Pubblicata nel B.U. 27 gennaio 2004, n. 4.
(1) Il presidente presiede il consiglio di amministrazione.
(2) Compiti sono:
(3) In caso d'assenza o d'impedimento è sostituito dal vicepresidente.
(4) Al Presidente competono anche le competenze del direttore ai sensi dell'articolo 11, se la funzione è vacante e non è stato nominato un suo sostituto ai sensi dell'articolo 11 comma 1.