(1) Sono soci le persone fisiche, le persone giuridiche ed enti, sia italiani che stranieri, pubblici e privati, che aderiscono all'Accademia secondo le disposizioni del presente statuto.
(2) Allo scopo di garantire il rispetto delle norme contenute nello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in particolare le disposizioni in materia di tutela delle minoranze linguistiche, nonché delle norme contenute nella legge provinciale 29 ottobre 1991, n. 31, spetta alla Provincia Autonoma di Bolzano il diritto di proporre nuovi soci, i quali esprimono i loro diritti ed assolvono ai loro obblighi in modo libero e democratico, ed a titolo personale.
(3) L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio di amministrazione con voto favorevole di due terzi dei suoi componenti.
(4) Il consiglio di amministrazione può, con la stessa maggioranza di cui al comma precedente, attribuire la qualifica di sostenitore, ad enti ed istituzioni culturali che contribuiscano finanziariamente allo sviluppo dell'Accademia.
(5) La qualità di socio ovvero la quota di adesione ed i contributi sociali non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.
(6) È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa dell'Accademia.