Pubblicata nel B.U. 27 gennaio 2004, n. 4.
(1) Il consiglio di amministrazione è composto dai seguenti otto membri:
a) il Presidente della Provincia;
b) l'assessore/a provinciale competente per i musei;
c) cinque persone scelte dalla Giunta provinciale;
d) un/a rappresentante del Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum nominato dal Governo del Bundesland Tirolo.
(2) Il consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente della Provincia. Funge da sostituto/a l'assessore/a competente per i musei.
(3) Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore del Museo provinciale Castel Tirolo.
(4) La composizione del consiglio di amministrazione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione provinciale. Un membro deve appartenere al gruppo linguistico ladino. 2)
L'art. 3 è stato sostituito con D.G.P. 12 marzo 2007, n. 755.