(1) L'integrazione prevista dall'articolo 12 della legge provinciale 23 agosto 1978, n. 42, spetta anche per il servizio prestato dal relativo personale alle dipendenze dello Stato che abbia dato diritto alla liquidazione dell'indennità per fine rapporto di servizio di cui all'articolo 9 del D. L. C. p. S. 4 aprile 1947, n. 207.