Pubblicato nel B.U. 9 agosto 1994, n. 36.
(1) In caso di sciopero, entra in funzione il servizio di reperibilità previsto per le giornate non lavorative. In caso di interruzione del servizio di reperibilità per ragioni di servizio, è interrotto anche lo sciopero.
(2) In caso di calamità, lo sciopero è comunque interrotto.
(3) Qualora si rendano necessari lavori urgenti, indispensabili per ragioni di sicurezza stradale, ovvero quando si verifichi l'interruzione al traffico di una strada, il direttore dell'ufficio tecnico competente può, con atto formale, precettare personale scioperante.