(1) Il Comitato Scientifico, nel quale tutti i settori sono rappresentati di regola in egual misura, è eletto dal Consiglio di Amministrazione per tre anni.
(2) Possono essere chiamate a far parte del Comitato Scientifico esclusivamente persone di alta qualificazione scientifica e professionale, che rispondano per le loro caratteristiche specifiche agli scopi e alle esigenze dell'Accademia. Di regola i membri possono essere riconfermati una sola volta; così come non possono essere riconfermati più di due terzi dei membri. Al presidente uscente del Comitato Scientifico è riconosciuto un diritto di proposta, di concerto con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, per la composizione del nuovo Comitato.
(3) Il Comitato Scientifico elegge al suo interno un presidente e nomina il proprio rappresentante che partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
(4) Il Comitato Scientifico svolge le seguenti funzioni:
(5) Il Comitato Scientifico si dota di un regolamento interno.
(6) I membri del Comitato Scientifico hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle loro funzioni. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare forme di compenso per l'attività svolta.