(1) Il Presidente è il legale rappresentante dell'Accademia ed è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.
(2) Il Consiglio di Amministrazione elegge altresì il Vicepresidente, scegliendolo tra i propri membri. Il Vicepresidente assume gli obblighi ed i doveri del Presidente in caso di assenza temporanea o di impedimento di quest'ultimo. Qualora l'impedimento fosse permanente, si procederà all'elezione di un nuovo Presidente.
(3) Il Presidente elabora le linee guida per l'assetto scientifico e gestionale.
(4) Il Presidente può prendere decisioni urgenti o svolgere attività improrogabili in luogo del Consiglio di Amministrazione o di altri organi. Dovrà comunque informarne il Consiglio di Amministrazione o gli altri organi nella successiva seduta per la ratifica.
(5) Alla scadenza del mandato ed in caso di decadenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 14, comma 11, del presente statuto, il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione.