(1) L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
(2) Il contratto di subappalto viene stipulato dopo l'autorizzazione concessa dall'amministrazione committente entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione di cui alla lettera b). Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
(3) L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 per cento. 41)