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In vigore al: 30/06/2015

a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 settembre 1999, n. 491)
Regolamento sulla rateazione di crediti della Provincia

1)
Pubblicato nel B.U. 14 dicembre 1999, n. 55.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina la concessione della rateazione dei debiti di natura extratributaria, in attuazione dell'articolo 14 della legge provinciale 3 maggio 1999, n. 1, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999 e per il triennio 1999-2001 e norme legislative collegate (legge finanziaria 1999)".

(2) Per il pagamento rateale di sanzioni amministrative continua a trovare applicazione l'articolo 5 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche.

Art. 2 (Organi, domande e garanzie)

(1) La domanda di rateazione va presentata all'ufficio che tratta la pratica. Nella domanda il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere l'importo dovuto in unica soluzione ed indicare i relativi motivi.

(2) L'ufficio, una volta ricevuta la domanda, indica al richiedente la documentazione da prodursi a giustificazione della stessa e verifica se la mancata concessione del beneficio della rateazione possa compromettere obiettivamente la possibilità di realizzo del credito, con conseguente danno per l'amministrazione provinciale.

(3) Sulle domande per debiti fino a 50 milioni di lire decide il direttore di ripartizione preposto all'ufficio che tratta la pratica.

(4) Sulle domande per debiti oltre i 50 milioni di lire decide la Giunta provinciale.

(5) Qualora l'ammontare del debito superi i 50 milioni di lire, la concessione del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia.

(6) La rateazione è concessa previo parere favorevole della Ripartizione provinciale Finanze e bilancio.

Art. 3 (Dilazione del pagamento e sospensione della riscossione)

(1) Gli organi competenti a decidere sulla domanda, determinano in quante rate dilazionare la restituzione del debito e l'ammontare delle stesse.

(2) L'importo delle singole rate è maggiorato degli interessi maturati sul capitale, calcolati sulla base del tasso legale. Le singole rate mensili scadono l'ultimo giorno del mese.

(3)Su richiesta del debitore può essere concessa la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 60 rate mensili. Sulle somme il cui pagamento è stato sospeso si applicano gli interessi di sospensione pari al tasso legale aumentato di 3,5 punti percentuali. 2)

(4) L'agevolazione è revocata ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, ovvero ove sopravvenga fondato pericolo per il recupero del credito

2)
L'art. 3, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 16 febbraio 2015, n. 6.

Art. 4 (Sanzioni)

(1) Il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, comporta la decadenza dal beneficio e l'immediata riscossione del debito residuo in unica soluzione oppure la rivalsa sulle o l'escussione delle garanzie prestate.

(2) Gli interessi di mora sul debito residuo sono calcolati a partire dalla data di insorgenza del debito stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

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