Pubblicata nel B.U. 27 gennaio 2004, n. 4.
(1) Il consiglio di amministrazione ha i seguenti compiti e le seguenti competenze:
(2) Le deliberazioni di cui alle lettere c), d), e), h) e n) del comma 1 sono da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale.
(3) Il Consiglio di amministrazione può, qualora lo ritenga opportuno, delegare compiti amministrativi al Presidente o al direttore. Sono escluse dalla possibilità di delega le competenze di cui alle lettere a), c) d), e), g), h), i) e n) del comma 1.
(4) Le nomine previste nel presente articolo 5 non possono superare la data di scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione che le ha deliberate. 3)
L'art. 5 è stato sostituito con D.G.P. 12 marzo 2007, n. 755.