(1) La redazione dei progetti, l'esecuzione del collaudo tecnico e le verifiche periodiche delle funivie per le quali è richiesto il nullaosta all'esercizio, sono effettuate da esperti/esperte di funivie iscritti/e al relativo albo istituito presso l'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari.
(2) I requisiti, le competenze e le mansioni sono determinati con regolamento di esecuzione.