(1) La Giunta provinciale approva, su proposta del competente Assessore provinciale, i piani annuali di finanziamento degli enti.
(2) Contestualmente alle variazioni o integrazioni dei piani annuali possono essere considerate anche le domande che vengono presentate dopo la scadenza del termine previsto dal comma 1 dell'articolo 12.
(3) I finanziamenti concessi in base ai piani annuali sono disposti con decreto del competente assessore provinciale.16)