(1) La Provincia autonoma di Bolzano può istituire una tariffa d'uso per l'ingresso e la circolazione di veicoli a motore su strade extraurbane di propria competenza, interessate, anche in singoli periodi dell'anno, da consistenti flussi di veicoli a motore. Con l'istituzione della tariffa d'uso si intendono garantire il transito in condizioni di sicurezza, il rispetto del limite di carico del territorio interessato, la riduzione della congestione del traffico veicolare e una migliore tutela dell'aria, dell'ambiente e del paesaggio.
(2) L'istituzione della tariffa d'uso è subordinata alla:
- individuazione degli interventi per il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza del traffico e per la riduzione dell'inquinamento;
- determinazione delle priorità e dei tempi di attuazione degli interventi;
- determinazione del limite di carico del traffico veicolare, ossia del numero massimo di veicoli a motore in transito sul territorio servito dalla strada o da un tratto di essa.
(3) Il limite di carico è individuato tenuto conto:
- delle caratteristiche strutturali e funzionali della strada;
- della disponibilità di aree di sosta e di parcheggio pubbliche e private nonché delle relative tariffe, se previste;
- della vastità e fruibilità del territorio interessato e della disponibilità di percorsi alternativi;
- dell'esistenza di servizi di trasporto alternativi e della loro tipologia;
- della presenza di aree naturali protette o di altre forme di tutela paesaggistica e ambientale.
(4) Nel caso in cui l'istituzione di una tariffa d'uso non sia sufficiente a contenere la circolazione entro il limite di carico determinato ai sensi del comma 3, la Provincia adotta altre misure contestuali di cui al comma 2.
(5) La tariffa d'uso per l'ingresso e la circolazione su talune strade di competenza provinciale è istituita dalla Giunta provinciale ed è:
- commisurata all'effettivo utilizzo delle strade sottoposte a pedaggio;
- flessibile in relazione a orario, zona, modalità di spostamento e mezzo di trasporto utilizzato.
(6) Il sistema di tariffa d'uso può essere permanente o temporaneo, variabile per importo nel corso della giornata o nel periodo di applicazione e deve rispondere quanto più possibile alle esigenze dell'utenza.
(7) Sono esentate dal pagamento della tariffa d'uso le seguenti categorie di veicoli:
- i veicoli riservati a servizi di polizia e di soccorso nonché i veicoli che svolgono servizi di pubblico interesse;
- i veicoli utilizzati dagli esercenti una professione socio-sanitaria nell'espletamento delle proprie mansioni;
- gli autobus che svolgono servizio pubblico e i veicoli con persone di limitata o impedita capacità motoria, adeguatamente individuati;
- i veicoli dei residenti nella zona servita dalla strada o da un tratto di essa su cui si applica la tariffa d'uso, dei proprietari di beni immobili e dei coltivatori dei terreni situati nella zona stessa;
- i veicoli degli operatori economici della zona servita dalla strada o tratto di essa su cui si applica la tariffa d'uso.
(8) Nel bilancio provinciale vengono destinati annualmente mezzi finanziari almeno equivalenti a quelli derivanti dai proventi di cui al presente articolo al fine di migliorare la circolazione sulle strade interessate dal provvedimento, di tutelare la salute e l'ambiente nonché le condizioni di sicurezza e, in particolare per:
- adeguare la sede stradale interessata, le opere di protezione e segnalazione, le aree di sosta e i parcheggi di assestamento;
- rafforzare i servizi di trasporto pubblico sul territorio interessato;
- limitare il traffico veicolare nelle zone ambientali sensibili;
- finanziare misure di valorizzazione e tutela dell'ambiente naturale circostante.
(9) La Giunta provinciale può istituire la tariffa d'uso per l'ingresso e la circolazione su talune strade di competenza provinciale anche in via sperimentale, al fine di acquisire i necessari dati in relazione alla riduzione dell'inquinamento.13)