblioteca.

 

Art. 11

Finanziamento di progetti, attività e manifestazioni

A istituzioni, associazioni e comitati sono assegnati finanziamenti per far fronte ai costi di progetti, attività e manifestazioni che intendono promuovere la lettura e l'assistenza alle biblioteche ai sensi dell'articolo 28 della legge.

Di norma tali progetti sono realizzati in stretta collaborazione con il competente ufficio provinciale per le biblioteche o con esperti individuati in accordo con lo stesso.

Per la realizzazione dei progetti di cui sopra sono ammesse a finanziamento le voci di spesa di cui all'articolo 8. Relativamente alle voci indicate alle lettere a) e b) dell'articolo 8 verranno presi in considerazione solo i costi ritenuti indispensabili per l'attuazione di attività specifiche. Per quanto riguarda le spese non ammesse vale quanto specificato all'articolo 8.

 

Art. 12

Requisiti e presupposti

Le attività oggetto di finanziamento devono rientrare in un progetto di interesse pubblico:

che tenga conto della categoria cui la biblioteca appartiene (centro di sistema, pubblica locale, speciale) e delle sue specifiche funzioni;

che tenga conto delle caratteristiche del territorio cui è di riferimento e sia commisurato ai bisogni dello stesso.

I materiali bibliografici ed i media devono pertanto essere regolarmente aggiornati, ordinati secondo accreditati sistemi biblioteconomici e resi accessibili agli utenti anche grazie a regolari orari di apertura. Il personale che opera all'interno delle strutture bibliotecarie, sia esso volontario, dipendente o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, deve possedere una qualificazione adeguata e garantire la disponibilità alla regolare frequenza di corsi di aggiornamento. Le sedi devono corrispondere a quanto previsto dagli standard internazionali in materia e possedere un idoneo arredamento.

A conclusione di ogni anno deve essere redatta una relazione da allegare alla successiva domanda di finanziamento con una valutazione relativa:

al raggiungimento degli obiettivi prefissati;

alla tipologia dei servizi di consulenza ed informazione offerti dal personale;

al grado di soddisfazione degli utenti, tramite compilazione di appositi questionari.

Le domanda di finanziamento inoltrate per la prima volta devono essere corredate da uno specifico regolamento di funzionamento redatto secondo le indicazioni dell'ufficio.

Le biblioteche pubbliche devono infine dotarsi della “carta delle collezioni”, un documento programmatico riguardante la fisionomia e la crescita delle raccolte. Tale strumento dovrà essere rivisto ed aggiornato con cadenza almeno quinquennale.

L'ente richiedente non viene finanziato nel suo primo anno di attività nel settore delle biblioteche in quanto è necessaria una approfondita valutazione sull'effettiva valenza della biblioteca nel sistema bibliotecario provinciale.

 

Art. 13

Percentuale massima di finanziamento

I finanziamenti per la gestione, il funzionamento, e l'attività della biblioteca non possono essere superiori alla misura dell'80% delle spese ammesse ai sensi dell'articolo 5.

I finanziamenti per progetti di investimento di cui all'articolo 10 non possono essere superiori alla misura del 50% della spesa ammessa ai sensi dell'articolo 5.

 

Art. 14

Risorse economiche

I beneficiari dei contributi devono concorrere alle spese preventivate anche con entrate diverse dal finanziamento provinciale quali:

contributi da parte di altri enti pubblici;

sponsorizzazioni;

- liberalità;

altre entrate.

Nel piano di finanziamento allegato alla richiesta devono essere indicati l'ammontare dell'autofinanziamento e le relative fonti.

 

Art. 15

Deroghe

In casi straordinari e motivati come ad esempio per interventi di interesse non solo locale, per località in cui il gruppo linguistico italiano deve essere particolarmente sostenuto o per interventi relativi a comuni considerati a struttura economica debole ai sensi della vigente normativa provinciale possono essere assegnati finanziamenti che superino la percentuale massima prevista dall'articolo 13 della presente deliberazione e comunque non superiore alla misura del 90% della spesa ammessa.

Il finanziamento non può comunque superare il disavanzo dichiarato nella domanda di contributo.

 
 

CAPO IV

ANTICIPAZIONI

 

Art. 16

Assegnazione di anticipazioni

Di norma ad enti pubblici non vengono concesse anticipazioni ai sensi dell'articolo 29ter della legge salvo deroghe opportunamente motivate.

L'ente beneficiario del contributo può richiedere l'erogazione delle seguenti anticipazioni:

a) un'anticipazione il cui importo non può superare la misura dell'80% dell'ammontare dei singoli contributi. Tale anticipazione viene richiesta di norma contestualmente alla domanda di contributo.

b) Un'anticipazione il cui importo non può superare la misura del 50% dell'importo complessivo dei contributi ordinari assegnati nell'anno precedente. Tale anticipazione viene erogata in attesa dell'assegnazione del contributo per l'anno di competenza e, di norma, unicamente per far fronte a spese di locazione, gestione e funzionamento delle strutture, nonché a spese per personale dipendente.
La domanda per l'attribuzione di questa anticipazione deve essere presentata entro il 10 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo. Successivamente all'assegnazione del contributo può essere concessa ed erogata una ulteriore anticipazione pari alla differenza fra l'anticipazione di cui al comma precedente e l'ammontare corrispondente alla misura dell'80% del contributo assegnato.

Nel caso di inoltro della domanda di anticipazione a mezzo servizio postale fa fede la data del timbro di spedizione.

 

Art. 17

Rendicontazione delle anticipazioni

Gli enti che si avvalgono delle anticipazioni di cui all'articolo 16, devono rendicontare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'avvenuta assegnazione dell'anticipazione. In presenza di validi e documentati motivi, su istanza dell'ente beneficiario dell'anticipazione, da presentarsi entro il 31 marzo, può essere autorizzata la proroga del termine suddetto fino al massimo di un anno secondo le stesse procedure previste per l'assegnazione del contributo.

L'importo dell'anticipazione eventualmente non utilizzato e/o non rendicontato dagli enti beneficiari deve essere restituito alla Tesoreria della Provincia maggiorato degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di accreditamento dell'anticipazione sul conto corrente dell'ente beneficiario.

 

CAPO V

MODALITÁ DI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

 

Art. 18

Rendicontazione e liquidazione dei contributi

La liquidazione del contributo avviene previo inoltro del rendiconto di cui all'articolo 19.

Ai fini della liquidazione dell'intero contributo, la spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dei programmi di attività e di investimento oggetto di finanziamento deve essere almeno corrispondente al totale delle spese ammesse per l'assegnazione del contributo stesso.

In caso contrario, qualora le attività o gli investimenti oggetto di finanziamento vengano realizzati parzialmente e/o con minor spesa rispetto a quella ammessa a contributo, il contributo viene liquidato in misura proporzionalmente ridotta.

Di norma la riduzione del contributo per due anni consecutivi comporterà, l'anno successivo, l'assegnazione di un finanziamento che non potrà essere superiore all'ultimo contributo effettivamente liquidato.

Fermo restando quanto previsto all'art. 6, sono ammesse, in sede di rendicontazione, compensazioni tra le singole voci di spesa nell'ambito dei primi due titoli indicati nell'art. 7, attività e personale, e comunque nel rispetto della somma globale ammessa a finanziamento, qualora il direttore del competente ufficio ritenga che siano state necessarie o, comunque, utili per il perseguimento degli obiettivi per cui il contributo è stato attribuito, ovvero ritenga che abbiano determinato il miglioramento o la maggiore funzionalità dei servizi o delle opere finanziate.

In ogni caso per la liquidazione del contributo si confronterà la documentazione di spesa effettiva con il preventivo, non solo per quanto concerne il totale, ma anche per verificare il rispetto delle proporzioni fra le varie voci per cui è stato richiesto il contributo.

Ai sensi dell'articolo 29/quater, comma 3 della legge, ai fini della liquidazione dei finanziamenti attribuiti per il personale alle biblioteche centro di sistema, gli enti beneficiari sono tenuti a dimostrare di avere impiegato mezzi finanziari propri per l'acquisto di libri e media e per iniziative di promozione alla lettura per un importo pari ad almeno un terzo dei costi relativi al personale a carico della Provincia.

In via eccezionale e su motivata richiesta il contributo può essere liquidato anche in più soluzioni purché venga rispettata, per ogni singola liquidazione, la proporzione “spesa ammessa - contributo attribuito”.

L'ente beneficiario può inoltre giustificare la parte di spesa ammessa che eccede la misura del contributo assegnato, quantificando le prestazioni rese a titolo di volontariato dai soci e dagli aderenti all'ente beneficiario, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche.

Ai soli fini della rendicontazione per le prestazioni rese a titolo di volontariato dai soci e dagli aderenti all'ente beneficiario è riconosciuto un importo orario convenzionale di Euro 16,00 per un ammontare complessivo non superiore al 25% della spesa ammessa a contributo e per ogni ente richiedente indipendentemente dal numero delle iniziative finanziate. Tale importo viene adeguato annualmente secondo l'indice ISTAT con deliberazione della Giunta provinciale.

L'ente beneficiario non può avvalersi del suddetto beneficio per la partecipazione dei soci alle sedute degli organi istituzionali.

L'attività resa a titolo di volontariato non dà diritto ad alcun compenso per il prestatore.

Non si tiene conto dell'attività di volontariato prestata dai dipendenti e dai soggetti con contratto di collaborazione dell'ente beneficiario.

 

Art. 19

Rendiconto

Il rendiconto è composto da:

1.     un elenco in duplice copia dei documenti di spesa di cui ai successivi numeri 2 e 3;

2.     documenti di spesa in originale fino all'ammontare dell'importo totale della spesa ammessa;

3.     in alternativa a quanto previsto al numero 2 l'ente beneficiario può limitare la produzione di documenti di spesa in originale all'importo del contributo assegnato con l'obbligo di integrare la dichiarazione di cui al numero 7 con l'indicazione dell'ammontare della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dei programmi, dei lavori e degli acquisti ammessi per l'attribuzione del contributo;

4.     per gli enti pubblici, un elenco delle spese sostenute fino alla concorrenza del contributo, firmato in ogni pagina dal legale rappresentante;

5.     una fotocopia della documentazione di spesa prodotta, qualora l'ente beneficiario richieda la restituzione dei documenti originali;

6.     l'estratto dell'inventario dell'ente beneficiario da cui risulti la presa in consegna dei beni mobili acquistati con contributo provinciale, con l'indicazione del luogo in cui sono custoditi e del responsabile per la loro custodia;

7.     dichiarazione a cura del legale rappresentante dell'ente beneficiario attestante:

a)           la persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge;

b)     gli uffici o enti presso i quali sono state o saranno presentate altre istanze di agevolazione economica per le medesime iniziative e i relativi importi;

c)     lo svolgimento dell'intero programma di attività o dell'intero programma di investimenti ammessi a contributo; in alternativa l'ente beneficiario dichiarerà i programmi realmente svolti e le relative spese;

d)     che l'importo del contributo del quale è richiesta la liquidazione non è superiore al disavanzo verificatosi per i programmi, gli acquisti ed i lavori ammessi a contributo;

e)     l'ammontare della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dei programmi, dei lavori e degli acquisti ammessi per l'assegnazione del contributo, qualora l'ente beneficiario limiti la produzione di documenti in originale all'importo del contributo assegnato, come previsto al numero 3;

8.     ad esclusione degli enti pubblici, l'estratto della delibera o del verbale della seduta nella quale l'assemblea dei soci o l'organo competente approva la relazione sull'attività svolta e il rendiconto relativi all'anno di riferimento del contributo;

9.     i prospetti relativi all'attività di volontariato di cui all'articolo 18 con l'identità degli operatori volontari e la tipologia delle prestazioni rese, nonché i giorni e le ore in cui le prestazioni hanno avuto luogo.

 

Art. 20

Documenti di spesa

I documenti di spesa devono:

essere conformi alle vigenti disposizioni di legge;

essere intestati all'ente beneficiario del contributo;

essere quietanzati;

essere riferiti alle spese ammesse per l'assegnazione del contributo;

per i contributi ordinari riguardare obbligazioni assunte nell'anno solare di riferimento del contributo; ove l'iniziativa interessi anche parte dell'anno successivo o venga svolta in dicembre, può essere prodotta documentazione di spesa emessa nell'anno successivo a quello di assegnazione del contributo. Resta fermo che le relative obbligazioni devono risultare assunte nell'anno di concessione del contributo;

riportare il timbro dell'ente beneficiario e la firma del legale rappresentante a titolo di attestazione di regolarità;

per gli investimenti strutturali, in via eccezionale e motivata e previa autorizzazione della Giunta provinciale, può essere ammessa anche documentazione di spesa di data precedente all'anno di assegnazione del finanziamento, purché afferente alla medesima struttura o opera oggetto del finanziamento.

Per gli investimenti strutturali, oggetto di richiesta di contributo straordinario, le obbligazioni possono essere assunte anche dopo l'anno di assegnazione del contributo, purché rientrino tra gli interventi programmati e ammessi a contributo.

 
 

Art. 21

Revoca dei contributi

Trascorso il termine di cinque anni dall'assegnazione del contributo senza che lo stesso sia stato liquidato per causa riconducibile al beneficiario (p. es. inerzia, ritardo o irregolarità), viene disposta la revoca del beneficio secondo le stesse procedure previste per l'assegnazione del contributo. Per gravi e motivate ragioni, su istanza del beneficiario e sempre secondo le stesse procedure previste per l'assegnazione del contributo, può esser concessa una proroga fino ad un ulteriore anno, trascorso il quale il beneficio è automaticamente revocato.

I termini decorrono a partire dall'anno successivo a quello di assegnazione del contributo.

 

CAPO VI

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE SULLE RENDICONTAZIONI DEI CONTRIBUTI

 

Art. 22

Controllo

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche, l'ufficio competente per la liquidazione dei contributi effettua controlli a campione in ordine al 6% delle domande di contributo accolte. Di norma l'ufficio competente provvede ad effettuare i controlli a campione. Se l'ammontare delle spese ammesse supera l'importo di 50.000 Euro, i controlli a campione possono essere eseguiti da esperti esterni all'amministrazione provinciale. Il relativo incarico viene dato dall'ufficio competente, ferma restando la possibilità del direttore del medesimo ufficio di disporre ed effettuare ulteriori verifiche ritenute opportune.

L'individuazione delle domande di contributo da sottoporre a controllo avviene mediante pubblico sorteggio da effettuarsi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo.

Il sorteggio è effettuato da un'apposita commissione composta dal direttore di ripartizione o suo delegato, da un direttore d'ufficio e da un funzionario della ripartizione con funzioni di segretario.

Il controllo verte:

sulla veridicità della dichiarazione di cui al punto 7 dell'articolo 19;

sulla realizzazione dei programmi di attività, di gestione di strutture, sull'amministrazione del personale, nonché sulla realizzazione dei programmi di investimenti, lavori ed acquisti relativi al contributo;

sulla regolarità della documentazione di spesa non esaminata dall'ufficio competente per la liquidazione dei contributi e sulla sua riconducibilità alle iniziative ammesse a contributo;

sulla registrazione della documentazione contabile relativa al contributo nel libro cassa e/o negli altri registri previsti dallo statuto o dal regolamento dell'ente;

su estratti del conto corrente intestato al beneficiario, e da questo indicato nella domanda di contributo, opportunamente schermati, nel rispetto della normativa sulla privacy al fine di evidenziare la corretta amministrazione del contributo;

sulla corrispondenza delle prestazioni di volontariato indicate nei prospetti prodotti all'ufficio con le attività, le iniziative e i lavori realmente effettuati.

 

CAPO VII

 

Art. 23

Pubblicizzazione delle biblioteche e delle loro attività

È requisito indispensabile rendere evidente l'entrata alla sede della biblioteca tramite l'utilizzo di apposita segnaletica anche all'esterno dell'edificio in cui è collocata, per garantirne l'accesso a tutti gli interessati.

 

Nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza e affinché i cittadini possano sentire come proprie le iniziative sostenute con denaro pubblico ed esercitare il loro diritto alla partecipazione e al controllo, tutte le attività finanziate e le iniziative di promozione del libro e della lettura finanziate ai sensi della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41 e successive modifiche, devono essere sempre adeguatamente pubblicizzate. Le forme di pubblicizzazione delle attività finanziate devono evidenziare quanto segue: "La presente iniziativa è realizzata con il contributo della Provincia Autonoma di Bolzano – Cultura italiana". A tale scopo gli enti finanziati forniscono all'ufficio competente i programmi di attività e il materiale promozionale relativo alle iniziative ammesse a finanziamento.

Eventuali omissioni sono tenute in debita considerazione in sede di assegnazione dei futuri finanziamenti.

 

Art. 24

Patrocinio

Il patrocinio della Provincia autonoma di Bolzano per manifestazioni ed iniziative di qualsiasi tipo viene concesso formalmente dal Presidente della Provincia o dal competente Assessore dietro presentazione di esplicita e documentata richiesta da parte dell'ente organizzatore.

La concessione del patrocinio non comporta necessariamente benefici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene accordato.

 

Art 25

Pubblicazioni

Le associazioni e gli enti che intendano beneficiare di contributi per la realizzazione e stampa di pubblicazioni anche sotto forma di incisioni audiovisive concernenti lo specifico ambito biblioteconomico, devono attenersi alle seguenti ulteriori disposizioni:

il copyright deve rimanere al beneficiario del contributo provinciale;

sul frontespizio della pubblicazione ed incisione audiovisiva deve essere stampata la seguente dicitura:

Pubblicato con il contributo della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige – Cultura italiana – Ufficio educazione permanente, biblioteche e audiovisivi”. Accanto a questa dicitura deve apparire lo stemma (aquila) della Provincia;

l'opera una volta ultimata deve essere adeguatamente pubblicizzata e messa a disposizione della collettività anche tramite la distribuzione istituzionale della Provincia alle biblioteche pubbliche e scolastiche del territorio.

 

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 26

Abrogazioni

La presente deliberazione sostituisce i precedenti criteri riguardanti la legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41 e successive modifiche, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1673 del 13 maggio 2002.

 

Art. 27

Norma transitoria

La presente deliberazione trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2005.

I vantaggi economici comunque attribuiti fino al 31 dicembre 2004 sono amministrati dal competente ufficio secondo le norme allora in vigore.

 

Art. 28

Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nella presente deliberazione si rimanda a quanto già previsto dalla legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41 e successive modifiche.

indice
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionA Ordinamento della formazione professionale
ActionActionB Formazione nel settore sanitario
ActionActionC Corsi di diploma nel settore sociale
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 15 luglio 1981, n. 19
ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 aprile 1984, n. 10
ActionActionc) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 agosto 1987, n. 12
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 20 luglio 1988, n. 23
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 6 giugno 1997, n. 9
ActionActionArt. 1 (Autorizzazione alla costituzione di una Scuola superiore provinciale di servizio sociale)
ActionActionArt. 2 (Disposizione finanziaria)
ActionActionD Riconoscimento delle qualifiche professionali
ActionActionE Provvidenze per la formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionAction Legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 27 novembre 1967, n. 15
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 10 gennaio 1973, n. 3
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 1976, n. 21
ActionActiond) Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1978, n. 34
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 21 maggio 1981, n. 11 —
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1988, n. 54 —
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 dicembre 1988, n. 37 —
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 1991, n. 27
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 giugno 1992, n. 23
ActionActionk) Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 36
ActionActionl) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1994, n. 9
ActionActionNorme generali
ActionActionNorme di garanzia per il funzionamento dei servizi essenziali
ActionActionArt. 6
ActionActionArt. 7 (Protezione civile e servizio provinciale radiocomunicazioni)
ActionActionArt. 8 (Protezione ambientale)
ActionActionArt. 9 (Servizio antincendi)
ActionActionArt. 10 (Istruzione pubblica, asili nido e scuole materne
ActionActionArt. 11 (Servizio trasporti)
ActionActionArt. 12 (Servizio di custodia del patrimonio provinciale)
ActionActionArt. 13 (Sorveglianza idraulica dei corsi d'acqua)
ActionActionArt. 14 (Informazioni sulla viabilità)
ActionActionArt. 15 (Servizio stradale)
ActionActionArt. 16 (Servizio di assistenza in convitti e strutture abitative)
ActionActionArt. 17 (Pagamento delle prestazioni di assistenza sociale e degli stipendi)
ActionActionm) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1995, n. 31
ActionActionn) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 1995, n. 57
ActionActiono) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 ottobre 1996, n. 4817
ActionActionp) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1999, n. 34
ActionActionq) Decreto del Presidente della Provincia 23 marzo 2001, n. 11
ActionActionr) Legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16
ActionActions) Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 21 febbraio 1972, n. 4 —
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 13 aprile 1978, n. 14
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1979, n. 15
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 1983, n. 50
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 11 marzo 1986, n. 9 —
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 25 gennaio 1988, n. 5
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
ActionActionDisposizioni in materia di spesa
ActionActionAltre disposizioni
ActionActionArt. 12   
ActionActionArt. 13   
ActionActionArt. 14   
ActionActionArt. 15   
ActionActionArt. 16   
ActionActionArt. 17   
ActionActionArt. 18   
ActionActionArt. 19   
ActionActionArt. 20   
ActionActionArt. 21   
ActionActionArt. 22 (Trasformazione dell'indennità di buonuscita e norme sulla previdenza complementare)
ActionActionArt. 23   
ActionActionArt. 24 (Modifica alla , recante "Modifiche di leggi provinciali e connesse variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1998")
ActionActionArt. 25 (Modifica alla , recante "Contributi a favore di Comuni, Consorzi ed altri Enti per l'acquisizione di terreni, per la progettazione e l'apprestamento di infrastrutture per la costruzione di zone commerciali")
ActionActionArt. 26   
ActionActionArt. 27   
ActionActionArt. 28   
ActionActionArt. 29   
ActionActionArt. 30   
ActionActionArt. 31   
ActionActionArt. 32   
ActionActionArt. 33   
ActionActionArt. 34   
ActionActionArt. 35   
ActionActionArt. 36   
ActionActionArt. 37   
ActionActionArt. 38   
ActionActionArt. 39   
ActionActionArt. 40
ActionActionArt. 41   
ActionActionArt. 42   
ActionActionArt. 43   
ActionActionArt. 44   
ActionActionArt. 45-50.   
ActionActionArt. 51 (Clausola d'urgenza)
ActionActionTabella A e B
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 30 marzo 1988, n. 11
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1989, n. 6 —
ActionActionc) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 febbraio 2001, n. 7
ActionActiond) Legge provinciale 12 giugno 2006, n. 5
ActionActiond) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 giugno 1996, n. 31/2.0
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2
ActionActionArt. 3
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 maggio 1999, n. 15/2.0
ActionActione) Legge provinciale 10 ottobre 2011, n. 11
ActionActionf) Legge provinciale 18 marzo 2013, n. 4
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 dicembre 2001, n. 41/2.0
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
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ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction Delibera N. 31 del 07.01.2008
ActionAction Delibera N. 53 del 21.01.2008
ActionAction Delibera N. 229 del 28.01.2008
ActionAction Delibera N. 247 del 28.01.2008
ActionAction Delibera N. 307 del 04.02.2008
ActionAction Delibera N. 333 del 04.02.2008
ActionAction Delibera N. 384 del 11.02.2008
ActionAction Delibera 11 febbraio 2008, n. 409
ActionAction Delibera N. 475 del 18.02.2008
ActionAction Delibera N. 486 del 18.02.2008
ActionAction Delibera N. 703 del 03.03.2008
ActionAction Delibera N. 723 del 10.03.2008
ActionAction Delibera N. 733 del 10.03.2008
ActionAction Delibera N. 734 del 10.03.2008
ActionAction Delibera N. 864 del 17.03.2008
ActionAction Delibera N. 987 del 25.03.2008
ActionAction Delibera N. 1022 del 31.03.2008
ActionAction Delibera N. 1069 del 31.03.2008
ActionAction Delibera N. 1187 del 14.04.2008
ActionAction Delibera N. 1216 del 14.04.2008
ActionAction Delibera N. 1247 del 14.04.2008
ActionAction Delibera N. 1283 del 21.04.2008
ActionAction Delibera N. 1378 del 28.04.2008
ActionAction Delibera N. 1589 del 13.05.2008
ActionAction Delibera N. 1677 del 19.05.2008
ActionAction Delibera N. 1855 del 03.06.2008
ActionAction Delibera N. 1863 del 03.06.2008
ActionAction Delibera N. 1872 del 03.06.2008
ActionAction Delibera N. 2046 del 16.06.2008
ActionAction Delibera N. 1188 del 14.04.2008
ActionAction Delibera N. 2112 del 16.06.2008
ActionAction Delibera N. 2151 del 16.06.2008
ActionAction Delibera N. 2180 del 23.06.2008
ActionAction Delibera N. 1365 del 28.04.2008
ActionAction Delibera N. 2300 del 30.06.2008
ActionAction Delibera N. 2320 del 30.06.2008
ActionAction Delibera N. 2417 del 07.07.2008
ActionAction Delibera N. 2452 del 07.07.2008
ActionAction Delibera N. 2496 del 14.07.2008
ActionAction Delibera N. 2769 del 28.07.2008
ActionAction Delibera N. 2828 del 10.08.2008
ActionAction Delibera N. 3128 del 01.09.2008
ActionAction Delibera N. 3295 del 15.09.2008
ActionAction Delibera N. 3346 del 15.09.2008
ActionAction Delibera N. 3393 del 22.09.2008
ActionAction Delibera N. 3566 del 06.10.2008
ActionAction Delibera N. 3626 del 06.10.2008
ActionAction Delibera N. 3851 del 20.10.2008
ActionAction Delibera N. 3990 del 03.11.2008
ActionAction Delibera 10 novembre 2008, n. 4108
ActionAction Delibera N. 4136 del 10.11.2008
ActionAction Delibera N. 4172 del 10.11.2008
ActionAction Delibera N. 4213 del 10.11.2008
ActionAction Delibera N. 4251 del 17.11.2008
ActionAction Delibera 9 dicembre 2008, n. 4617
ActionAction Delibera N. 4678 del 09.12.2008
ActionAction Delibera Nr. 4688 vom 09.12.2008
ActionAction Delibera N. 4709 del 15.12.2008
ActionAction Delibera N. 4722 del 15.12.2008
ActionAction Delibera N. 4732 del 15.12.2008
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ActionAction Delibera N. 2493 del 12.07.2004
ActionAction Delibera N. 2693 del 26.07.2004
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ActionAction Delibera N. 3255 del 06.09.2004
ActionAction Delibera N. 3769 del 18.10.2004
ActionAction Delibera N. 3839 del 25.10.2004
ActionAction Delibera N. 3926 del 08.11.2004
ActionAction Delibera N. 4361 del 29.11.2004
ActionAction Delibera N. 4341 del 29.11.2004
ActionAction Delibera N. 4551 del 06.12.2004
ActionAction Delibera N. 4778 del 20.12.2004
ActionAction Delibera N. 3310 del 13.09.2004
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ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 33 vom 31.01.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 35 del 31.01.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 31.01.2002
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 49 vom 31.01.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 64 del 02.02.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 59 del 05.02.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 66 del 08.02.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 82 del 15.02.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 94 del 25.02.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 97 del 25.02.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 98 del 25.02.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 118 del 04.03.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 121 del 05.03.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 131 del 12.03.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 154 del 28.03.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 158 del 28.03.2002
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 164 vom 08.04.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 165 del 08.04.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 170 del 22.04.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 171 del 23.04.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 173 del 23.04.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 179 del 24.04.2002
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 180 vom 24.04.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 182 del 24.04.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 188 del 29.04.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 199 del 07.05.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 200 del 07.05.2002
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 201 vom 10.05.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 255 del 28.05.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 259 del 28.05.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 264 del 29.05.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 277 del 31.05.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 281 del 06.06.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 283 del 06.06.2002
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 305 vom 20.06.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 325 del 28.06.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 339 del 09.07.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 347 del 15.07.2002
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 349 vom 16.07.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 350 del 16.07.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 358 del 24.07.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 377 del 12.08.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 379 del 12.08.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 402 del 29.08.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 411 del 03.09.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 420 del 20.09.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 434 del 30.09.2002
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 439 vom 30.09.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 439 del 30.09.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 440 del 07.10.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 446 del 15.10.2002
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 465 vom 05.11.2002
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 466 vom 05.11.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 468 del 07.11.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 474 del 07.11.2002
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 494 vom 11.11.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 495 del 11.11.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 529 del 29.11.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 534 del 29.11.2002
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ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 538 vom 29.11.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 579 del 18.12.2002
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 584 vom 18.12.2002
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 595 del 23.12.2002
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 33 vom 31.01.2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
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