(1) Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire alle imprese di redigere le offerte ed organizzare l'esecuzione in cantiere del lavoro pubblico.
(2) Il progetto esecutivo contiene: