(1) Il lavoro straordinario non viene utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro. Esso ha carattere eccezionale, deve rispondere ad effettive esigenze di servizio e deve essere autorizzato dal dirigente responsabile.
(2) In particolar modo le ore straordinarie possono essere utilizzate, entro il limite aziendale di cui al comma 3 per la copertura dei seguenti servizi e prestazioni:
- a) servizio effettivo in caso di chiamata durante il servizio di pronta disponibilità;
- b) prestazione dell' ora straordinaria ai sensi dell'articolo 52, comma 4;
- c) particolari esigenze di servizio.
(3) Le ore di lavoro straordinario remunerate non possono superare i seguenti limiti massimi:
- a) Limite massimo aziendale:
Questo limite viene determinato all'inizio di ogni anno moltiplicando il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno, inclusi quelli in aspettativa, per il coefficiente di 100. Per far fronte alle esigenze urgenti di servizio, l'utilizzo delle ore all'interno delle varie unità operative aziendali è flessibile. - b) Limite massimo individuale:
Questo limite viene concordato con il personale della dirigenza sanitaria tenendo conto delle prestazioni indicate al comma 1 e non può superare, di norma, 100 ore all'anno.
(4) Oltre alle ore straordinarie indicate al comma 2, lettera b) il personale della dirigenza sanitaria può essere incaricato di effettuare ulteriore ore straordinarie per la garanzia dei servizi essenziali e della tutela della salute pubblica. Il limite individuale non può però superare le 300 ore annue.
(5) Su richiesta del personale della dirigenza sanitaria le ore di lavoro straordinario vengono recuperate, se le esigenze di servizio lo consentano.
(6) Il lavoro straordinario oltre al limite individuale di 100 ore (comma 3.2, lettera b) che per esigenze di servizio non può essere recuperato entro l'anno solare viene retribuito entro il 30 giugno dell'anno successivo o, su richiesta del dipendente, accreditato sulla banca ore.
(7) La misura del normale compenso orario è determinata mediante la divisione dello stipendio mensile spettante per livello retributivo, classe o scatto, compresa l'indennità integrativa speciale, indennità di funzione per il coefficiente 160.
(8) Ai fini della determinazione della misura del normale compenso orario si tiene conto del trattamento di posizione attribuito (inclusa l'indennità del dirigente sostituto di direttore) salvo il rispetto dei seguenti limiti massimi:
- a) Compenso orario massimo spettante per livello retributivo: fino a 15 scatti,
- b) Coefficiente massimo indennità di funzione: 1,9
(9) La misura del compenso per lavoro straordinario è determinata aumentando il compenso orario di cui al comma 7 e 8 del 30 per cento.
(10) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° luglio 2003.