(1) Oltre il normale servizio ed il servizio di pronta disponibilità viene effettuato il servizio di guardia. Esso viene, di norma, recuperato ai sensi del comma 3. Qualora, per esigenze di servizio, non fosse possibile il recupero, vengono retribuiti i compensi previsti dal comma 4.
(2) A decorrere dal 1° gennaio 2003 i turni di guardia ed i relativi compensi e recuperi orari sono concordati a livello aziendale con articolazione diversificata, tenendo conto:
- a) della struttura del servizio;
- b) del carico di lavoro nonché della durata e tipologia dell' intervento
- c) dell' anzianità di servizio.
(3) Il recupero orario del servizio di guardia è diversificato fino alla durata massima di 12 ore.
(4) In alternativa al recupero diversificato di cui al comma 3 spetta un compenso diversificato forfetario tra euro 250 ed euro 450 per turno di 12 ore.
(5) I direttori di struttura complessa sono esonerati dall'obbligo di prestare turni di guardia. I dirigenti già di 2° livello dirigenziale che dirigono una struttura semplice sono altresì esonerati da tale obbligo salva diversa disciplina concordata a livello aziendale che tiene conto delle effettive esigenze di servizio.
(6) Qualora le esigenze di servizio lo permettano, il personale con un età superiore ai 55 anni è esonerato dall'obbligo di prestare il servizio di guardia ovvero ne viene data la precedenza per il relativo recupero orario.