(1) Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i), del presente regolamento si applicano agli esercizi pubblici di nuova costruzione o in caso di modifiche agli esercizi esistenti che richiedano l'autorizzazione della commissione edilizia comunale e che comportino un aumento del rischio d'incendio.
(2) Gli esercizi esistenti sono adeguati alle disposizioni predette entro sei anni dell'entrata in vigore del presente regolamento.