(1) Il Collegio sindacale si compone di almeno tre membri, non soci dell'Accademia, di nomina assembleare e dura in carica quattro anni. I sindaci eleggono, tra loro, un presidente, che deve essere iscritto all'albo dei revisori dei conti.
(2) Il Collegio sindacale controlla la contabilità e l'intera gestione finanziaria dell'Accademia.