(1)18)
(2) La liquidazione dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 11 avviene, per quanto concerne gli acquisti, previa presentazione della documentazione contabile in originale fino alla concorrenza del finanziamento e, per quanto concerne i lavori su presentazione della documentazione contabile originale o dello stato di avanzamento o finale dei lavori.
(3) È fatto divieto all'ente beneficiario di finanziamenti disposti in base alla presente legge di utilizzare la documentazione contabile esibita o indicata a giustificazione dei medesimi, per l'erogazione di qualsiasi altro finanziamento a carico di enti pubblici.18)