(1) Le amministrazioni committenti approvano il programma annuale degli appalti pubblici di lavori relativi ai settori dell'edilizia pubblica, stradale, sanitaria, ambientale ed ecologica, esclusi i lavori di manutenzione.
(2) Nei programmi sono inseriti opere e lavori per i quali siano state approvate le caratteristiche ai sensi dell'articolo 11, comma 1.
(3) Il programma di cui al comma 1 prevede l'elenco dei lavori per settore, il piano finanziario complessivo e per settore ed i presumibili tempi di attuazione degli interventi. Il programma può essere oggetto di revisione.
(4) L'approvazione dei programmi di opere e lavori pubblici equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità degli stessi.
(5) Nei casi di interventi urgenti ovvero in quelli in cui intervengono esigenze straordinarie o imprevedibili o eventi calamitosi, nonché nei casi di modifiche dipendenti da nuove disposizioni legislative o regolamentari, le previsioni dei programmi possono essere derogate.