Pubblicata nel B.U. 27 gennaio 2004, n. 4.
(1) I membri del consiglio di amministrazione di cui alla lettera c) articolo 3 sono nominati dalla Giunta provinciale e restano in carica per cinque anni. Possono essere riconfermati. Se un membro del consiglio di amministrazione durante il periodo in carica si dimette, viene sostituito dalla Giunta provinciale. Se almeno metà dei membri si dimettono oppure sono rimossi anticipatamente dal loro incarico, l'intero Consiglio di amministrazione decade.