(1) Le domande di finanziamento devono essere presentate annualmente all'ufficio competente entro il termine stabilito con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(2) Alle domande deve essere allegata la seguente documentazione:
(3) Se il finanziamento è riferito al primo anno di attività del richiedente, si prescinde dalla documentazione di cui alla lettera d) del comma 2.
(4) Gli enti richiedenti sono tenuti a presentare la documentazione ed i dati integrativi eventualmente richiesti dall'amministrazione provinciale, secondo le scadenze e le modalità fissate dai competenti uffici.
(5) Ai fini della consulenza, dell'assistenza e dell'esame riguardante la gestione degli enti beneficiari, la costruzione, il riattamento e l'arredamento degli immobili destinati ad attività di educazione permanente gli uffici competenti possono avvalersi di esperti.13)