(1) Il Collegio dei revisori dei conti, di seguito denominato Collegio, si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti. Almeno uno dei tre membri effettivi deve essere iscritto all'albo dei revisori dei conti.
(2) La composizione del Collegio deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione provinciale.
(3) I revisori dei conti sono nominati dalla Giunta provinciale, la quale stabilisce anche il presidente, per la durata in carica del Consiglio di amministrazione. I revisori non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili.
(4) Il Collegio esercita funzioni di controllo sull'attività della gestione del museo, redigendo, oltre al bilancio di previsione ed al conto consuntivo, una relazione. Il Collegio esprime un parere obbligatorio sulle eventuali variazioni di bilancio.
(5) I revisori possono esercitare il loro mandato anche individualmente e possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione.