Pubblicata nel B.U. 27 gennaio 2004, n. 4.
(1) Presso il Museo provinciale Castel Tirolo è istituito un comitato scientifico.
(2) Il comitato scientifico è nominato dal consiglio di amministrazione per la durata in carica del medesimo e sono composti da un minimo di tre ed un massimo di otto esperti, tra i quali il consiglio di amministrazione nomina il Presidente.
(3) Alle sedute del comitato scientifico possono partecipare, senza diritto di voto, il presidente ed i membri del consiglio di amministrazione.
(4) Il comitato scientifico si riunisce almeno tre volte l'anno e può essere convocato in seduta straordinaria dal presidente o su richiesta di due membri. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della seduta e deve essere recapitata almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d'urgenza, deve essere recapitata almeno 24 ore prima.
(5) Le funzioni di segretario sono svolte dal direttore del Museo provinciale Castel Tirolo. 4)
L'art. 8 è stato sostituito con D.G.P. 12 marzo 2007, n. 755.