In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 11)
Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.

Art. 33 (Nullaosta all'esercizio)

(1)  Il sindaco/La sindaca rilascia il nullaosta necessario all'esercizio dei seguenti impianti:

  1. funivie per il trasporto di persone e cose;
  2. grandi teleferiche per il trasporto esclusivo di cose;
  3. piccole teleferiche e palorci per il trasporto esclusivo di cose nonché teleferiche temporanee per il trasporto di legname, che attraversano opere pubbliche, edifici abitati o strade classificate pubbliche, tranne nel caso in cui tali impianti attraversino strade provinciali, strade in gestione alla Provincia, strade comunali o la rete viaria rurale, purchè siano adottate idonee misure di protezione oppure la chiusura temporanea delle strade interessate od opere di protezione, come definite nel regolamento di esecuzione. Il concetto di "idonee misure di protezione" verrà stabilito con regolamento di esecuzione.

(2)  Il nullaosta all'esercizio è rilasciato a condizione che l'impianto sia stato collaudato da parte di un esperto/un' esperta di funivie secondo le modalità stabilite con regolamento di esecuzione e che sia stata stipulata un'assicurazione contro i danni provocati dall'impianto a persone, animali o cose. I limiti minimi di massimale assicurativo sono stabiliti con regolamento di esecuzione, tenuto conto delle dimensioni, delle caratteristiche e dell'ubicazione dei singoli impianti.

(3)  Il rilascio della concessione edilizia e del nullaosta all'esercizio per le funivie di cui all'articolo 32, comma 1, lettera a), è subordinato al parere tecnico da parte dell'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionA Disciplina delle linee di trasporto funiviario
ActionActiona) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 maggio 2001, n. 21
ActionActionb) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionFunivie in servizio pubblico
ActionActionFunivie in servizio privato e teleferiche
ActionActionCompetenza e autorizzazioni
ActionActionArt. 31 (Autorizzazioni)
ActionActionArt. 32 (Suddivisione delle funivie)
ActionActionArt. 33 (Nullaosta all'esercizio)
ActionActionArt. 34 (Esperte/Esperti di funivie)
ActionActionArt. 35 (Norme di sicurezza per le funivie)
ActionActionArt. 36 (Contributi per l'apposizione delle segnalazioni delle funivie come ostacoli alla navigazione aerea)  
ActionActionArt. 37 (Validità, rinnovo e decadenza del nullaosta all'esercizio nonché smantellamento dell'impianto)
ActionActionArt. 38 (Esercizio delle funivie)
ActionActionArt. 39 (Prove e verifiche tecniche)
ActionActionDisposizioni comuni per le funivie in servizio pubblico e privato e disposizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea
ActionActionSanzioni amministrative e organi di vigilanza
ActionActionDisposizioni transitorie e finali
ActionActionB Provvedimenti per la costruzione e la gestione di impianti funiviari
ActionActionC Provvedimenti per il trasporto di persone su strada
ActionActionD Disposizioni varie
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico